<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Abuso della maggioranza e delibere connesse all'approvazione del bilancio d'esercizio: alcuni spunti emersi nell´applicazione giurisprudenziale (di Paolo Butturini)


L’abuso di maggioranza emerge frequentemente in giurisprudenza in merito ad alcune delibere connesse al bilancio d’esercizio. Il contributo esamina le correlazioni sussistenti tra bilancio e delibere di (mancata) distribuzione degli utili e di riduzione del capitale sociale seguita dal suo contestuale aumento.

Abuse of controlling shareholders and resolutions connected to the financial statement: some insights from case-law

The abuse of controlling shareholders is quite frequent in case-law on some resolutions connected to the financial statement. The paper analyses the connections between the financial statement and the resolutions on profits distribution (when there is no distribution) and reduction of share capital (in particular when the share capital is simultaneously increased).

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili nel quadro dell’abuso di maggioranza - 3. Approvazione del bilancio, operazioni sul capitale e abuso di maggioranza - 4. Cenni in merito alla configurabilità di un abuso di maggioranza anche in relazione all’approvazione del bilancio in sé e per sé considerata - NOTE


1. Premessa

Alcune delibere connesse a quella che approva il bilancio di esercizio risultano avere un possibile rilievo in relazione a fattispecie di abuso di maggioranza ricorrenti in giurisprudenza. L’abuso di maggioranza viene, infatti, non infrequentemente invocato con riferimento alle delibere relative alla distribuzione degli utili, e in particolare in caso di mancata distribuzione degli stessi, e alle delibere di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale. La nevralgica centralità del bilancio, da cui queste delibere dipendono, trova quindi una ennesima conferma, se è vero che, come si è efficacemente detto, su di esso “gravita in buona misura la bontà del sistema delle società per azioni” [1]. Si tratta, come è chiaro, di uno snodo essenziale sia per la delibera dell’assemblea ordinaria che forse più interessa ai soci, quella di distribuzione degli utili, sia per le operazioni sul capitale sociale che possono alterare anche in modo sostanziale gli equilibri endosocietari. Alle due fattispecie della mancata distribuzione degli utili e della riduzione (e contestuale aumento) del capitale sociale saranno dedicate alcune considerazioni specifiche, focalizzate sui particolari rapporti intercorrenti tra di esse e l’appro­va­zione del bilancio. La scelta di concentrare l’attenzione su questi due casi si giustifica, oltre che per la rilevanza degli interessi ad essi correlati, anche alla luce della frequenza dei precedenti giurisprudenziali in materia, che, del resto, rappresenta un dato coerente con quanto si può rilevare sul piano comparatistico, come si è autorevolmente sottolineato [2]. L’abuso di maggioranza non risulta, invece, almeno a quanto consta, evocato in giurisprudenza con diretto riferimento alla delibera di approvazione del bilancio in quanto tale. Circostanza di primo acchito riconducibile alla complessità della disciplina di tale delibera, che tende naturalmente a spostare il contenzioso sul terreno della sua nullità per violazione dei criteri legali di redazione del bilancio [3]. Su questa fattispecie verteranno alcune brevi considerazioni conclusive.


2. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili nel quadro dell’abuso di maggioranza

Un possibile caso di abuso della maggioranza strettamente correlato all’approvazione del bilancio di esercizio riguarda la delibera di distribuzione degli utili, in particolare nell’ipotesi in cui si escluda tale distribuzione, destinando la ricchezza prodotta dalla società all’autofinanziamento della stessa. È opportuno, preliminarmente, evidenziare che l’oggetto del sindacato giudiziario è costituito in questa ipotesi dalla delibera di (omessa) distribuzione degli utili, non dalla delibera di approvazione del bilancio, che della prima rappresenta atto prodromico. Anche se un precedente di legittimità sembrerebbe aver configurato l’abuso di maggioranza con diretto riferimento alla delibera di approvazione del bilancio [4], una più approfondita analisi consente di escludere questa circostanza, essenzialmente riconducibile ad una formulazione della massima tale da poter essere equivocata [5]. Tanto premesso, si può, in termini generali, rilevare una tendenza giurisprudenziale al riconoscimento di un’ampia discrezionalità assembleare in materia di destinazione degli utili [6], anche sulla scorta della indubitabile assenza di un diritto in senso proprio del socio agli utili stessi, che conduce ad una sostanziale prudenza nel sindacare le delibere che ne escludono la distribuzione [7]. La giurisprudenza, pur ribadendo la menzionata assenza, ha, però, riconosciuto in capo al socio una legittima aspettativa a percepire un utile che ricompensi in modo ragionevolmente adeguato il suo investimento [8]. Si possono, pertanto, enucleare i limiti entro i quali la maggioranza può legittimamente escludere la distribuzione degli utili, osservando come le sentenze argomentano talora in via ipotetica, rigettando le domande di annullamento, talora, invece, per fondare una decisione di accoglimento di tali domande. Partendo da alcuni precedenti che hanno ammesso solo in via ipotetica l’annul­la­bilità della delibera per abuso di maggioranza [9], va evidenziato che il loro esame è comunque rilevante per le indicazioni che gli stessi contengono. Al comune rilievo, di carattere generale, della necessità di provare che la maggioranza, attraverso la delibera, intende avvantaggiarsi danneggiando gli altri soci [10], fanno seguito ulteriori specificazioni, come il riferimento alla consistenza degli utili non [continua ..]


