Provvedimenti commentati
Art. 154 bis, commi 2, 5 e 5 bis, d.lgs. n. 58/1998
Art. 1, comma 9, d.lgs. n. 195/2007
Art. 81 ter, Regolamento CONSOB n. 11971/1999
All. 3C ter, Regolamento CONSOB n. 11971/1999
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Articoli Correlati: circolare - n. 74 - 29 novembre 2007 - doveri informativi - dirigente preposto - redazione dei documenti - contabili societari
1. Premessa - 2. Cenni generali sui doveri informativi del Dirigente Preposto - 3. La dichiarazione scritta sugli atti e sulle comunicazioni relativi all'informativa contabile (art. 154 bis, comma 2, Tuf) - 4. I doveri di attestazione sul bilancio desercizio, sul bilancio consolidato e sul bilancio semestrale abbreviato (art. 154 bis, commi 5 e 5 bis, Tuf) - 5. Entrata in vigore dei doveri informativi previsti dall'art. 154 bis, commi 2, 5 e 5 bis, Tuf - 6. Sanzioni per la violazione dei doveri informativi - NOTE
La nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito “Dirigente Preposto”) è stata introdotta dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito “Legge sul Risparmio”) [1] nel quadro della disciplina dell’organizzazione degli emittenti quotati, contenuta nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Tuf”) [2]. L’intervento di riforma intende rafforzare il sistema dei controlli interni delle società quotate [3], attraverso un generale riassetto delle norme che regolano l’organizzazione deputata alla formazione dei documenti e dell’informativa contabile in modo da avvalorarne la correttezza. Ciò allo scopo di accrescere la tutela di tutti coloro che in vario modo sono interessati alle vicende della società e dei mercati finanziari [4]. Il perseguimento di queste finalità è affidato alla nuova figura del Dirigente Preposto, i cui compiti vanno a integrarsi con quelli dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e dei revisori dell’emittente quotato [5]. Ne risulta una più precisa allocazione delle responsabilità dei soggetti che, all’interno dell’emittente quotato, sono coinvolti a vario titolo nella predisposizione della documentazione e dell’informativa contabile, ognuno dei quali dovrebbe così rispondere soltanto della parte di propria competenza. La figura del Dirigente Preposto è contemplata in una nuova sezione del Tuf [6], il cui articolo 154 bis detta le norme generali sulla designazione, sui compiti e sulle responsabilità, nonché sui rapporti con l’organo amministrativo. Il nucleo originario di questa disciplina è stato modificato in modo considerevole dal c.d. decreto correttivo (d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, recante il coordinamento con la Legge sul Risparmio del Tuf e del Tub [7]; di seguito “Decreto”) [8]. La disciplina è stata poi integrata a livello regolamentare dalla CONSOB che, in attuazione della delega prevista dal quinto comma dell’art. 154 bis, ha predisposto il modello di attestazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente Preposto con riferimento al bilancio, eventualmente anche consolidato, e alla relazione semestrale. A tale fine, la CONSOB ha modificato il proprio regolamento in [continua ..]
Nell’ambito delle misure previste per rafforzare la corretta formazione della documentazione e dell’informativa contabile della società con azioni quotate davanti ai soci, agli altri portatori di interessi e ai mercati finanziari, la Legge sul Risparmio ha previsto specifici doveri informativi in capo al Dirigente Preposto. Questi è chiamato a sottoscrivere apposite dichiarazioni e attestazioni destinate ad accompagnare i documenti contabili predisposti secondo le procedure da lui stesso elaborate in attuazione del terzo comma dell’art. 154 bis [17]: il secondo comma dell’art. 154 bis prevede il rilascio di una dichiarazione scritta con cui il Dirigente Preposto attesta che i documenti e le comunicazioni diffusi dalla società al mercato e relativi all’informativa contabile sono conformi alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili; il quinto comma prevede un’attestazione più ampia sul bilancio, anche consolidato, se previsto, e sul bilancio semestrale abbreviato [18], in relazione ai quali oltre alla dichiarazione di conformità prevista dal secondo comma, il Dirigente Preposto deve innanzitutto attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure da lui predisposte per la loro formazione, la conformità ai principi contabili internazionali, la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e delle imprese incluse nel consolidamento. Deve, infine, attestare che la relazione sulla gestione a essi relativa comprenda un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati. Come già accennato, l’ambito di applicazione soggettivo dei doveri in parola e della più generale disciplina sul Dirigente Preposto è stato di recente esteso dal Decreto Transparency agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro di origine. Si tratta di una definizione più ampia di quella di “società italiane con azioni quotate” cui faceva riferimento il precedente testo dell’art. 154 bis. In tal modo, le norme sul Dirigente Preposto si applicheranno, tra gli altri, [continua ..]
