Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


I confini della responsabilità solidale degli amministratori per atti di mala gestio, nell´ipotesi di transazione pro quota (nota a Trib. Milano, 1 settembre 2010) (di Marco Nazareno Mizzau)


TRIBUNALE DI MILANO, 1 settembre 2010 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore

Società di capitali – Legittimazione attiva curatore fallimentare – Amministratori e sindaci – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Solidarietà – Diversità di valenza causale – Irrilevanza nei confronti del danneggiato

(Artt. 1292 e 2476 c.c.; art. 146 legge fall.)

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale ai sensi dell’art. 1292 c.c. e tale vincolo sussiste in caso sia di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale e anche se l’e­vento dannoso è collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante nel rapporto col danneggiato la diversa valenza causale. (1)

Società di capitali – Amministratori e sindaci – Responsabilità – Transazione – Accordo limitato alla quota – Solidarietà – Scioglimento del vincolo

(Artt. 1304, 1° comma e 2476 c.c.)

In caso di transazione fra uno dei coobbligati e il danneggiato, l’art. 1304, comma 1, c.c. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito sociale, mentre laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante la norma resta inapplicabile, con la conseguenza che per effetto della transazione il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori. (2)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.:

Elena Riva Crugnola                            Presidente

Francesca Fiecconi                                              Giudice

Enrico Consolandi                                              Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21314/2003 promossa da:

Fall.to Novanta Immobiliare srl (c.f. 10097040157), con il patrocinio degli avv. Arnoletti Laura Maria, elettivamente domiciliato in Via Monte di Pietà, 15 10121 Milano, presso il difensore avv. Arnoletti Laura Maria

ATTORE/I

contro

Amm. Roberto Pilati (c.f. PLTRRT46P0SA038W), con il patrocinio dell’avv. Marengo Renato Fedele Tancredi elettivamente domiciliato in Corso Di Porta Vittoria, 47 20122 Milano presso lo studio dell’avv. Marengo Renato Fedele Tancredi

CONVENUTO/I

Gisella Pasolini (c.f. PSLGLL48A71LA038), con il patrocinio dell’avv. Verrilli Livia elettivamente domiciliato in Corso Porta Romana, 123 20122 Milano presso lo studio del­l’avv. Verrilli Livia

CONVENUTO/I

Quirico Scucugia (c.f. SCQQRC36H10H223E), con il patrocinio dell’avv. Palmieri Luigi e Flematti Laura; elettivamente domiciliato in Via Visconti Di Modrone, 18 20122 Milano presso lo studio dell’avv. Palmieri Luigi

CONVENUTO/I

Vincenzo Milione

CONVENUTO/I

Massimo Pilati (c.f. PLTMSM70H28F20SM), con il patrocinio dell’avv. Papagni Nicola M.G. elettivamente domiciliato in Via Lazzaretto, 3 20124 Milano presso lo studio dell’avv. Papagni Nicola M.G.

CONVENUTO/I

Antonio Pinto (c.f. PNTNTN55R07H501D), con il patrocinio dell’avv. Palmieri Luigi e Flematti Laura; elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone, 18 20122 Milano presso lo studio dell’avv. Palmieri Luigi

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del che qui si intende integralmente richiamato.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO
E IN DIRITTO

Si tratta di una azione di responsabilità esperita dal fallimento di una società immobiliare nei confronti di coloro che erano stati amministratori e soci della stessa; sostanzialmente tutte le parti ammettono esservi state irregolarità, pesanti, nelle registrazioni contabili, irregolarità accertate anche con sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, fondata anche sulle ammissioni di Roberto Pilati, che ai sensi dell’art. 651 cpp nel giudizio civile per il risarcimento del danno ha efficacia di giudicato quanto “all’ac­certamento della sussistenza del fatto della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Il fallimento agisce anche per sentir dichiarare la simulazione ovvero la nullità ovvero per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito da uno degli amministratori, Roberto Pilati, con la propria moglie Gisella Pasolini, nell’anno stesso della dichiarazione di fallimento, anno in cui i coniugi stabilirono la separazione personale.