3. Approvazione del bilancio, operazioni sul capitale e abuso di maggioranza

Un’ulteriore ipotesi di abuso della maggioranza collegato all’approvazione del bilancio può essere rappresentata dalla delibera di azzeramento e successivo aumento del capitale sociale, oggetto di non infrequenti censure sotto il profilo di possibili abusi. Il tema risulta di particolare interesse per la peculiarità della relazione che si viene a porre tra la delibera di approvazione del bilancio e quella modificativa del capitale sociale. Di per sé, infatti, invocare l’abuso di maggioranza non è necessario quando il bilancio è viziato, e in particolare quando fa risultare perdite del capitale in realtà insussistenti, perché il collegamento tra bilancio e successiva delibera modificativa del capitale fa sì che il vizio (di nullità) del primo si trasmetta alla seconda [24]. Impostazione, questa, che sembra da preferire, per la sua linearità, a quell’isolata posizione dottrinale che invece riconduce all’abuso di maggioranza la fattispecie in esame, considerando “elemento sintomatico” dello stesso l’alterazione del dato contabile, peraltro non chiarendo che tipo di vizio sarebbe configurabile in una simile ipotesi, dato il riferimento alla “illegittimità” della delibera [25], che va, invece, specificamente considerata nulla, visto il carattere derivato del vizio, proveniente come detto dalla delibera di approvazione di un bilancio non conforme a legge. Data questa premessa, si può condividere quanto a tal proposito affermato dalla S.C., che, in assenza di prova della non veridicità del bilancio, e delle perdite dallo stesso risultanti, ha reputato necessaria la prova dell’eventuale carattere abusivo della delibera di azzeramento e ricostituzione, nel caso concreto non ritenendola raggiunta [26]. Meno condivisibile, e bisognosa di qualche osservazione di approfondimento, risulta, invece, quella giurisprudenza di merito che reputa necessario contestare i dati del bilancio da cui risultano le perdite per impugnare la successiva delibera di riduzione e ricostituzione del capitale sotto il profilo dell’abuso di maggioranza [27]. In altri termini, la mancata impugnazione o contestazione della delibera di approvazione del bilancio da cui risultano perdite escluderebbe il carattere abusivo della successiva delibera di ricostituzione del capitale. L’impostazione in esame [continua ..]


4. Cenni in merito alla configurabilità di un abuso di maggioranza anche in relazione all’approvazione del bilancio in sé e per sé considerata

Come accennato, non risulta che l’abuso di maggioranza sia finora emerso, almeno a quanto consta, relativamente all’approvazione del bilancio d’esercizio in quanto tale, ossia in assenza di ulteriori delibere come quelle oggetto di indagine. Un ostacolo alla sua configurabilità potrebbe derivare da quella giurisprudenza di merito che ha escluso la possibile ricorrenza dell’abuso di maggioranza quando vengano approvate delibere essenziali per la società [31], tra le quali va ragionevolmente inclusa quella di approvazione del bilancio. Questa circostanza si può, infatti, dedurre dall’art. 2369, 4° comma, c.c., che preclude per tale delibera la fissazione di maggioranze più elevate di quelle legali per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione, a ben vedere vietando una clausola statutaria che potrebbe mettere in forse la prosecuzione della vita della società; nonché, ed è profilo correlato a quello appena visto, dalla interpretazione pacifica della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c., secondo la quale l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si configura, tra le altre ipotesi, in caso di mancata reiterata approvazione del bilancio [32]. Considerando, però, che la base logica dell’affermata incompatibilità tra abuso di maggioranza e carattere essenziale della delibera adottata è data dall’assunto secondo il quale l’intento di danneggiare i soci di minoranza deve essere l’unico scopo della delibera abusiva [33], si può probabilmente arrivare ad una diversa conclusione. È ben rappresentato in giurisprudenza, infatti, l’o­rien­tamento secondo il quale l’intenzionalità di danneggiare la minoranza non deve necessariamente sussistere per poter qualificare come abusiva la delibera, che tale potrà essere anche qualora “non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società” [34]. Escluso, pertanto, che il carattere essenziale della delibera in esame precluda in radice la ricorrenza dell’abuso di maggioranza, va osservato che, in astratto, un rilievo di questo in merito all’approvazione del bilancio potrebbe ipotizzarsi quando ne siano presenti gli elementi configuranti e, al tempo stesso, non sia contestualmente integrata una fattispecie di [continua ..]


NOTE