<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Palermo (di Giordano Bua, Salvatore Casarrubea, Ignazio Gucciardo, Maria Vittoria Zammitti)


  TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione V civ. specializzata in materia di impresa ord. 28 aprile 2020 – F. Marasà, Giudice estensore R.G. n. 13957-1/2019 (ordinanza) (Art. 670, n. 1, c.p.c.) Al requisito normativo della pendenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene oggetto di domanda di sequestro giudiziario va attribuita un’ampia accezione, in conformità al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “ai sensi dell’art. 670, n. 1, cod. proc. civ. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari ai quali sia stata esercitata un’a­zione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’a­zio­ne personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso”. Ne deriva che, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, il requisito della sussistenza di controversia sulla proprietà e sul possesso sussiste anche quando sia stata proposta azione contrattuale (di nullità, rescissione, annullamento, simulazione) che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, e così anche se si versi in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. (Artt. 2484, 2485, 1° comma e 2486, 1° comma, c.c.) La situazione di stabile ed irreversibile incapacità a deliberare dell’organo assembleare è causa idonea a configurare lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Tale causa opera di diritto, alla luce degli artt. 2485, comma 1, c.c., che impone agli amministratori di “accertare” il verificarsi di una causa di scioglimento e 2486, comma 1, c.c., che riconduce “al verificarsi di una causa di scioglimento” il momento a partire dal quale gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’inte­grità e del valore del patrimonio sociale. (Artt. 2479, 2° comma, n. 5, 2484 c.c.) L’articolo 2479, comma 2, n. 5, c.c., nella parte in cui riserva alla competenza dei soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo”, è volto ad evitare, durante il fisiologico esercizio dell’attività sociale, l’effettuazione di operazioni che mutino radicalmente l’oggetto statutario della società in mancanza di una previa conforme decisione dei soci. Al contrario, al verificarsi di una [continua..]