Dopo una prima precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa sul ruolo perché nelle more era stata raggiunta la transazione con tre degli amministratori; nuovamente precisate le conclusioni e rimessa la causa al collegio, questo pronunciava ordinanza depositata in data 27 novembre 2009, con la quale veniva disposta la remissione in istruttoria dichiarandosi la nullità della prima ordinanza che aveva rimesso gli atti in istruttoria, onde consentire alle parti di dedurre prove ed eventualmente modificare le conclusioni in ordine al fatto nuovo costituito dalla transazione di alcune delle posizioni in contenzioso. In effetti veniva chiesta la esibizione delle transazioni, domanda accolta dal giudice e ottemperata dal fallimento.

Si perveniva così alla terza precisazione delle conclusioni e le parti concordavano la discussione innanzi al collegio con sole memorie conclusionali, per altro le terze nella causa; innanzi al collegio la discussione veniva poi rinviata per un estremo tentativo di conciliare tutte le posizioni in causa, tentativo non riuscito.

In tali ultime conclusioni il fallimento riduceva le pretese nei confronti dei convenuti residui in proporzione al numero dei soggetti che se ne ritenevano responsabili, limitando quindi la domanda ai 2 quinti dell’originaria; dei due amministratori rimasti in causa uno, come si vedrà, non è ritenuto responsabile, per cui la condanna sarà per il solo Roberto Pilati ad un quarto del passivo fallimentare.

Pertanto all’udienza del 13 maggio 2010 il collegio, previa brevissima discussione, tratteneva la causa in decisione.

Dopo le transazioni, residuano le posizioni di Roberto Pilati, di suo figlio Massimo Pilati, che ha per breve periodo amministrato la società come AU prima e come membro del CdA poi, e di sua moglie Gisella Pasolini, parte necessaria in ordine alle domande sul fondo patrimoniale costituito con il marito, secondo il fallimento attore allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale per i danni cagionati alla società.

L’istruttoria si è svolta mediante interrogatori e consulenza tecnica sul valore di certi appartamenti alienati dalla società, secondo il fallimento a prezzo vile o meglio con incassi “neri” successivamente distratti.

La consulenza, che ha tenuto conto del grado di finitura con il quale erano stati consegnati gli appartamenti, ha appurato che rispetto al valore riportato nel rogito, di complessivi 850.000.000 di lire, gli appartamenti avevano un valore di mercato, invece, di 1.073.700.000 lire, con una differenza quindi di 223.700.000 lire.

Con sentenza resa dal Tribunale penale di Milano il 14 giugno 2006 e per lui passata in giudicato, Roberto Pilati è stato condannato per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e per aver distratto circa 1700 milioni di lire, dei quali 318 milioni e rotti transitati ai conti correnti personale di Roberto Pilati, di sua madre Adelia Venturini e di sua moglie Gisella Pasolini. Si legge nella sentenza penale che Roberto Pilati ha ammesso che le somme indicate nei capi di imputazione erano prelievi in nero, registrati nel conto “banca e cassa” al fine di operare versamenti in nero. La sentenza penale descrive dettagliatamente gli artifici contabili utilizzati per nascondere le reali operazioni compiute dalla società, anche di natura appropriativa.

Va anche detto che la sentenza non ritiene provato quanto addotto dall’imputato a sua discolpa cioè di aver utilizzato le somme per pagamenti in nero comunque utili alla società.

Si tratta della stessa difesa tentata nel processo civile dal Pilati, il quale ha prodotto documenti assolutamente inconferenti; va comunque detto che l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale comporta la necessità di una corretta contabilità, che non può essere spiegata a posteriori e che incombe all’amministratore, nella carenza della scritturazione contabile, la prova della destinazione all’u­tilità sociale di quanto non rinvenuto nelle casse sociali. È del tutto chiaro che l’amministratore che abbia confessato di aver artatamente posto in essere artifici contabili al fine di occultare la reale destinazione dei fondi non può a posteriori pretendere di dare un probatio semi plena della destinazione, proprio perché questa prova ai tempi della registrazione era stata occultata. Del resto non vi sarebbe stato motivo di occultamento del pagamento se questo fosse stato lecito e, trattandosi di eccezione, incombe al Pilati l’onere probatorio.