Il primo dei doveri informativi del Dirigente Preposto è previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del Tuf. La norma prescrive: “Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili” [22]. Il testo della norma è stato notevolmente migliorato dal Decreto, che ha eliminato alcune imprecisioni presenti nella formulazione originaria, che avevano sollevato non poche incertezze interpretative e applicative [23]. Ambito di applicazione e contenuto Dal confronto fra la formulazione attuale della norma e quella originaria emergono tre importanti differenze: innanzitutto, è stata eliminata la previsione che estendeva l’obbligo di dichiarazione anche al direttore generale della società e si è rimesso tale obbligo esclusivamente in capo al Dirigente Preposto [24]; è stato poi soppresso il controverso obbligo di attestare la “corrispondenza al vero” [25] delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; più appropriatamente, la dichiarazione è ora riferita alla “corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili” [26]. Infine, è stato eliminato il rischio di un eccessivo ampliamento dell’ambito di applicazione della dichiarazione che, secondo il testo originario, avrebbe dovuto accompagnare ogni atto e comunicazione sociale avente un risvolto contabile solo perché prevista dalla legge, anche in assenza di una sua diffusione al mercato; la riforma, coerentemente con le finalità della previsione, ha riferito la dichiarazione ai soli atti e comunicazioni che presentino contestualmente due caratteristiche: la diffusione al mercato e l’informativa contabile annuale e infrannuale, come oggetto esclusivo. Come chiarito nella Relazione, le modifiche introdotte dal Decreto sono apparse più coerenti con il quadro normativo complessivo e idonee a evitare che la norma potesse determinare un ritardo sistematico nella comunicazione al mercato di qualunque informazione price sensitive [27] e oneri [continua ..]
La formulazione dell’attestazione dalla Legge sul Risparmio al Decreto Transparency Il secondo adempimento informativo del Dirigente Preposto è previsto dai commi 5 e 5 bis dell’art. 154 bis, che impongono al Dirigente Preposto di rilasciare un’attestazione sul bilancio d’esercizio, sul bilancio consolidato, se previsto, e sulla relazione semestrale. La formulazione originaria dell’attestazione [45] è stata oggetto di modifica sia da parte del Decreto [46] sia da parte del Decreto Transparency. L’attuale testo del comma 5 [47] prevede: “Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato: a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 (amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, se previsto, consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario[48] nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002; c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell’articolo 154-ter”[49]. Il successivo comma 5 bis ripropone la previsione prima contenuta nell’ultima parte del testo del quinto comma, secondo la quale l’attestazione deve essere resa secondo il modello stabilito con regolamento [continua ..]
In generale, gli obblighi di dichiarazione e di attestazione previsti dall’art. 154 bis – nel testo antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Transparency – sono entrati in vigore il 12 gennaio 2006 [69]. La loro applicazione è stata tuttavia subordinata all’adeguamento degli statuti sociali, da effettuarsi entro il 30 giugno 2007 [70] e alla conseguente nomina del Dirigente Preposto da parte dell’organo a tale fine individuato nello statuto [71]. Una volta che il Dirigente Preposto si sia insediato nella sua funzione, egli è chiamato a rendere le dichiarazioni previste dal secondo comma dell’art. 154 bis relativamente ai documenti contabili approvati successivamente al suo insediamento. Potrebbe obiettarsi che il Dirigente Preposto debba rilasciare soltanto le dichiarazioni relative ai documenti contabili formati secondo le procedure dallo stesso predisposte ai sensi del terzo comma della disposizione in commento. Si tratta di un’interpretazione utile a ricondurre a unità le diverse previsioni in cui si articola l’art. 154 bis e coerente con le finalità della nuova figura; tuttavia, essa non trova conferma nel dato letterale del secondo comma [72]. Come già accennato, a partire poi dalle dichiarazioni relative ai documenti contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007, il Dirigente Preposto deve attenersi allo standard di redazione previsto dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati gestiti da Borsa Italiana. Per quanto riguarda invece gli obblighi di attestazione previsti dal quinto comma dell’art. 154 bis, nella versione originaria e nella versione riformulata dal Decreto, essi sono rimasti inapplicabili nella forma e nella sostanza fino all’emanazione del modello di attestazione da parte della CONSOB. Nell’emanare il modello [73], la Commissione ha poi stabilito che gli obblighi di attestazione secondo le nuove disposizioni regolamentari si applichino a partire dalla rendicontazione contabile il cui periodo di riferimento si sia chiuso dopo il 1° luglio 2007 [74]; pertanto, per la maggioranza delle società quotate il cui esercizio finanziario chiude il 31 dicembre, la prima attestazione conforme al modello sarà dovuta con riferimento al bilancio di esercizio e consolidato relativo all’esercizio che chiude il 31 dicembre 2007 [75]. Queste previsioni [continua ..]
La violazione dei doveri informativi previsti dall’art. 154 bis espone il Dirigente Preposto a responsabilità nei confronti della società e dei soci per gli eventuali danni conseguenti alla violazione dei suddetti obblighi previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 2392 e 2395 cod. civ. [79]. Originariamente non era invece prevista una specifica sanzione per la violazione degli obblighi di informativa societaria. La lacuna è stata colmata dal Decreto Transparency [80] con la conseguenza che, in caso di inosservanza dei doveri di dichiarazione e di attestazione, è ora applicabile nei confronti del Dirigente Preposto e degli organi amministrativi delegati, a seconda dei casi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro, ai sensi dell’art. 193 del Tuf. Infine, potrebbero configurarsi in capo al Dirigente Preposto responsabilità penali [81], conseguenti, in ipotesi, al delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.) o al delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).