<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Bilancio falso e responsabilità ex art. 2395 c.c. (nota a Trib. Milano, Sez. Specializzata in Materia di Impresa B, 21 giugno 2016, n. 7695) (di Alessandro Munari)


TRIBUNALE DI MILANO, Sezione Specializzata in Materia di Impresa B, 21 giugno 2016, n. 7695 – PEROZZIELLO Presidente Relatore – Serfruit S.p.A. c. G.M. Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati direttamente a soci o a terzi – Bilancio  (Art. 2395 c.c.)  La falsificazione di un dato di bilancio (nella specie: la voce “rimanenze”), rappresentato in un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante, ha un’effettiva attitudine ingannatoria laddove vi sia una successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, così che risulta pienamente legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del fornitore. (1)  Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati direttamente a soci o a terzi – Quantificazione del danno  (Artt. 2395, 1223 c.c.)  La reale entità del danno diretto conseguito dal fornitore in dipendenza della condotta ingannatoria e della conseguente prosecuzione delle forniture deve reputarsi limitata alla misura dell’incremento del credito in conto capitale maturato, maggiorato dei relativi interessi su tale misura a decorrere dalla interruzione del rapporto di fornitura. (2)  Omissis CONCISA INDICAZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia segue al mancato adempimento da parte della società G.P. spa (AU l’odierno convenuto G.M.) di forniture di merci eseguite dall’odierna attrice nella seconda metà dell’anno 2013, per un importo complessivo di euro 433.796,90 (con interessi maturati al gennaio 2014 per euro 16.511,64). Nella specie parte attrice propone nei confronti del convenuto azione di responsabilità ex art 2395 cc lamentando, quale condotta illecita allo stesso addebitabile, la diffusione di false comunicazioni sociali in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società (in particolare il deposito di un bilancio relativo all’esercizio 2012 in apparente equilibrio in virtù della appostazione di una voce di RIMANENZE per euro 10.950.281 poi rivelatasi (in tesi) enormemente sovrastimata. A supporto di tale valutazione la parte i) deduce innanzitutto lo scarto obiettivo rilevabile tra la menzionata appostazione di bilancio e la stima della medesima voce successivamente proposta dalla stessa società alla chiusura del successivo esercizio 2013 (dunque a pochi mesi di distanza), in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, in cui la posta RIMANENZE veniva inizialmente (s)valutata in euro 1.429.561 e poi ridotta addirittura ad euro 480.000 al 31.1.14 a seguito di incarico di stima affidato dalla medesima G.P. alla distinta società di consulenza C.; ii) sottolinea come la domanda di ammissione al [continua..]
SOMMARIO:

(1-2) Bilancio falso e responsabilità ex art. 2395 c.c. - 1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - 3.1. (Segue): Il danno “diretto” - 3.2. (Segue): La valenza informativa del bi­lancio - 3.3. (Segue): La quantificazione del danno - 3.4. (Segue): Osservazioni in tema di concorrente responsabilità della società - 4. Il commento - 4.1. La presunzione di concreta influenza del bilancio falso sulla condotta del terzo - 4.2. La quantificazione del danno - 4.3. Conclusioni - NOTE


(1-2) Bilancio falso e responsabilità ex art. 2395 c.c.