Deve dunque ritenersi sussistere quanto a Roberto Pilati un accertamento del fatto e della imputabilità a lui, derivanti dalla sentenza penale: si deve pertanto ritenere, in ossequio al giudicato penale, che egli, quale amministratore, abbia impedito la ricostruzione del patrimonio sociale con la sistematica falsificazione delle scritture contabili ai fini di mascherare le reali condizioni e le reali spese della società. Sempre dalla sentenza penale è il caso di notare che si tratta di somme che in buona parte sono finite direttamente agli amministratori.

La consulenza sugli immobili consente di ritenere accertato anche il danno nella alienazione degli immobili per ulteriori 100.000 euro circa, come s’è detto.

Quale criterio di liquidazione del danno in questo caso la Cassazione ammette pacificamente che si possa far ricorso al criterio equitativo della commisurazione al deficit fallimentare che era di euro 1.761.777,41.

Questo criterio di valutazione del danno assorbe il danno che può essere derivato da singole operazioni, in quanto queste passività si sono ripercosse nel passivo fallimentare: non mette quindi conto analizzare gli altri profili di re­sponsabilità per distrazione ed appropriazione prospettati dal fallimento attore.

Di questo danno devono essere tenuti responsabili Roberto Pilati ed anche Pinto, Scucugia e Milione: Pinto perché condannato in sede penale e gli altri comunque per aver transatto con il fallimento, dunque riconosciuto le responsabilità. Ciò rileva solo ai fini della determinazione della quota di responsabilità, essendo state abbandonate le domande nei loro confronti.

Si vedrà infra il motivo per cui non si ritiene invece responsabile di questi fatti Massimo Pilati.

Reputa il collegio che, in ossequio alla massima ormai tralatizia della Cassazione per cui la transazione scioglie il vincolo della solidarietà (da ultima sentenza 16050 del 8.7.09 così massimata “La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ. e tale vincolo sussiste – tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale – anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza casuale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l’art. 1304, comma 1°, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota”), Roberto Pilati debba essere tenuto responsabile della sola sua quota di responsabilità nel danno cagionato e quindi di un quarto di quella somma di euro 1.761.777,41, restando gli ulteriori tre quarti in capo ai tre corresponsabili che hanno transato con il fallimento a prescindere dalla somma pagata. Il Pilati va dunque condannato a pagare (1.761.777,41/4 =) 440.444,35 euro al fallimento, per la sua quota di responsabilità di un quarto.

È stata disposta la esibizione delle transazioni, dalle quali si evince che non è stata transata l’intera posizione, ma solo la responsabilità di tre degli amministratori, per i quali il fallimento non ha concluso, abbandonando le relative domande, chiedendo la estinzione del giudizio nei loro confronti. Non può dunque accogliersi la domanda del convenuto Pilati di estinzione del giudizio nei suoi confronti.

Venendo alla posizione di Massimo Pilati si deve rilevare come egli sia stato amministratore per il breve spazio di 5 mesi dal 8 gennaio al 17 giugno 1999, praticamente in sostituzione dal padre, verso il quale era stata presentata denunzia ex art. 2409 cc.

Costituisce tesi dello stesso fallimento attore il fatto che il dissesto sia stato cagionato da una serie di atti di mala gestio protrattisi nel tempo, dunque anche precedenti e successivi al periodo di gestione riferibile a Massimo Pilati. Come si è visto, nella sentenza penale, ma anche nella ipotesi accusatoria di questo giudizio, questi atti di mala gestio sono descritti sostanzialmente con una sistematica falsa registrazione nella contabilità di determinate operazioni e una serie di indebiti prelievi ingiustificati, anche nei confronti dei mediatori, nonché nella stipulazione di alcuni contratti, in particolare nella vicenda Zaffarani.

Occorre considerare che Massimo Pilati non ha partecipato a questi atti di singola distrazione, come del resto riconosce lo stesso fallimento quando addebita i prelievi di Roberto Pilati a questi, Scucugia e Milione, non a Massimo Pilati.

