<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Conferimento e revoca dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 13 del nuovo testo unico della revisione (di Fabio Maria Guidi)


SOMMARIO:

1. Premessa: il nuovo t.u. revisione. - 2. La disciplina previgente: l'art. 2409-quater c.c. e il controllo esercitato dal tribunale in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca. - 3. Il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 13 del nuovo t.u. revisione. - 4. Il nuovo ruolo propositivo del collegio sindacale: la proposta motivata. - 5. La delibera dell'assemblea dei soci: contenuto. - 6. La fattispecie di revoca dell'incarico e il relativo procedimento ex art. 13 nuovo t.u. revisione. - NOTE


1. Premessa: il nuovo t.u. revisione.

Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario n. 58, detta le regole della nuova «revisione legale dei conti» introducendo talune novità in tema di controllo sui conti annuali e consolidati delle società i cui bilanci siano sottoposti obbligatoriamente, ovvero in via facoltativa, a revisione legale dei conti. Il provvedimento normativo recepisce la direttiva n. 2006/43/CE «relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che mo­difica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio» in materia di revisione contabile [1], apportando talune modifiche al codice civile, e in particolare agli artt. 2409-bis e s.s. c.c. relativamente alla disciplina della revisione contabile, al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 in materia di bilancio consolidato», al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) e al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle Assicurazioni private» [2]. Il nuovo t.u. revisione, abrogando le previgenti disposizioni in tema di esercizio dell’attività di revisione contenute nelle summenzionate previsioni normative, ha dunque raccolto in un unico testo normativo, le disposizioni in materia, sostituendo la pluralità di discipline speciali finora vigenti [3], e apportando talune modifiche alla normativa di riferimento in ossequio agli obblighi di adeguamento al diritto comunitario. In tale sede si approfondirà pertanto la tematica del procedimento relativo al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione, profondamente modificato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo t.u. revisione in commento. Come è noto, il relativo procedimento era precedentemente descritto in maniera estremamente scarna dall’art. 2409-quater c.c., il quale richiamava implicitamente la parallela disciplina più analiticamente descritta dall’art. 2401 c.c. in tema di nomina e revoca dei membri del collegio sindacale [4]. Tale previgente disciplina, peraltro, prevedendo solamente la fattispecie di «revoca per giusta causa» [5] era stata successivamente sviluppata ed integrata [continua ..]


2. La disciplina previgente: l'art. 2409-quater c.c. e il controllo esercitato dal tribunale in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca.

Prima di illustrare i contenuti della nuova disciplina di impulso comunitario è bene ripercorrere nel dettaglio i tratti caratteristici della disciplina previgente di stampo codicistico, così come fissata dall’art. 2409-quater c.c. che prevedeva esclusivamente la fattispecie di «revoca per giusta causa» del revisore a differenza di quella attuale che si preoccupa invece di tipizzare ulteriori ipotesi di revoca già precedentemente disciplinate dalla giurisprudenza nel vigore della vecchia disciplina (una per tutte il già ricordato scioglimento consensuale del rapporto di revisione) rispetto al requisito della giusta causa di revoca, ravvisabile in ogni evento tale da menomare il rapporto fiduciario che si instaura fra società di revisione e società sottoposta a controllo [15] e concretamente rinvenibile in fattispecie di inadempimento della società di revisione o di incompatibilità (sia essa sopravvenuta o successivamente scoperta). 2.1. La revoca dell’incarico di revisione ex art. 2409-quater c.c. La norma stabiliva che «L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’inte­res­sa­to».   2.1.1 La competenza dell’assemblea ordinaria. – Venendo alla disamina della previgente disciplina e al suo rapporto con quella di nuova introduzione, si osserva innanzitutto come la competenza, ed il ruolo di impulso, fosse attribuito all’assemblea degli azionisti e non invece all’organo interno di controllo. Tale competenza, nel silenzio della legge, andava intesa come competenza dell’assemblea ordinaria degli azionisti, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge ed eventuale innalzati dallo statuto sociale. Peraltro, sotto un profilo meramente sistematico, nel silenzio della norma abrogata, l’at­tri­buzione di tale competenza all’assemblea ordinaria si desumeva altresì (A) dalla generale ripartizione delle materie di competenza dell’assemblea ordinaria e straordinaria di cui all’art. 2365 c.c. [16], nonché (B) dalle corrispondenti disposizioni allora vigenti in tema di società emittenti azioni quotate (e in particolare dal riferimento contenuto nell’art. 159 del t.u.f. al­l’as­semblea [continua ..]


