Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La disciplina 'speciale' delle società di calcio professionistico (di Ivan Demuro)


    
SOMMARIO:

1. La disciplina di riferimento - 2. Limiti all'autonomia privata derivanti dalla 'specialità' - 3. L'oggetto sociale - 4. Il controllo della F.I.G.C. - 5. Il controllo giudiziario - 6. Il condizionamento di alcune operazioni societarie - NOTE


1. La disciplina di riferimento

Ai sensi dell’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) [1] possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata [2]. All’espressa individuazione dei tipi di società utilizzabili per esercitare l’attività sportiva in generale, e calcistica in particolare, a livello professionistico fanno seguito alcune disposizioni che, derogando alla disciplina societaria comune, rendono le società in questione società di diritto speciale [3] ma non, per quanto si dirà in seguito, società «anomale», cioè società caratterizzate dalla mancanza di un elemento che, nella fattispecie generale «società» o nello specifico tipo sociale, è essenziale [4]. Oltre alla disciplina societaria comune e alla legge sopramenzionata le società di calcio professionistico sono soggette alla disciplina regolamentare della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in seguito F.I.G.C.) alla quale necessariamente devono affiliarsi al fine di poter partecipare alle competizioni sportive e quindi, come si vedrà, al fine di poter svolgere l’attività sociale [5]. Proprio quest’ultimo aspetto è di particolare importanza dal momento che l’attività della società è subordinata all’affiliazione e al rispetto delle regole stabilite dalla F.I.G.C.; ciò rappresenta un rilevante condizionamento della disciplina delle società di calcio professionistico. Partendo dalle disposizioni contenute nella legge n. 91/1981 va detto che le stesse sono volte ad introdurre (a) dei limiti all’autonomia privata, (b) un rafforzamento del controllo sulle società, e (c) un coinvolgimento nello stesso della F.I.G.C. A ciò si aggiunga che la necessaria affiliazione comporta anche l’applicazione di altri limiti e di ulteriori controlli previsti dalle norme federali. È bene precisare che la specialità della società deriva da alcune disposizioni contenute nella legge n. 91/1981, mentre la normativa federale è integrativa della disciplina societaria, ma, essendo una normativa “interna” non legislativa, non qualifica la società in [continua ..]


2. Limiti all'autonomia privata derivanti dalla 'specialità'

Il regime speciale che caratterizza le società in questione determina, tra l’altro, alcuni limiti all’autonomia privata. Uno di questi limiti riguarda la scelta del tipo societario attraverso il quale esercitare l’attività; infatti tale scelta potrà essere effettuata tra la società per azioni e la società a responsabilità limitata. È bene precisare che in questo caso non siamo in presenza di una specialità societaria, ma di un vincolo di forma imposto dal legislatore al fine di sottoporre la gestione delle società di calcio professionistico ad un sistema di controlli, quello delle società di capitali, adeguato all’im­portanza degli interessi economici e sociali coinvolti [8]. A conferma di ciò, allo scopo di superare le differenze di disciplina in materia di controlli tra società per azioni e società a responsabilità limitata, viene stabilito (art. 10, 1° comma, legge n. 91/1981) che, in deroga all’art. 2477 c.c., il collegio sindacale è sempre obbligatorio anche quando si sceglie la società a responsabilità limitata. La scelta del tipo società a responsabilità limitata non è neanche preclusiva dell’applica­zione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., come avverrebbe secondo il diritto comune [9], dal momento che questo controllo è indistintamente applicabile a tutte le società di calcio professionistico, con l’ulteriore specificità, e con le peculiarità che si diranno in seguito, relativa al potere di denuncia attribuito anche alla F.I.G.C. Nelle ipotesi suddette si ha una deroga, che caratterizza la società in termini di specialità, alla disciplina ordinaria della società a responsabilità limitata al fine di equiparare la stessa alla società per azioni per evitare delle lacune nel controllo, con conseguente disparità di trattamento, in uno dei tipi di società che possono essere scelti. Una specialità comune è quella che riguarda, superato oramai l’originario divieto di distribuire utili [10], l’obbligo di destinazione per una quota non inferiore al 10% degli utili a favore delle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Anche la necessaria affiliazione alla F.I.G.C., essendo condizione imprescindibile per poter [continua ..]


