TRIBUNALE DI ROMA, 27 maggio 2019 – Romano, Giudice Designato
R.G. n. 78878/2018
(Artt. 50 bis, n. 3, 702 bis, 702 ter c.p.c.; 9 d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406)
Anche le controversie afferenti ai contratti antecedenti al 2006, essendo riconducibili alla nozione di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, devono ritenersi assoggettate alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Ai sensi dell’art. 50 bis, n. 3 c.p.c., la decisione in ordine alle cause devolute alle sezioni specializzate (come, appunto, la sezione specializzata in materia di impresa) è riservata al Tribunale in composizione collegiale: conseguentemente, il ricorso presentato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. si presenta inammissibile essendo tale strumento processuale riservato alle «cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica» (cfr. art. 702 ter c.p.c.). (es)
***
TRIBUNALE DI ROMA, 12 dicembre 2019 (ord.) Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Romano, Relatore
R.G. n. 19242/2017
(Artt. 1218, 1322, 1453, 1° comma, 1490, 1495, 1497 c.c.)
Il contratto che trasferisce la titolarità della partecipazione sociale ha ad oggetto esclusivamente quest’ultima, mentre il patrimonio aziendale rimane di esclusiva titolarità della società, autonomo soggetto di diritto, senza che possa discutersi di un suo trasferimento se non in senso puramente economico: la personalità giuridica attribuita alla società, e la sua conseguente titolarità dei rapporti costituenti il patrimonio sociale, comporta la carenza di legittimazione da parte dei soci a disporre dell’azienda sociale.
La garanzia che il venditore presta all’acquirente ha ad oggetto esclusivo la partecipazione sociale in sé considerata, e non il patrimonio sociale. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali sul valore economico della partecipazione ceduta, le cd. «business warranties», il cui rilascio si evinca inequivocamente dal testo negoziale.
Le clausole di garanzia hanno non già la funzione di assicurare l’effetto traslativo, ma di assicurare la corrispondenza del «valore» sottostante alla partecipazione compravenduta a quello effettivamente pattuito tra le parti: il venditore si obbliga a indennizzare il compratore qualora la consistenza patrimoniale si riveli diversa da quella considerata dalle parti con il contratto di cessione, ma non alla stregua della mancanza di qualità dei beni venduti o della partecipazione medesima.
L’assunzione dell’impegno a tenere indenne l’acquirente rispetto al [continua..]