3. Il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 13 del nuovo t.u. revisione.

Venendo a descrivere la nuova disciplina relativa al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione, occorre preliminarmente osservare che rispetto alla previgente disciplina, il rapporto di revisione non è più diversamente regolato a seconda che la società revisionata sia sottoposta al regime di diritto comune previsto dall’art. 2409-quater c.c., ovvero alle disposizioni contenute nel t.u.f. Il nuovo t.u. revisione di recente emanazione, detta infatti una regolamentazione unitaria del rapporto di revisione per tutte le società, circostanza confermata, a contrariis, dall’abrogazione delle corrispondenti norme contenute nel codice civile e nel t.u.f. a mezzo del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.


4. Il nuovo ruolo propositivo del collegio sindacale: la proposta motivata.

Si osserva innanzitutto che rispetto alla disciplina previgente, che descriveva un procedimento analogo e speculare per il conferimento e la revoca dell’incarico – da espletarsi contemporaneamente anche in virtù dell’osservanza del ricordato principio di continuità –, la novella prevede due distinti procedimenti per il conferimento e la revoca dell’incarico. La principale modifica incide sull’attribuzione di un ruolo più significativo al collegio sindacale che, ai sensi dall’abrogato art. 2409-quater c.c., doveva fornire un «parere [N.d.R. motivato]» in ordine al mutamento della società di revisione, mentre in base alla normativa attualmente in vigore diviene l’organo da cui promana la proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico, sulla quale è successivamente chiamata a decidere l’assemblea ordinaria degli azionisti (attribuzione in precedenza conferita al consiglio di amministrazione). Sebbene le modifiche apportate al procedimento di nomina non siano state dettate da una vera e propria esigenza di modificare nella sostanza le procedure di nomina e revoca dei revisori, bensì piuttosto appaiono consequenziali ad una rivisitazione complessiva della disciplina della revisione, in ossequio all’adeguamento della normativa interna alla direttiva 2006/43/CE, è ugualmente possibile rintracciare le ragioni che, nel contesto del nuovo nuovo t.u. revisione, hanno consentito di riscrivere la disciplina del conferimento e della revoca dell’incarico. Quanto all’attribuzione della proposta proveniente dal collegio sindacale, e non più dal­l’or­gano amministrativo, tale novità trova motivata ragion d’essere nell’esigenza di rafforzare ulteriormente l’imparzialità del revisore, attraverso il conferimento del primo atto che compone il procedimento di nomina ad un organo già di per sé indipendente e nominato con alcune delle garanzie relative al rapporto di revisione (si noti come l’art. 2400 c.c. [27] ricalca lo stesso identico procedimento dettato dall’abrogato art. 2409-quater c.c.). Occorre altresì ricordare come il conferimento del potere di proporre la nomina del revisore al collegio sindacale, non è affatto previsto dalla direttiva 2006/43/CE (che invece si limita unicamente a stabilire la competenza assembleare), [continua ..]