1. Il caso

La pronuncia in commento ha ad oggetto un’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., promossa da un fornitore nei confronti del­l’amministratore unico di una società che, nella seconda metà del 2013, aveva ricevuto varie forniture di merci, senza tuttavia versare i relativi corrispettivi. La pretesa attorea si fonda sulla circostanza per cui l’amministratore avrebbe diffuso false comunicazioni sociali in ordine all’effettiva situazione patrimoniale della società, mediante una significativa sopravvalutazione di voci del bilancio relativo all’esercizio 2012 (in particolare delle rimanenze a magazzino), che avrebbero indotto l’attore a procedere con forniture che altrimenti non avrebbe effettuato. A conferma di ciò, l’attore rileva come in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, al 31 gennaio 2014 – vale a dire a neppure un anno di distanza dal­l’ap­provazione del bilancio d’esercizio 2012 – la voce ‘rimanenze’ era stata svalutata per oltre il 90%. La domanda di concordato, peraltro, era stata dichiarata inammissibile anche in ragione di condotte fraudolente da parte dell’amministratore, tra le quali proprio la sopravvalutazione delle poste di bilancio, con conseguente dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Milano accoglie le richieste dell’attore, ponendo particolare accento sulle funzioni del bilancio, vale a dire quel documento volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante. Lo scarto temporale – estremamente bre­ve – tra le diverse valutazioni operate dal convenuto nel bilancio 2012 (approvato nella primavera del 2013) e nella situazione patrimoniale presentata in sede di domanda di concordato preventivo, non può ragionevolmente giustificare un abbattimento di oltre il 90% dell’intero valore delle rimanenze. Peraltro, tale interpretazione è corroborata, sebbene solo a livello indiziario, da ulteriori elementi risultanti dagli accertamenti condotti dalla guardia di finanza, quali in via esemplificativa la mancata consegna, da parte del convenuto, delle scritture contabili, o ancora i rilievi espressi dai consulenti che, in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, avevano effettuato una stima del magazzino. Da ciò deriva il convincimento del giudicante circa la falsità dei dati [continua ..]


2. La normativa di riferimento

La sentenza in commento rappresenta un’ipotesi paradigmatica di applicazione dell’art. 2395 c.c. 1. Questa disposizione, nel definire i presupposti dell’azione individuale di responsabilità promossa da un socio o da un terzo nei confronti degli amministratori di società per azioni, si pone come norma di chiusura del sistema in materia di azioni di responsabilità, sancendo che le norme relative alle azioni sociali di responsabilità (artt. 2393 2 e 2393-bis 3), alle azioni dei creditori per mancata conservazione del­l’integrità del patrimonio sociale (art. 2394) 4 e alle azioni di responsabilità promosse nel quadro di una procedura concorsuale (art. 2394-bis) 5, «non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» 6. Le menzionate disposizioni – o, meglio, l’art. 2392 c.c. – delineano la responsabilità dell’organo gestorio verso la società, prescrivendo agli amministratori l’obbligo di adempiere ai doveri a essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza 7 richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze 8. Ne deriva così una responsabilità per colpa e fatto proprio, da valutare in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e alle funzioni concretamente attribuite al singolo amministratore 9. La responsabilità degli amministratori non potrà essere invocata neppure in base al riscontro della mera inopportunità di scelte gestionali e della loro incidenza negativa sul patrimonio sociale, non essendo addebitabili all’organo amministrativo i risultati negativi della gestione, a meno che gli stessi non siano imputabili a condotte contrarie alla diligenza professionale richiesta agli amministratori o alla violazione di specifici obblighi posti a loro carico 10. La valutazione sulla correttezza della con­dotta degli amministratori troverà il proprio limite nella c.d. business judgment rule 11. In base a tale regola, non si può sindacare la convenienza o l’opportunità delle scelte di gestione, ma piuttosto si dovrà valutare la diligenza tenuta nel compiere un determinato atto, basandosi sul modo in cui gli amministratori sono giunti a tali [continua ..]


3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

A differenza delle azioni sociali di responsabilità, giurisprudenza e dottrina ampiamente maggioritarie ritengono cha la responsabilità delineata dall’art. 2395 c.c. abbia natura extracontrattuale, costituendo un’applicazione specifica dell’ipotesi disciplinata dall’art. 2043 c.c. [15]. Ciò in quanto la responsabilità in esso descritta discende da comportamenti lesivi del patrimonio tenuti in difetto di uno specifico obbligo di prestazione del danneggiante verso il danneggiato (socio o terzo che sia) [16]. Dalla natura extracontrattuale della responsabilità deriva che, chi intende esercitare l’azione, dovrà fornire la prova – oltre che di una condotta inadempiente dell’am­ministratore (vale a dire, una violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, come sopra chiarito) – del dolo o della colpa dell’amministratore convenuto, del danno ‘diretto’ e del nesso di causalità che collega l’atto illecito con il danno [17]. Quanto al dolo e alla colpa, valgono i medesimi principi espressi nel paragrafo precedente con riferimento alle azioni sociali di responsabilità: anche in questo caso, si tratta di una responsabilità per colpa e fatto proprio. In altri termini, deve sussistere una specifica riferibilità soggettiva al­l’am­ministratore convenuto in giudizio, non essendo invece possibile un generico riferimento a tutti gli amministratori [18].


