TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 28 maggio 2013 – Dal Moro, Giudice monocratico
R.G. 60707/2011
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
16 maggio 2013 – Perozziello, Presidente, Vannicelli, Estensore
R.G. 29559/2013
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
10 maggio 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, relatore
R.G. 48057/2011
TRIBUNALE DI MILANO, 6 maggio 2013 – Mambriani, Giudice monocratico
R.G. 17713/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 6 maggio 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Estensore
R.G. 8247/2011
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 6 maggio 2013 – Galioto, Giudice monocratico
R.G. 5296/2011
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28 maggio 2013 – Dal Moro, Giudice monocratico R.G. 60707/2011 - 16 maggio 2013 – Perozziello, Presidente, Vannicelli, Estensore R.G. 29559/2013. - 10 maggio 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, relatore R.G. 48057/2011 - 6 maggio 2013 – Mambriani, Giudice monocratico R.G. 17713/2010 - 6 maggio 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Estensore R.G. 8247/2011 - 6 maggio 2013 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 5296/2011.
Società di capitali – Lettera di intenti – Impegno della società – Dichiarazione dei soci contenente promessa di adempimento da parte della società – Promessa del fatto del terzo – Insussistenza – Fideiussione – Sussistenza (Art. 1381 c.c.) La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’art. 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo o tenere il comportamento oggetto della promessa, mentre, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato art. 1381, ed è invece idoneo ad integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui (nella specie sono stati qualificati come garanti i soci, che in una lettera di intenti assumevano con la società l’obbligo di rifusione dei costi subiti dal terzo per lo svolgimento di trattative in relazione alla sottoscrizione di un aumento del capitale della società). (pfm)
Società di capitali – Bilancio redatto in violazione delle norme contabili – Responsabilità degli amministratori – Danno risarcibile – Nesso causale (Art. 2392 c.c.) La predisposizione e l’approvazione di un bilancio redatto in violazione delle norme contabili non determina di per sé un pregiudizio giuridicamente rilevante nel patrimonio del socio. Una perdita risarcibile può invece derivare dalle conseguenze operative e gestionali che l’erronea applicazione delle norme inderogabili sulla formazione del bilancio possa aver ulteriormente determinato. (pfm)
Società di capitali – Nullità della delibera di approvazione del bilancio – Compromettibilità in arbitri (Artt. 2379 e 2434-bis c.c. e art. 35 d.lgs. 5/2003) Le norme in materia di consolidamento di delibere assembleari, quand’anche viziate, indicano che vi è una generale disponibilità dei diritti dei soci, anche quando nascano da delibere invalide o “nulle”; a tal proposito, non si può ignorare la disposizione dell’articolo 35 co. 5 del d.lgs. 5/2003 che menziona la devoluzione in arbitrato di controversia avente ad oggetto la validità di delibere assembleari, attribuendo specificamente ed in via eccezionale agli arbitri il potere di decidere in via cautelare, senza fare eccezioni. Questi principi applicati all’informazione di bilancio portano a ritenere che, se anche vi è un aspetto indisponibile e quindi non compromettibile, legato agli interessi dei terzi e del mercato in genere, tale aspetto non è di ostacolo all’applicazione della clausola compromissoria a controversie instaurate da soci e riguardanti l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per vizi di nullità. (mb)
Società di capitali – Abuso della personalità giuridica in sede di costituzione della società. Responsabilità illimitata del socio tiranno (Artt. 2325 comma 2, 2362, 2470 commi 4 e ss. c.c.) La conseguenza dell’accertamento di un abuso della personalità giuridica in sede di costituzione di società di capitali è il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto e la riconduzione dei rapporti giuridici ad esso apparentemente facenti capo al soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-gestionale della società abusivamente costituita (cd. socio “tiranno”). Ne deriva l’illimitata responsabilità del socio tiranno per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per l’obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell’effettivo titolare è stato commesso l’abuso. In ogni caso, l’accertamento dell’abuso di personalità giuridica non determina la nullità della società e, per effetto di essa, la nullità di tutti i rapporti giuridici che essa abbia contratto. (mb)
Società di capitali – Amministratori – Revoca – Giusta causa – Indicazione – Delibere generiche – Inammissibilità (Art. 2383 c.c.) Le situazioni integranti giusta causa di revoca dell’amministratore devono essere indicate in modo sufficientemente preciso nella delibera di revoca, e sono da evitare delibere troppo generiche, suscettibili di essere poi dettagliate mediante addebiti specifici solo successivamente. Società di capitali – Amministratori – Revoca – Giusta causa – Sussistenza di controversie giudiziarie – Valutazione della fondatezza dei motivi – Imprescindibilità (Art. 2383 c.c.) La sussistenza di controversie giudiziarie e, in generale, il contrasto tra società ed amministratore generato da comportamenti integranti esercizio di un diritto da parte di quello, anche quando abbiano generato una situazione di conflittualità con gli altri amministratori o con i soci, non possono assurgere a giusta causa di revoca a prescindere dalla valutazione della fondatezza dei motivi posti a base dei comportamenti tenuti dall’amministratore e della correttezza delle modalità di esercizio di quei diritti. (mm)