I pagamenti ai mediatori avvengono fra il ’93 e il 98 e dunque sono precedenti al momento in cui è stata assunta la carica del Massimo Pilati, mentre la vicenda Zaffarani si sostanzia con dei preliminari, stipulati il 28 giugno 1999, dunque successivamente alle dimissioni dalla carica.

Le vendite sottocosto sono avvenute in periodi diversi da quello in cui era amministratore Massimo Pilati (cfr. la CTU che li identifica con precisione).

Restano pertanto dunque soltanto le registrazioni contabili, rispetto alle quali, per aversi responsabilità, occorrerebbe riferire il danno cagionato a quel preciso periodo in cui Massimo Pilati è stato in carica, cosa che il fallimento non fa: è d’altronde significativo che nel processo per bancarotta fraudolenta documentale Massimo Pilati non sia stato imputato.

Si dovrebbe infatti considerare quali sono le registrazioni errate commesse in quel periodo ed anche in questo caso considerare quale avrebbe potuto essere il ruolo di un amministratore entrato in carica solo da pochi mesi ed in una situazione sicuramente condizionante, per i fatti pregressi ed anche per i legami familiari.

E, d’altronde, tre giorni dopo aver assunto la carica di amministratore unico, nell’assemblea dell’11 gennaio 1999 Massimo Pilati dichiarava che erano state effettuate gravi irregolarità da parte di alcuni soci, che si riservava di effettuare delle verifiche; queste verifiche non sono state fatte a seguito di accordo fra soci avvenuto il 22 febbraio 1999, mentre poi il 8.3.1999 egli ha cessato di essere amministratore unico ed è entrato in un organo collegiale.

In realtà il fallimento non argomenta nulla di rispetto a tutto ciò, limitandosi a dedurre l’aver assunto la carica di amministratore, il che non è chiaramente sufficiente, occorrendo che il fallimento indichi quali sono i danni cagionati, quali i comportamenti che li hanno causati ed il preciso nesso causale tra comportamento e danno, cosa che non vien fatta nel caso di specie.

Dunque le domande verso Massimo Pilati devono essere rigettate.

Per quanto riguarda il fondo patrimoniale non può essere accolta la domanda di simulazione assoluta dell’atto costitutivo, atteso che le parti erano ben lungi dal desiderare che nessun atto in realtà venisse considerato in essere, anzi esse desideravano gli effetti tipici del fondo patrimoniale in ordine alle limitazioni di responsabilità, per soli atti e nego­zi compiuti nell’interesse della famiglia, che sono tipiche di questo istituto.

Né può considerarsi causa illecita o motivo illecito la comune volontà di cagionare queste limitazioni di responsabilità, che sono l’effetto tipico della stipulazione del fondo patrimoniale: la causa dell’istituto è chiaramente quella prevista dalla legge ed il motivo di limitare le responsabilità per le quali può essere promossa esecuzione sui beni destinati al fondo patrimoniale non è un motivo ulteriore che colori la stipulazione quale illecita, ma attiene alla disciplina legale dell’istituto, se pur derogabile, che non può di per sé essere qualificata come illecita.

Vero è, invece, che nel caso di specie l’atto è stato compiuto con la piena coscienza e volontà di nuocere ai creditori, il che rende l’atto revocabile. A comprova di questa inten­zione vi è la collocazione temporale dell’atto, effettuato nel 2000, anno in cui i coniugi ebbero a separarsi personalmen­te, e subito dopo la predisposizione del bilancio dell’an­no 1999 che portava ingenti perdite che avrebbero poi cagionato il fallimento della società.

La giurisprudenza della Cassazione sul fondo patrimoniale è piuttosto copiosa e da ultimo ha affermato la natura di atto a titolo gratuito “senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 legge fall.” (Cass. 18065 del 8.9.2004 sez. I).

Essendo nel caso di specie stata richiesta la revocatoria ordinaria, di atto a titolo gratuito, onere del fallimento è quello di dimostrare la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore ovvero la preordinazione del pregiudizio alla soddisfazione delle ragioni della massa dei creditori.

Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta questa prova perché le liti circa la società poi fallita risalgono al ’98 ed hanno coinvolto pesantemente tutta la famiglia Pilati; la stessa Gisella Pasolini era stata destinataria di pagamenti di danaro prelevato direttamente dalle casse sociali ed occultato al nero come da assegno di 19.706.000 lire del 29 ottobre 1997 – documento 27 di parte attrice – sottoscritto dall’amministratore e intestato a tale Giovanni Careddu – socio di Roberto Pilati – poi girato da costui e poi incassato proprio dalla Pasolini.

I coniugi inoltre erano sposati da oltre trent’anni e in disaccordo, con figli maggiorenni, il che esclude le finalità tipiche dell’istituto del fondo patrimoniale di tutela della famiglia e della prole minore, onde assicurare i mezzi di sostentamento di queste; in condizione di crisi economica della società e di crisi del rapporto coniugale deve ritenersi l’atto preordinato ad evitare esecuzioni sul patrimonio immobiliare.

La difesa della Pasolini obietta che l’atto era finalizzato a mettere il patrimonio immobiliare al riparto dalle avventure occasionali del marito, da tempo in essere e all’origine della crisi coniugale: l’argomento è incongruo poiché non si capisce perché queste avventure, proprio perché occasionali, avrebbero costituito un attentato al patrimonio im­mobiliare, in particolare l’appartamento di Valtournanche, che è il principale bene che si vorrebbe escutere, e perché, per quanto riguarda le proprietà, i diritti del coniuge non si sia pensato ad una tutela in sede di separazione, ove eventuali garanzie sulle prestazioni alimentari avrebbero potuto trovare ben più idoneo mezzo di tutela; la verità è che questi diversi mezzi avrebbero anche costituito ostacoli alla commerciabilità e che l’unico effetto che si voleva era, co­me sostiene il fallimento attore, quello di cui all’art. 170 cc il quale stabilisce che l’”esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Ne segue che deve essere accolta la domanda ex art. 2901 cc formulata nei confronti dei coniugi Pilati e Pasolini.

Come da dispositivo il regolamento delle spese, liquidate in assenza di notule.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

Respinge le domande proposte dall’attore nei confronti di Massimo Pilati.

In accoglimento delle domande del fallimento attore, accertata la responsabilità, condanna Roberto Pilati, al pagamento in favore del fallimento Novanta Imm.re srl del­l’importo di euro 440.444,35.

Dichiara la inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti del fallimento dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale fra Roberto Pilati e Gisella Pasolini rogato dal notaio Quaggia di Milano il 10.7.2000 resp. 180168-15152,

Condanna altresì Roberto Pilati e Gisella Pasolini in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in E 2.400 per diritti, E 7.000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Condanna il fallimento attore a rimborsare le spese di lite a Massimo Pilati, liquidandole in euro 600 per diritti e euro 2000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,5%.

Pone definitivamente a carico esclusivo di Roberto Pilati le spese di CTU.

Così deciso il 13.5.2010

Il Giudice relatore dott. Enrico Consolandi

Il Presidente Dott. Elena Maria Riva Crugnola

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Orientamenti dottrinali e giurispruden­ziali - 3.1. Sul concorso delle due forme di responsabilità - 3.2. La diversa valenza causale delle condotte illecite - 3.3. Il rapporto tra transazione pro quota ed art. 1304, 1° comma, c.c. - 4. Il commento - NOTE


