<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


(Artt. 2377, 2479-ter c.c.) La disciplina dell’impugnazione, sebbene costruita attorno al modello della delibera positiva, può essere adeguata in via interpretativa al peculiare fenomeno della deliberazione negativa, arrivando ad affermare un regime dell’impugnazione parzialmente diverso da quello dettato dagli artt. 2377 c.c. e seguenti. Proprio in un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione della “deliberazione” di mancata approvazione del bilancio di esercizio di una società a responsabilità limitata, il Tribunale di Roma ha evidenziato, tra l’altro, che il Giudice non può mai sostituire in positivo la propria volontà alla volontà della maggioranza dei soci, come manifestatasi in sede assembleare, ma può solo eliminare e rendere priva di effetti una delibera viziata. Invero, il potere-dovere dell’Autorità giudiziaria di trasformare una delibera negativa in una delibera positiva non trova un fondamento normativo. (es)   TRIBUNALE DI ROMA, 14 dicembre 2020 – Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Relatore R.G. 34171/2017   ***   R.G. 24041/2020 (Artt. 2393-bis c.c., 671 c.p.c.) Il socio di una società per azioni, che nella veste di sostituto processuale ex lege della società medesima, abbia chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad eseguire un sequestro conservativo nei confronti di amministratori e sindaci a tutela delle ragioni di credito da far valere con l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., ben può attivarsi per l’esecuzione della misura cautelare, senza che sia necessario alcun impulso o iniziativa della società, beneficiaria della misura cautelare, in persona del Curatore Speciale. Più precisamente il socio che, come sostituto processuale ex lege, abbia ottenuto la misura cautelare di cui all’art. 671 c.p.c. in favore della società partecipata e danneggiata dalle condotte di mala gestio di amministratori e sindaci, può, anche, eseguire il sequestro nella medesima veste e, quindi, pur sempre in favore della società beneficiaria. (mm)   TRIBUNALE DI ROMA, (Sezione specializzata in materia di impresa), 12 gennaio 2021 – Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Relatore   ***   R.G. 53371/2016 (Artt. 2504-quater, 1° comma, 2506-ter, 1° comma, 2901 c.c.) La revocatoria non si dirige affatto contro l’«atto di scissione», ma, esclusivamente, nei confronti delle assegnazioni patrimoniali ad esso conseguenti. Occorre distinguere i profili organizzativi dai profili patrimoniali connessi all’operazione di scissione ed ammettere che il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione ha riguardo esclusivamente ai primi, restando insensibile al contenuto specifico degli atti di [continua..]