<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 3 aprile 2020 – Mambriani, Presidente relatore R.G. nn. 23932/2017 + 26354/2017 + 52645/2017+ 54797/2017 (Artt. 1363, 1367, 2367, 2479, 2479-bis, 2479-ter c.c.) Il potere di convocare l’assemblea riconosciuto al socio dall’art. 2479, comma 1, c.c. – che rappresenta «regola legale di garanzia inderogabile» – non è subordinato all’inerzia da parte dell’amministratore, con la conseguenza che la convocazione diretta da parte del socio (che detenga almeno un terzo del capitale sociale) deve ritenersi regolare, così come legittima la delibera assunta dall’assemblea così convocata. Nell’interpretazione delle clausole statutarie, oltre a dovere essere perseguita una ricostruzione sistematica del significato delle previsioni pattizie, deve essere applicato l’art. 1367 c.c., con l’effetto altresì che deve essere preferita una lettura della clausola che ne conservi l’efficacia in luogo di quella che la priverebbe di efficacia comportandone l’invalidità per contrarietà all’ordinamento. (ps) *** TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 24 aprile 2020 – Ricci, Relatore R.G. n. 19924/2017 (Art. 2476 c.c.) Il tema degli effetti della revoca del liquidatore si inserisce in quello più generale degli effetti della revoca dell’amministratore delle società di capitali e, in ambito processuale, dell’efficacia e autonomia rispetto al giudizio di merito del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., quale misura cautelare tipica, prevista dall’art. 2476 c.c. Sulla questione sostanziale è sufficiente ricordare che la revoca non necessita di atti esecutivi e produce di per sé effetti immediati, senza che possano prorogarsi, come invece accade in caso di dimissioni, i poteri dell’organo gestorio. Sul tema processuale, il Tribunale richiama gli approdi cui è giunta la propria giurisprudenza secondo la quale non si può ritenere sussistente un vincolo di strumentalità tra l’azione di merito e quella cautelare ex art. 2476 c.c. data “l’ontologica ed irriducibile diversità di cause petendi e petita [..] l’una volta al ristoro di pregiudizi patrimoniali già perfezionatisi e l’altra volta ad evitare che l’amministratore prosegua in futuro la gestione”. (eg) *** TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa “B”) 24 aprile 2020 – Riva Crugnola, Presidente – Simonetti, Relatore RG n. 27454/2017 (Art. 2386 c.c.) La ratio della clausola statutaria simul stabunt simul cadent è di mantenere l’as­setto e gli equilibri prestabiliti al momento [continua..]