TRIBUNALE DI ROMA, 26 aprile 2016
Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore
R.G. 65722/2013
TRIBUNALE DI ROMA, 28 giugno 2016
Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore
R.G. 14407/2014
TRIBUNALE DI ROMA, 19 luglio 2016
Mannino, Presidente – Romano, Relatore
R.G. 66102/2014
TRIBUNALE DI ROMA, 16 agosto 2016
Vannucci, Giudice Designato
R.G. 22603/2016
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26 aprile 2016 Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore R.G. 65722/2013 - 28 giugno 2016 Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Bernardo, Giudice Relatore R.G. 14407/2014 - 19 luglio 2016 Mannino, Presidente – Romano, Relatore R.G. 66102/2014 - 16 agosto 2016 Vannucci, Giudice Designato R.G. 22603/2016
Società – Società a responsabilità limitata – Liquidazione – Iscrizione registro imprese – Estinzione creditori insoddisfatti – Azione verso la società – Inammissibile azione verso soci e liquidatori – Presupposti di ammissibilità – Onere della prova (Art. 2495 c.c.) La riforma societaria ha sancito, innovando radicalmente alla presente normativa, che con l’iscrizione al registro delle imprese della cancellazione della società, quest’ultima si estingue a prescindere dalla sopravvivenza o sopravvenienza di attività o positività. Ne consegue che i creditori insoddisfatti potranno agire soltanto verso i soci, fino alla concorrenza di quanto da costoro riscosso con il bilancio finale di liquidazione, e verso i liquidatori, con il mancato pagamento dipeso da loro colpa (art. 2495). La responsabilità dei liquidatori ha natura extracontrattuale ed è onere del creditore provare l’inadempimento, la condotta doloso o colposa di questi ed il nesso di causalità. (ic)
Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della prova dei atti costitutivi del diritto – A carico del creditore – Prova dei fatti ostativi – A carico del debitore (Artt. 645 ss. c.p.c.; 2697 c.c.) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645-bis c.p.c., l’onere della prova è regolato dall’art. 2697 c.c., che pone a carico del creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto in virtù della presunzione di presistenza del diritto. Il debitore ha l’onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo del diritto. Incompetenza per territorio – Eccezione nel primo atto difensivo – Criteri (Artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) L’eccezione di incompetenza per territorio va formulata nel primo atto difensivo in relazione a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; in difetto la competenza resta radicata presso il Giudice adìto (artt. 18,19 e 20 c.p.c.) salvo l’esistenza di una clausola contrattuale derogatoria convenzionale. Società – Società a responsabilità limitata – Aumento del capitale sociale – Delibera di approvazione – Modifica contratto sociale – Sottoscrizione quota – Necessità (Artt. 2444; 2464; 2481-bis c.c.) La delibera assembleare di approvazione dell’aumento del capitale sociale non è sufficiente a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale; ciò che si verifica con la dichiarazione di adesione dei soci, manifestata con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato art. 2444 (artt. 2481-bis, 2464). Al fine del perfezionamento del contratto, la delibera di aumento del capitale sociale, infatti, vale come proposta e la sottoscrizione del socio come accettazione. Società – Società a responsabilità limitata – Riduzione capitale per perdite – Perdite inferiori ad un terzo del capitale – obblighi amministratori ex artt. 2446 e 2447 – Inapplicabilità (Artt. 2446 e 2447) Gli obblighi gravanti sugli amministratori, previsti dagli artt. 2446 e 2447 sussistono soltanto se le perdite abbiamo intaccato il capitale sociale per oltre un terzo. (ic)
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Legittimazione della società ad impugnare le delibere assembleari – Insussistenza (Artt. 2377 e 2479 c.c.) Sul presupposto che, ai sensi degli artt. 2377 e 2479 c.c., la società non è inclusa fra i soggetti legittimati ad impugnare le delibere adottate dalla propria assemblea, in quanto sarebbe inammissibile attribuirle il diritto ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà, deve escludersi in radice, come da consolidata giurisprudenza, la relativa legittimazione attiva a richiedere l’annullamento ovvero la nullità delle predette delibere. (ds)