1. Il caso

La vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale di Milano ha ad oggetto l’azione di responsabilità esperita dal curatore fallimentare contro gli amministratori e soci [1] della società immobiliare fallita, considerati responsabili di ripetuti atti di mala gestio, realizzati in danno della società. Più in particolare, la citata azione veniva promossa per la commissione di diversi illeciti. Infatti si contestavano: le rilevanti ir­regolarità nelle scritture contabili aventi il fine di mascherare le reali condizioni e le reali spese della società (già accertate in sede penale con sentenza passata in giudicato, in base alle ammissioni rese da uno degli amministratori); gli indebiti prelievi in nero a detrimento delle casse sociali, registrati nel conto “banca e cassa” ed allo scopo di effettuare successivi versamenti in nero a beneficio personale degli amministratori e soci; da ultimo le alienazioni di certi appartamenti avvenute ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Con riguardo, invece, alle questioni di diritto il collegio milanese richiama la consolidata massima della Cassazione [2] in virtù della quale viene riconosciuta alla transazione efficacia di scioglimento del vincolo solidale tra i condebitori. Sul punto i giudici affermano che gli amministratori ed i sindaci devono ritenersi responsabili solidalmente per i danni prodotti, non solo quando la responsabilità sia contrattuale, ma anche quando abbia natura extracontrattuale. Si precisa, inoltre, l’irrilevanza nei confronti del danneggiato della diversa valenza causale delle singole condotte nella produzione dell’evento lesivo. Si aggiunge, altresì, che la disciplina dettata dall’art. 1304, comma 1, c.c. , relativa alla facoltà riconosciuta ai condebitori di profittare degli effetti prodotti dalla transazione raggiunta con uno dei coobbligati, trova applicazione solo nel caso in cui il citato accordo transattivo abbia avuto ad oggetto l’intero debito, escludendola perciò per le diverse ipotesi in cui il negozio sia limitato solo alla quota del debitore solidale stipulante. Alla luce di tali considerazioni interpretative il Tribunale di Milano, con riguardo alle pretese del fallimento nei confronti dei due convenuti residui ri­masti in causa, ritengono non responsabile uno di essi per mancanza di prove a suo carico (il fallimento si limita ad addurre la [continua ..]


2. La normativa di riferimento

Altra questione affrontata dal Tribunale di Milano riguarda la possibilità per il condebitore di stipulare una transazione con il creditore, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1304, comma 1, c.c. Con tale norma il legislatore contempla la facoltà per le parti di addivenire a transazione nelle ipotesi di responsabilità solidale. Pertanto ciascun debitore può raggiungere un accordo con il creditore ed in tal modo sciogliersi dal vincolo obbligatorio che lo lega agli altri condebitori. L’art. 1304, comma 1, c.c., oltre a prevedere il negozio transattivo disciplina gli effetti prodotti dall’atto nei confronti dello stipulante e dei coobbligati. Si contempla, con formula negativa, la possibilità a favore di quest’ultimi di beneficiare degli effetti della transazione, attraverso una dichiarazione che sia espressione della volontà di volerne profittare. A tal proposito, con riguardo al caso di specie, il curatore della società immobiliare dichiarata fallita proponeva azione di responsabilità contro gli amministratori e nelle more del procedimento stipulava una transazione con tre dei condebitori. Sul punto, i giudici milanesi stabiliscono che la dichiarazione dei condebitori non stipulanti di voler profittare della transazione e la consequenziale estendibilità degli effetti di tale atto nei loro confronti può aver luogo solo nell’ipotesi in cui la transazione riguardi l’in­tero debito sociale. Pertanto, l’accordo transattivo intercorso tra il fallimento ed i tre coobbligati, avente ad oggetto solo le rispettive porzioni di debito, produce la riduzione dell’ammon­tare complessivo dell’obbligazione solidale in proporzione alla quote transatte, nonché il consequenziale scioglimento del vincolo limitatamente ai condebitori stipulanti. Alla luce di tale approccio interpretativo i giudici milanesi, da un canto, ritengono che il negozio stipulato in base all’art. 1304, comma 1, c.c. non sia produttivo di effetti anche nei confronti dei due condebitori non stipulanti, poiché deve ritenersi preclusa la possibilità di profittare della transazione in quanto parziaria, d’altro canto condannano il condebitore residuo non transigente, pertanto ritenuto ancora responsabile, al pagamento del debito per un importo pari alla differenza tra il debito solidale e la quota oggetto di transazione, a prescindere [continua ..]