3. L'oggetto sociale

Le società in questione sono caratterizzare dall’esclusività dell’og­getto sociale, potendo (ex art. 10, 2° comma, legge n. 91/1981) esercitare solamente attività sportive (nel settore calcistico) ed attività ad esse connesse o strumentali. Non pare corretto individuare la ratio di questa esclusività in una scelta legislativa volta a tutelare, come solitamente avviene, una “particolare” attività che, per peculiarità proprie, o meglio per le peculiarità dell’oggetto sociale, preclude l’esercizio di altre attività [13]. L’attività (economica) calcistica infatti oggettivamente non pare presentare delle esigenze particolari di tutela tali da distinguerla da qualsiasi altra ordinaria attività economica che astrattamente potrà essere svolta da una società [14]. Queste esigenze di tutela certamente non possono essere ricercate nella giuridicamente irrilevante passione calcistica degli italiani, che certe volte pare aver indirizzato alcuni provvedimenti legislativi quale il c.d. decreto “salva calcio” o “spalma debiti” (d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27) che aveva inserito delle agevolazioni contabili e fiscali a favore delle società sportive professionistiche che, però, hanno avuto una sostanziale bocciatura da parte della Commissione U.E. in quanto ritenute (parere motivato, 7 luglio 2004, IP/04/854) in contrasto con la normativa europea in tema di contabilità e di aiuti di stato, “costringendo” lo Stato italiano a modificare sostanzialmente il provvedimento [15]. Mancando interessi superiori da tutelare l’esclusività dell’oggetto sociale dovrebbe essere funzionale non tanto all’attività esercitata, o ai destinatari della stessa, ma al controllo (e all’influenza) che su tale attività svolge la F.I.G.C. Come accennato, e come si dirà in seguito, dalla necessaria affiliazione derivano delle conseguenze, in termini di controlli e di condizionamento dell’attività, che mal si concilierebbero con una società che, oltre ad esercitare l’attività (economica) calcistica, volesse (e potesse) esercitare anche le molteplici attività che solitamente vengono inserite nell’oggetto sociale di una [continua ..]


4. Il controllo della F.I.G.C.

Come detto la normativa federale è integrativa della disciplina societaria. Si tratta infatti di una disciplina (anche) privatistica che si applica alle società affiliate, cioè facenti parte dell’associazione riconosciuta F.I.G.C. [27]. Lo statuto della F.I.G.C. e le Norme Organizzative Interne della Federazione (in seguito N.O.I.F.) stabiliscono da un lato le finalità, i principi e le regole di funzionamento della federazione, dall’altro una serie di vincoli e di obblighi delle società affiliate destinati a consentire un controllo sulle stesse [28]. Le società sportive, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 91/1981, sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai relativi provvedimenti della F.I.G.C. Tale controllo, destinato a garantire il regolare svolgimento dei campionati, viene esercitato mediante un organismo tecnico, interno alla F.I.G.C., denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistico) che, oltre alle funzioni di controllo da cui derivano pure poteri ispettivi (art. 87 N.O.I.F.) [29], ha anche una funzione consultiva (art. 79 N.O.I.F.). I risultati della verifica sull’equilibrio finanziario sono di particolare impatto sull’attività sociale dal momento che incidono anche nella “campagna acquisti” limitandola, o meglio “consentendola” a determinate condizioni. L’art. 90 delle N.O.I.F., infatti, stabilisce che qualora il rapporto tra ricavi ed indebitamento non rispetti la misura minima di tre unità di ricavo per una unità di indebitamento la società, a seguito di un provvedimento motivato della Co.Vi.So.c., avrà dei limiti di spesa in merito all’acquisizione di calciatori, in quanto ciò potrà avvenire solamente in caso di copertura finanziaria da attuarsi mediante la cessione di altri calciatori ad altre squadre o a seguito di versamenti in conto futuro aumento di capitale. Il provvedimento limitativo potrà essere revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto ricavi/indebitamento nella predetta misura minima (3/1). Va detto che il controllo della F.I.G.C. non è limitato alla verifica dell’equilibrio finanziario ma va ben oltre in quanto i poteri di controllo federale sono anche funzionali al rispetto dei principi di corretta [continua ..]