3.1. (Segue): Il danno “diretto”

Ulteriore – e peculiare – presupposto di applicabilità della norma è che, dalla violazione degli obblighi posti in capo al­l’am­ministratore dall’ordinamento, derivi un danno “diretto” per il socio o per il terzo. Le azioni sociali di responsabilità sono volte a ottenere il risarcimento dei danni che i comportamenti inadempienti degli amministratori hanno provocato al patrimonio sociale, mirando quindi alla reintegrazione dello stesso. Il danno arrecato al patrimonio sociale, infatti, colpisce sempre i soci, seppure indirettamente, in quanto il valore della loro partecipazione subisce un decremento; in tale evenienza, tuttavia, dal momento che non vi sarebbe alcun danno “diretto”, non risulterebbe applicabile l’art. 2395 c.c., ma la disciplina delle azioni sociali di responsabilità. Viceversa, l’art. 2395 c.c. presuppone che i danni non siano solo il riflesso di quelli eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio o al terzo, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori, ed eventualmente dei sindaci che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo [19]. Quanto a que­st’ultimo profilo (eventuale responsabilità dell’organo di controllo), si ricorda che, a norma dell’art. 2407, 2° comma, i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [20]-[21]. A norma dell’art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila – inter alia – sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [22]. La funzione di controllo attribuita al collegio è estesa a tutta l’attività di gestione della società, sulla cui conformità alla legge e al­l’atto costitutivo i sindaci debbono vigilare [23]. In tal senso si giustifica la solidarietà con gli amministratori nella responsabilità verso la società e verso i terzi per i fatti o le omissioni dei predetti, in funzione appunto di tutela degli interessi non solo della società ma anche dei suoi creditori [24]. Secondo la giurisprudenza, l’avverbio [continua ..]


3.2. (Segue): La valenza informativa del bi­lancio

Il bilancio d’esercizio rappresenta il documento contabile preposto a fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, rivestendo così una funzione centrale nel sistema informativo predisposto dal legislatore a tutela degli interessi dei partecipanti al contratto sociale e dei terzi [40]. Attraverso l’esame di tale documento e dei suoi allegati, i soci e i terzi sono messi in condizione di percepire l’attuale andamento dell’impresa e le sue prospettive di rendimento future, al fine di esercitare il necessario controllo sull’investimento azionario o comunque valutare consapevolmente quali scelte di investimento (ovvero negoziali, in senso generale) assumere nei pro­pri rapporti con l’impresa societaria. Per perseguire tale obiettivo, però, l’informa­zione che i soci e i soggetti esterni sono in grado di ricavare dalla semplice lettura del bilancio, quale documento “ufficiale” proveniente dalla società, deve essere non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente idonea a rappresentare la consistenza patrimoniale e l’efficienza economica della stessa [41]. Nel caso in cui il bilancio non contenga tutti i dati contabili richiesti dalla legge, ovvero i dati emergenti non siano il risultato dell’applicazione dei principi di redazione fissati dal legislatore, il compito specificamente informativo del documento verrebbe irrimediabilmente compromesso, con ciò determinando la lesione di quello che la Suprema Corte definisce come un vero e proprio “diritto alla trasparenza e alla com­piutezza delle informazioni” [42], che comprende anche il diritto alla completezza, correttezza ed esattezza della informazione contabile. Il diritto del socio e del terzo a essere correttamente informati tramite il bilancio è quindi strumentale all’assunzione di decisioni razionali incidenti sul proprio patrimonio, con la piena consapevolezza del “rischio” sotteso a ogni singolo atto di gestione o disposizione dello stesso. Nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato un affidamento incolpevole circa la solidità economico-finanziaria della società, con conseguente assunzione di scelte obiettivamente non rispondenti ai loro interessi e ad atti di disposizione del proprio patrimonio che altrimenti non avrebbero [continua ..]