3. Orientamenti dottrinali e giurispruden­ziali

3.1. Sul concorso delle due forme di responsabilità

La formula responsabilità solidale riguarda indifferentemente le obbligazioni di fonte contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, come osservato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 1292 c.c. la responsabilità degli amministratori e dei sindaci ha natura solidale e sussiste sia in caso di responsabilità contrattuale sia aquiliana. Sul punto la dottrina [16] ha affermato che ciò che rileva è l’unicità dell’evento dannoso [17], derivante da una pluralità di fatti verificatisi in tempi differenti e produttivi dell’obbligo solidale risarcitorio. In tal senso, affermando l’irri­le­vanza della diversa causa o titolo delle distinte condotte produttive del danno, si ammette la solidarietà tra fatti che comportano la responsabilità da fatto illecito e fatti che comportano la responsabilità da inadempimento. Altro orientamento dottrinario, muovendo dalla generica formulazione dell’art. 2055 c.c., che si limita a prevedere un «fatto dannoso imputabile a più persone», sostiene che anche l’ina­dempimento fonte di responsabilità contrattuale può includersi nella categoria dei fatti dannosi, contemplata dal citato articolo, accanto ad ogni altro atto o fatto fonte di responsabilità aquiliana [18]. In altri termini le ormai consolidate correnti di pensiero ritengono sufficiente che, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale, le diverse condotte collegate, ascrivibili alla pluralità dei responsabili, formino un fatto dannoso complesso, indipendentemente dal regime della responsabilità (contrattuale od extracontrattuale). Della stessa opinione è anche la giurisprudenza [19]. Sul punto, infatti, ha stabilito che in tema di responsabilità solidale derivante da fatto illecito, il principio di cui all’art. 2055 c.c. sulla solidarietà dei corresponsabili del fatto dannoso, nonostante sia dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, “si estende anche all’ipotesi che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ed altri a titolo di responsabilità aquiliana” [20]. Ulteriormente si è stabilito che, sia in tema di responsabilità civile che di responsabilità contrattuale, se un unico evento dannoso [continua ..]


3.2. La diversa valenza causale delle condotte illecite

Il Tribunale di Milano nel delineare la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci non solo prescinde dai diversi titoli di responsabilità, ma sostiene ulteriormente l’irrilevanza, nei confronti del danneggiato, della diversa valenza causale delle distinte condotte produttive dell’evento dannoso. Sul punto, in considerazione dell’importanza che le diverse condotte assumono nei rapporti interni, appare opportuno evidenziare la distinzione tra obbligazioni solidali ad interesse comune [26] ed ad interesse esclusivo [27]. L’art. 1298 c.c. disciplina i casi di obbligazione solidale contratta nell’interesse comune, ma introduce anche una deroga al meccanismo generale di divisione pro quota dell’obbligazione tra i condebitori, nell’ipo­tesi sia contratta nell’interesse esclusivo. Quindi può parlarsi di obbligazione ad interesse comune solo se l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse di più soggetti, come nel caso degli amministratori e dei sindaci, i quali assumono l’obbligazione nell’interesse so­ciale di adempiere i propri doveri, per il perseguimento delle finalità della società [28]. Pertanto, muovendo dal dato letterale dell’art. 1298 c.c., nei rapporti interni e contrariamente alle ipotesi di obbligazione contratta nell’interesse esclusivo di alcuni, gli amministratori ed i sindaci sopportano ciascuno una parte del debito, che si presume uguale. Al contrario nei rapporti esterni con il danneggiato ciascun corresponsabile è tenuto per l’intero. Pertanto la diversa incidenza causale delle condotte sul­l’evento dannoso risulta irrilevante per il creditore ed assume importanza solo nel lato interno dell’ob­bligazione solidale. I giudici milanesi sembrano fare espresso riferimento a tale consolidato approccio interpretativo, che introduce una distinzione tra ciò che accade nei rapporti esterni con il danneggiato e quanto invece contemplato dal legislatore, per la disciplina dei rapporti interni tra condebitori. Nello stesso senso anche la giurisprudenza, in tema di responsabilità solidale, ha stabilito che “resta irrilevante nei confronti del danneggiato la diseguale efficienza causale delle singole condotte” nella produzione dell’evento dannoso complesso, diversità, invece, che può rilevare solo tra [continua ..]


