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1. Introduzione. - 2. Il significato del principio della True and Fair View, quale disposizione che legittima una deroga in casi eccezionali alla disciplina di bilancio, dopo lentrata in vigore del regolamento CE n. 1606/2002. - 3. Il principio della True and Fair View, il principio del Going Concern e la relazione degli amministratori. - NOTE
L’approccio dottrinale alla disciplina del bilancio d’esercizio è passata dall’essere una disputa – addirittura definita nell’enfasi del momento una “guerra di religione” 1 – sul significato di clausole generali e sul loro ruolo – si ricordi lo scontro tra chi proclamava la superiorità del principio della veridicità in rapporto al principio della chiarezza – ad essere, invece, il dibattito sulla portata innovativa della – necessaria – applicazione dei principi contabili internazionali che si occupano di temi specifici: la valutazione degli strumenti finanziari e delle partecipazioni finanziarie, l’impairment test su avviamento, la contabilizzazione dei contratti di leasing e così via. Questo articolo intende riprendere, a distanza di anni dal momento in cui tale dibattito si è sopito, il tema legato al contenuto delle clausole generali in rapporto alla disciplina del bilancio d’esercizio; tale tema, tuttavia, non si può riallacciare – neppure idealmente – alla discussione precedente essendo il contesto normativo attuale completamente differente da quello in cui la precedente disamina delle clausole generali si era sviluppata. L’esame del significato delle clausole generali si legava, infatti, ad un quadro normativo in materia di bilancio di origine esclusivamente interna, in cui il legislatore nazionale era arbitro nell’imporre il contenuto ed i criteri di redazione in materia di bilancio. Tale quadro era peraltro caratterizzato da un grado di analiticità decisamente minore rispetto al quadro normativo attuale in materia di bilancio, istituto le cui stesse finalità erano – per ragioni culturali legate all’evoluzione della disciplina di settore 2 – oggetto di discussione. L’attuale disciplina di bilancio, formatasi a partire da un punto ideale astrattamente identificabile con l’emanazione e poi la attuazione della IV direttiva CE in materia societaria, è invece costituito da un insieme di regole estremamente articolato, che stabiliscono in modo espresso le finalità del bilancio ed in cui la stessa possibilità di legiferare in materia è passata dalla competenza esclusiva del legislatore nazionale 3 all’essere invece – in parte – di competenza dello IASB, un organo tecnico non [continua ..]
Il tema della clausola della rappresentazione veritiera e corretta è legato alla sua natura di clausola generale da intendersi come disposizione sovraordinata rispetto alle altre disposizioni in materia di bilancio sia in senso interpretativo ed integrativo del sistema sia quale clausola che, in casi eccezionali, consente di derogare alle altre disposizioni in materia di bilancio. La difficoltà del tema è legata alla circostanza che, di norma, le regole in materia di bilancio danno piena attuazione al principio della rappresentazione veritiera e corretta così che appare difficile concepire tale principio dall’un lato come la radice di cui tutte le regole in materia di bilancio costituiscono espressione, e dall’altro lato la fonte per cui tali regole possono essere derogate 8. Questa difficoltà ha dato luogo, nell’ordinamento di origine, ad un’analisi del significato della clausola generale della True and Fair View che è stata oggetto di interpretazione sin dalle relazioni di L. Hoffman-M.H. Arden del 1982/1983 9. Nell’ordinamento britannico la dottrina riconosce che l’attuazione di tale principio comporta che l’informazione contenuta nei conti annuali deve essere accurata e completa (due delle caratteristiche dei conti annuali che nel nostro ordinamento venivano ricondotte alla applicazione del principio di chiarezza) entro limiti accettabili 10: il principio della rappresentazione veritiera e corretta è insomma il parametro da utilizzare per verificare se il bilancio è soddisfacente da un punto di vista informativo sia perché completo di tutte le informazioni che compongono la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società sia perché tale situazione è esposta in modo sufficientemente accurato e con un grado di dettaglio sufficiente. Il principio della True and Fair View non dà inoltre problemi interpretativi tutte le volte in cui si tratta di colmare una lacuna rispetto ad un caso non regolato dai principi contabili, ovvero quando vi sono due principi contabili in contrasto tra loro 11: il tale ipotesi il suo ruolo, in quanto “norma sovraordinata”, viene appunto esplicato o integrando il sistema o risolvendo il conflitto. Ancora 12, il principio della True and Fair View viene in considerazione, quale strumento interpretativo al fine di [continua ..]
L’ambito applicativo naturale della True and Fair View è costituito dai documenti di bilancio, e dunque da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Con d.lgs. n. 32/2007 vengono introdotti normativamente contenuti essenziali alla realizzazione della rappresentazione veritiera e corretta come parte di altro documento, e cioè della relazione degli amministratori. In particolare, debbono essere contenuti nella relazione degli amministratori tutte le informazioni di carattere prospettico relative all’evoluzione della situazione societaria. Tali informazioni costituiscono il presupposto applicativo del c.d. principio del Going Concern, nel senso che il principio del Going Concernrichiede, per poter essere applicato, la formulazione positiva dell’assunzione per cui almeno nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio la società è in grado di operare. E nel nostro ordinamento le informazioni sulla futura evoluzione della società sono contenute unicamente nella relazione degli amministratori. Ciò che occorre chiedersi è dunque se il bilancio possa dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, anche se tutti i dati contenuti nella relazione – ed in particolare quelli prescritti di recente dal legislatore come contenuto di tale documento in relazione all’evoluzione della situazione sociale – sono assenti o sono errati. Il tipo di approccio che si ritiene di adottare in questa sede non è dunque legato alla circostanza che il documento “relazione degli amministratori” sia o meno qualificabile come un documento di bilancio. Piuttosto, si intende prendere in considerazione il nuovo contenuto della relazione degli amministratori – in particolare quello prescritto in esecuzione del d.lgs. n. 32/2008 – per verificare se sia possibile ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio anche se il contenuto della relazione è falso o incompleto. Nel caso in cui gli errori o le lacune della relazione degli amministratori non permettessero al bilancio di soddisfare il risultato informativo richiesto dalla clausola generale di cui all’art. 2423 c.c., ritengo che tali errori non potrebbero più [continua ..]