3.3. (Segue): La quantificazione del danno

Ulteriore aspetto posto in risalto dalla pronuncia in commento è la quantificazione del risarcimento del danno. È appena il caso di notare come il concetto di danno “diretto” ex art. 2395 c.c., cui sono stati dedicati i precedenti paragrafi, nulla abbia a che vedere con i criteri espressi dall’art. 1223 c.c. per la quantificazione del risarcimento del danno, che presuppone una causalità ‘immediata e diretta’ tra atto illecito e danno stesso [51]: mentre il ‘danno diretto’ contemplato dall’art. 2395, in quanto elemento costitutivo della fattispecie, concerne l’an debeatur, il quantum sarà determinato applicando i principi generali in tema di risarcimento e, in particolare, gli artt. 1223 ss. c.c. [52]. Conseguentemente, una volta dimostrata la sussistenza di un danno “diretto” ex art. 2395, sarà oggetto di risarcimento solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito degli amministratori [53]. Non sempre, in presenza di una responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c., è facilmente individuabile l’ammontare del danno risarcibile [54], soprattutto in caso di investimenti in titoli determinati da informazioni scorrette [55]. Quanto al danno emergente, infatti, dovrà tenersi conto dei ribassi delle quotazioni, che potrebbero non essere in alcun modo determinati dalla condotta degli amministratori, ma ad esempio dipendere da una specifica contingenza di mercato tale da renderli generalizzati. E ancora, il risparmiatore potrebbe, per motivi personali, avere già dismesso i titoli, magari in un momento di depressione dei corsi, mentre quando scopre la condotta illecita degli amministratori la quotazione potrebbe essere risalita. Con riferimento al lucro cessante, invece, in linea di principio potrebbe ipotizzarsi in capo al risparmiatore un danno per avere tralasciato investimenti alternativi; è tuttavia evidente come la prova di siffatta evenienza, all’atto pratico, sarebbe estremamente difficoltosa.


3.4. (Segue): Osservazioni in tema di concorrente responsabilità della società

Sebbene nella pronuncia in commento non risulti presente, ai fini di una completa disamina dell’art. 2395 c.c., pare opportuno dedicare alcune brevi riflessioni a un ulteriore profilo che spesso emerge in caso di azioni di responsabilità per danno diretto, vale a dire il concorso di responsabilità della società con l’amministratore. Laddove fosse riconosciuta una responsabilità in capo agli amministratori ex art. 2395 c.c. per avere determinato, mediante bilanci falsi, le scelte di un socio o di un terzo, può essere chiamata a rispondere dei danni in via solidale anche la società. Il fondamento di tale responsabilità viene spesso rinvenuto nella circostanza che i raggiri sarebbero stati commessi nell’eser­cizio delle funzioni organiche [56]. La società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente – ai sensi del­l’art. 2043 c.c. – degli illeciti commessi dal­l’organo amministrativo, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto con dolo o con abuso di potere, ovvero non rientri nella competenza degli amministratori, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia esplicazione dell’attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali della stessa [57]. Secondo un’altra interpretazione, invece, la fonte della responsabilità andrebbe ricercata nell’art. 2049 c.c., equiparando quindi l’ammi­ni­stratore a un preposto [58]. Nel caso di bilanci falsi e, più in generale, di comunicazioni sociali che contengano dati non veritieri tali da incidere sulle altrui scelte di investimento, la società si pone come “soggetto responsabile della comunicazione, proponendo ai terzi comunicazioni certo materialmente predisposte dagli amministratori-persone fisiche, ma altrettanto certamente «garantite» dalla propria organizzazione complessiva” [59]. Tale responsabilità, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si estende non solo nei confronti dei terzi, ma anche del socio che, in ogni caso, è un soggetto diverso dalla società, che può avere subito un danno al pari di qualsiasi altro terzo [60].


