Articoli Correlati: TFUE - Parlamento Europeo
- NOTE
1. La Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, entrata in vigore il 20 luglio 2017, è stata emanata nell’ambito dell’art. 50, paragrafo 2, lettera g), Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) con l’obiettivo di armonizzare le disposizioni nazionali in materia societaria, tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, garantire lo sviluppo del mercato interno nonché la libertà di stabilimento [1] e di circolazione dei capitali. Le perduranti (anche profonde) differenze giuridiche e la ancora insufficiente integrazione tra gli Stati membri giustificano in effetti i continui interventi di armonizzazione, [2] nel quadro di quella “armonizzazione minima”, positiva o negativa [3], finalizzata a porre un argine al c.d. arbitraggio normativo (che consente alle società di scegliere il sistema giuridico più favorevole con finalità anche elusive o semplicemente opportunistiche con possibili effetti da concorrenza tra ordinamenti al ribasso, c.d. race to the bottom) [4]. Se la Direttiva 2017/1132/UE, recependo il Piano d’azione del 2012 [5], ha abrogato le Direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE più volte modificate e integrate, in un piano di armonizzazione complessiva, va detto che l’operatore del diritto incontra ancora molte difficoltà nella qualificazione di fattispecie di diritto societario europeo [6], dovendo tra l’altro tenere conto di una eterogeneità di fonti non solo del diritto primario, ma anche del diritto secondario, e della giurisprudenza della Corte di Giustizia [7], allo stesso tempo verificando la presenza di elementi di estraneità e individuando i criteri di collegamento per la scelta della legge applicabile [8]. Il sistema dunque, nel suo ideale di coerenza e prevedibilità, richiede il forte sostegno del legislatore europeo oltre che l’impegno dell’interprete. 2. La Direttiva 2017/1132/UE in commento dunque – sia pur non toccando importanti settori del diritto societario, quali ad esempio l’amministrazione e il controllo delle società di capitali o la riduzione obbligatoria del capitale per perdite, e, confermando il c.d. doppio binario, cioè l’applicazione di alcune disposizioni alla sola Società per [continua ..]