5. Il controllo giudiziario

La F.I.G.C. come detto, tramite la Co.Vi.So.C., effettua, un penetrante e continuo controllo sulle società affiliate. Le informazioni raccolte a seguito di questo controllo dovrebbero essere il presupposto per l’esercizio del potere di denuncia ex art. 2409 c.c. Dal punto di vista procedurale la denuncia dovrà essere presentata dal presidente della F.I.G.C. su proposta vincolante della Co.Vi.So.C.; lo stesso presidente, però, può sollecitare la Co.Vi.So.C. ad attivarsi al fine di compiere indagini in proposito (artt. 81, 82 N.O.I.F.). Gli interessi tutelati posti alla base del potere di denuncia in capo alla F.I.G.C. dovrebbero essere individuati in una tutela “sportiva” di carattere generale, individuabile nella regolarità del campionato. La presentazione della denuncia da parte della F.I.G.C. presumibilmente avverrà nel momento in cui l’“ordinamento sportivo” non sarà in grado di intervenire e quindi di ottenere gli stessi risultati ottenibili con il procedimento ex art. 2409 c.c. (es. revoca degli amministratori e dei sindaci con conseguente nomina di un amministratore giudiziario). Si tratta di un aspetto di particolare importanza e di stringente attualità, in considerazione di quanto accaduto nel recente passato, che in questa sede non potrà essere trattato. Detto ciò, si tratta di stabilire se i fondati sospetti di «gravi irregolarità nella gestione» compiute dagli amministratori «che possono arrecare danno alla società» rilevabili e poi denunciabili dalla F.I.G.C. possano riguardare qualsiasi grave irregolarità nella gestione della società, oppure solamente quelle di “carattere sportivo” che impediscono il regolare svolgimento del campionato. Il dato legislativo sembra non considerare questo aspetto dal momento che nell’art. 13 della legge n. 91/1981 non viene fatta alcuna distinzione e alla Federazione sembrerebbe attribuito un ordinario potere di denuncia. Il problema però non consiste tanto nell’attribuzione di un potere “pieno” di denuncia, quanto nel valutare e nello stabilire se una “grave irregolarità sportiva” [36] che non comporti anche una grave irregolarità societaria possa essere denunciata, con il conseguente problema di stabilire se il giudice ordinario una volta investito del problema possa (e [continua ..]


6. Il condizionamento di alcune operazioni societarie

L’affiliazione alla F.I.G.C. determina anche il condizionamento di determinate operazioni societarie, quali la fusione, la scissione e il conferimento dell’azienda sportiva. Si tratta di operazione che dovranno essere preventivamente approvate dalla Federazione. Le ragioni di questa necessaria approvazione sono dovute al fatto che attraverso tali operazioni può determinarsi il trasferimento del titolo sportivo, con conseguente riconoscimento in capo alla “nuova” società della legittimazione a partecipare ad un determinato campionato. Il conseguente trasferimento del titolo sportivo derivante da una delle operazioni in questione giustifica la limitazione soggettiva al loro compimento. Vengono, infatti, individuate soggettivamente le società che potranno porle in essere. Si dovrà trattare di società che devono: (a) essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive, (b) avere, salvo casi eccezionali, la sede sociale nello stesso comune o in comuni confinanti; tali società, inoltre, nelle due stagioni sportive precedenti (c) non devono avere trasferito la sede sociale in altro comune e (d) non devono essere state oggetto di fusioni, scissioni o di conferimenti d’azienda. Per quanto riguarda il conferimento d’azienda [37] c’è un ulteriore vincolo dal momento che il conferimento sarà possibile solo a favore di una società interamente partecipata dalla conferente, richiedendo, quindi, una necessaria “preparazione” dell’operazione (i) o attraverso la preventiva acquisizione dal parte del conferente delle partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale della conferitaria, (ii) oppure mediante uno scorporo d’azienda. L’ordinaria disciplina delle operazioni in questione è condizionata dal alcuni aspetti procedurali previsti dall’art. 20 delle N.O.I.F. dovuti al fatto che il trasferimento d’azienda determinerà anche il trasferimento del titolo sportivo, con il conseguente “trasferimento” dell’affilia­zione, che, come detto, è condizione per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’operazione. In considerazione di ciò è ben comprensibile la previsione di una procedura ad hoc, anche perché la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda potrebbero essere strumentali ad una “conquista” [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2008