4. Il commento

4.1. La presunzione di concreta influenza del bilancio falso sulla condotta del terzo

Uno dei principali problemi che ha da sempre caratterizzato le azioni individuali di responsabilità, limitandone nei fatti l’u­tilizzo, è rappresentato dalla difficoltà di fornire in giudizio la prova degli elementi costitutivi della fattispecie. Nondimeno, la giurisprudenza, al fine di non precludere ab origine qualsiasi iniziativa in tal senso, ha fatto spesso ricorso a presunzioni che agevolano in modo significativo la posizione di chi agisca ai sensi dell’art. 2395 c.c. La sentenza in rassegna, in linea di continuità con tale approccio, si spinge fino a considerare sussistente, in caso di successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, una presunzione semplice [61] di concreta influenza del falso sulla condotta del fornitore. Per giungere a tale risultato, prende le mosse da una recente pronuncia della Cassazione [62], che tuttavia riguardava una fattispecie ben distinta, vale a dire il caso di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione contenente informazioni inesatte in ordine alla situazione patrimoniale della società emittente [63]. In tale circostanza, il Supremo Collegio ritenne che “la non veridicità del prospetto, a meno che non riguardi aspetti del tutto secondari e di per sé poco influenti, naturalmente implica vi sia stata un’in­debita distorsione nella scelta che il destinatario dell’offerta è stato indotto a compiere”: in sostanza, in difetto di prova contraria, si deve presumere che la non veridicità del prospetto abbia influenzato la scelta dell’investitore, con conseguente responsabilità verso i sottoscrittori delle azioni per il danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre. È il noto tema del c.d. “investimento disinformato”. Secondo un’interpretazione or­mai pacifica in giurisprudenza, l’art. 2395 c.c. trova applicazione ogni volta che i soci o i terzi siano “indotti in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, o quando per l’alterazione o incompletezza della esposizione dei dati da riportare nel bilancio derivi o possa derivare un pregiudizio economico concreto circa il valore della partecipazione azionaria” [64]. Come visto, alla luce [continua ..]


4.2. La quantificazione del danno

Con riferimento al profilo della quantificazione del risarcimento del danno, appare pienamente condivisibile la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Milano, del tutto in linea con la dottrina e giurisprudenza maggioritarie (cfr. supra, § 3.3). In ossequio al principio di causalità ex art. 1223 c.c., i giudici milanesi hanno limitato il risarcimento al pregiudizio qualificabile come “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito dell’organo gestorio: dal momento che la maggior parte dell’e­spo­sizione debitoria della società verso l’at­tore era già presente al momento della pubblicazione del bilancio falso, si deve ritenere che la condotta dell’amministratore abbia causalmente determinato solo l’aggra­varsi della stessa, per una somma invero molto limitata (appena euro 11.000), mentre in nessun modo è possibile imputare al convenuto la parte di gran lunga preponderante già presente in precedenza.


4.3. Conclusioni

Come esposto nei precedenti paragrafi, si ritiene che la sentenza in commento sia del tutto condivisibile sotto entrambi i profili esaminati. Quanto alla presunzione di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo, il ragionamento del Tribunale appare convincente: come visto, sia la natura stessa del bilancio – essenzialmente informativo – sia la successione temporale tra il deposito del bilancio e la condotta del terzo danneggiato (nel caso di specie rappresentata dalla prosecuzione delle forniture), hanno permesso ai giudici milanesi di inferire l’ef­fettiva attitudine ingannatoria della falsificazione. Ne deriva il riconoscimento di una presunzione che incide sulla distribuzione del­l’onere della prova. Trattandosi di presunzione semplice, la posizione dell’amministratore non pare risultare irrimediabilmente lesa: per andare esente da responsabilità, gli sarà possibile dimostrare che il nesso di causalità è stato interrotto da eventi esterni (cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta). Certamente, nella pronuncia in commento, un peso significativo per avvalorare la presunzione semplice hanno avuto gli ulteriori elementi indiziari presenti (mancata consegna, da parte del convenuto, delle scritture contabili; rilievi espressi dagli esperti circa la consistenza del magazzino); nondimeno, altrettanto significativo appare il richiamo al bilancio volto “a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante”. Il bilancio è prima di tutto informazione, e l’informazione è il presupposto di un principio cardine del diritto societario attuale, vale a dire il principio di trasparenza: “informare è (…) la condizione fondamentale per essere trasparenti o, comunque, per assicurare trasparenza agli atti” [79]. E, in un’economia di mercato come quella attuale, la trasparenza è essenziale al fine di assicurare ai potenziali investitori – ma anche semplicemente alle controparti negoziali, come nel caso di specie – una consapevole comprensione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società. Motivo per cui la sentenza in commento risulta ancora più apprezzabile. Venendo alla quantificazione del danno, la pronuncia fa corretta applicazione del principio di causalità immediata e diretta, andando a individuare il [continua ..]


NOTE