3.3. Il rapporto tra transazione pro quota ed art. 1304, 1° comma, c.c.

La sentenza dei giudici milanesi prende in esame anche la fattispecie della transazione limitata alla quota ed i suoi effetti, escludendo per tale negozio l’applicabilità dell’art. 1304, comma 1, c.c. Attualmente la dottrina prevalente non sembra avere più dubbi circa l’ammissibilità della transazione pro quota. Pertanto si riconosce la facoltà in capo al creditore di addivenire ad un accordo transattivo limitato alla sola singola quota del debitore stipulante. Varie sono le argomentazioni spese a supporto di tale approccio interpretativo. Sul tema la dottrina [37] ha sostenuto che la configurabilità della transazione parziale può essere inferita dalla regola della solidarietà. Infatti l’art. 1292 c.c. non prevede in capo al creditore un obbligo di esigere l’adempimento dell’intero debito da ciascuno dei condebitori, ma altresì disciplina una facoltà a beneficio del creditore, in quanto la lettera della norma afferma testualmente che «ciascuno può essere costretto all’adempimento per l’intero», contemplando in tal senso una mera possibilità di richiesta dell’a­dempimento per il totale. A tal proposito si è inoltre affermato che la legittimità di tale richiesta comporta inevitabilmente anche l’ammissibilità di una richiesta di adempimento limitata solo alla parte del debito e pertanto non si può negare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo limitato alla quota. Nella stessa scia, a supporto della tesi dell’ammis­sibilità, si sono richiamati gli artt. 1300 e 1301 c.c., in tema di novazione e remissione. A tal proposito si è affermato che le due norme, prevedendo espressamente la facoltà di derogare alla regola generale della estendibilità degli effetti del negozio anche ai soggetti rimasti esterni all’atto (mediante una manifestazione di volontà con effetto di riserva dei diritti), indurrebbero ad ammettere il medesimo effetto limitativo anche nelle ipotesi di transazione [38]. Ulteriormente non sembrano esserci più dubbi anche in relazione alla transazione novativa. Infatti l’unanime orientamento della dottrina pende a favore della configurabilità della transazione pro quota quando si realizzi una sostituzione del rapporto precedente e quindi una novazione [39]. Allo [continua ..]


4. Il commento

Alla luce di quanto osservato può affermarsi che la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci dovrebbe ritenersi configurabile sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale. Pertanto dei danni arrecati alla società sarebbero chiamati a rispondere oltre agli amministratori anche i sindaci, nell’ipotesi in cui sia a loro imputabile una responsabilità solidale concorrente a titolo di culpa in vigilando. Ulteriormente, la diversa incidenza causale delle con­dotte sull’evento dannoso risulterebbe del tutto irrilevante per il creditore, acquisendo importanza solo nei rapporti interni tra corresponsabili. Infatti interpretando a contrario, quindi dando valore alle singole condotte anche sul lato esterno, si dissolverebbe la funzione di garanzia che costituisce la ratio della solidarietà e si frapporrebbero degli ostacoli al tempestivo ristoro dei danni sofferti. Con riguardo invece ai criteri di quantificazione della singola quota ai fini della ripartizione interna della obbligazione solidale tra i corresponsabili, sebbene nelle due diverse ipotesi di responsabilità solidale ex contractu ed ex delicto le rispettive discipline dettate dagli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c. per l’esercizio dell’azione di regresso siano parzialmente differenti, non sembrerebbero esserci ragioni ostative all’estensione dei criteri della “gravità della colpa” e della “entità delle conseguenze” anche ai casi in cui il titolo di responsabilità derivi dall’inadempimento contrattuale. Tale approccio sarebbe finalizzato, qualora le circostanze concrete lo permettano, ad ottenere la deter­minazione dell’effettivo grado di colpa degli amministratori e dei sindaci. In altri termini, anche il coobbligato a titolo contrattuale potrebbe provare in giudizio la diversa incidenza causale delle condotte dei corresponsabili. Ciò al fine di evitare, non solo l’automa­tica divisione dell’obbligazione pro quota con consequenziale imputazione di un debito parziario maggiore di quanto effettivamente dovuto, ma anche l’arric­chi­mento indebito che ne deriverebbe a favore dei condebitori [54]. Pertanto, alla luce delle tesi suesposte, la singola frazione del debito solidale risarcitorio conseguente alla condotta illecita potrebbe essere oggetto di transazione pro quota con la [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2012