5. La delibera dell'assemblea dei soci: contenuto.

5.1. La competenza assembleare ai sensi dell’art. 13 del nuovo t.u. revisione. – Sulla proposta motivata formulata dal collegio sindacale delibera l’assemblea ordinaria, avendo il legislatore delegato mantenuto la competenza assembleare in ordine alla nomina del nuovo revisore. Tuttavia, va debitamente annotato che, pur essendo mutato l’organo dal quale promana la proposta di conferimento dell’incarico di revisione – divenuto oggi il collegio sindacale –, la disciplina di nuova introduzione permette di ritenere incardinata in capo all’organo amministrativo la competenza in ordine alla convocazione dell’assemblea – nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto – per l’adozione della relativa deliberazione, sulla base di un duplice ordine di considerazioni: (i) in primo luogo il consiglio di amministrazione rimane in via di principio l’organo competente a convocare l’assemblea dei soci, e (ii) anche nel vigore della nuova disciplina la revoca e il conferimento dell’incarico di revisione è demandata agli azionisti. A tanto deve inoltre aggiungersi che la stessa direttiva 2006/43/CE prevede espressamente la competenza dell’assemblea dei soci in ordine al procedimento di nomina del revisore [34]. La competenza in ordine al conferimento dell’incarico deve peraltro ritenersi incardinata – in mancanza di espressa indicazione normativa anche nel nuovo art. 13 del nuovo t.u. revisione – in capo all’assemblea ordinaria, giusta quanto disposto dall’art. 2364, 1° comma, n. 2, c.c. che demanda all’«assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza» la nomina e la revoca anche del «soggetto al quale è demandato il controllo contabile» [35]. Nondimeno, la competenza dell’assemblea ordinaria in luogo di quella straordinaria, si desume altresì: (A) dalla circostanza che, sotto un profilo di carattere interpretativo e ricostruttivo, l’attribuzione di una specifica competenza in capo all’assemblea deve sempre ritenersi riferita alla competenza dell’assemblea ordinaria, in virtù della competenza generale e residuale attribuita dall’art. 2364 n. 5, c.c., ai sensi del quale «delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea» e (B) dall’ulteriore circostanza che [continua ..]


6. La fattispecie di revoca dell'incarico e il relativo procedimento ex art. 13 nuovo t.u. revisione.

Venendo invece a descrivere il procedimento di revoca del revisore, si osserva che le modifiche a tal riguardo apportate riguardano aspetti di carattere formale più che sostanziale. Quanto alle ipotesi di cessazione del rapporto di revisione contemplate dalla norma, si osserva infatti che il legislatore si è limitato a recepire gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina che, nella vigenza della vecchia disciplina codicistica, avevano descritto ulteriori fattispecie di revoca, rispetto a quella per giusta causa di cui all’abrogato art. 2409-quater c.c. Tale ultima fattispecie, è stata naturalmente mantenuta dal legislatore delegato, continuando a rappresentare la principale ipotesi di revoca del revisore, ed intesa come scioglimento anticipato del rapporto per volontà della società sottoposta a revisione in presenza di una «giusta causa di revoca». Anche in merito alla definizione di giusta causa di revoca, questa deve ritenersi ravvisabile – anche sotto il vigore della nuova disciplina (che si astiene dal fornire una definizione in tal senso) – in presenza di un «evento tale da menomare il rapporto fiduciario che si instaura fra società di revisione e società sottoposta a controllo» [38] e concretamente rinvenibile in situazioni di inadempimento della società di revisione, di incompatibilità, sopravvenuta o successivamente scoperta, di inidoneità tecnica del revisore allo svolgimento dell’incarico, o di sopravvenuta mancanza di indipendenza del revisore. Piuttosto il legislatore delegato, con ciò innovando rispetto alla normativa abrogata, detta una disciplina dalla quale può desumersi a contrariis la definizione di giusta causa, stabilendo all’art. 13, 3° comma, nuovo t.u. revisione che «non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione». Tale previsione, trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio del revisore, e quindi – in ultima analisi, dei creditori sociali e dei terzi – contro il rischio che la genuinità del giudizio espresso possa risultare compromessa qualora una divergenza di giudizio possa generare l’esigenza di una revoca del revisore. L’organo competente a deliberare la [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2011