<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali (di Andrea Bettetini)


The study addresses the theme of possible submission to the bankruptcy law of ecclesiastical bodies. In fact, these bodies carry out essentially a cult and religion activity, but, in instrumental way, they can also carry out business activities. The jurisprudence has supported the assertion of the bankruptcy law of that business activity. The author retraces this case-law and the doctrinal constructions on the subject, proposing a possible solution to the difficult balance between safeguarding the nature and religious autonomy of the entity and replacing the enterprise's management that occurs in bankruptcy proceedings.

SOMMARIO:

1. Introduzione. Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. - 2. Ente ecclesiastico e impresa. Tutela dell’identità religiosa ed esercizio di un’attività commerciale da parte di un ente religioso. - 3. Enti religiosi insolventi e procedure concorsuali. Il caso dell’ente ecclesiastico-impresa sociale. - 4. L’assoggettabilità dell’ente religioso alle procedure concorsuali nella giurisprudenza di merito. - 5. Il bilanciamento tra tutela dell’identità religiosa dell’ente e garanzia dei creditori. Il “patrimonio stabile”: normativa canonica e rilievo civilistico. - 6. L’identificazione dei beni funzionali all’esercizio dell’attività di impresa assoggettabili a procedure concorsuali: il bilancio separato. - 7. Controlli canonici e garanzia della struttura identitaria dell’istituto religioso nelle procedure concorsuali. - NOTE


1. Introduzione. Enti ecclesiastici e procedure concorsuali.

Recenti casi di dissesto economico, patrimoniale e finanziario che hanno coinvolto enti ecclesiastici, alcune decisioni giudiziarie in tema [1], e un provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come previsto dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (poi convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39) [2], pongono il problema, non unanimemente risolto, della sottoposizione dei soggetti non personali religiosi alle procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). Prendendo le mosse dalla natura di un ente ecclesiastico [3] quale si manifesta nella normativa e nella sua attività (anche di impresa) [4], saggeremo la compatibilità di siffatta essenza con le procedure concorsuali alla luce dei principi costituzionali in materia.


2. Ente ecclesiastico e impresa. Tutela dell’identità religiosa ed esercizio di un’attività commerciale da parte di un ente religioso.

L’art. 7, 2° comma, legge n. 121/1985, nel suo combinato disposto con gli art. 1 e 2, 3° comma, legge n. 222/1985, stabilisce come requisito per il riconoscimento di un ente ecclesiastico della Chiesa cattolica che esso persegua in modo costitutivo ed essenziale un fine di religione o di culto, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. Specificamente, l’art. 16, lett. a) della ora richiamata legge n. 222/1985 considera come attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. Mentre (art. 16, lett b), legge n. 222/1985) sono considerate attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro. Stante la garanzia dell’art. 20 Cost., e il principio generale accolto nel nostro ordinamento dell’utilità strumentale di rapporti anche estranei allo scopo per il conseguimento dello scopo medesimo [5], non si esclude che l’ente possa comunque svolgere altre attività. Dagli artt. 7, n. 3, 2° comma, legge n. 121/1985, e 15 legge n. 222/1985, si evince infatti come agli enti ecclesiastici possano essere imputate attività diverse da quelle di culto o di religione, che sono assoggettate, nel rispetto della struttura e della finalità specifiche di tali enti, alle leggi statali che riguardano tali attività, e al regime tributario previsto per le medesime. Tuttavia, condizione per la riconoscibilità dell’ente è che queste ulteriori attività non abbiano natura prevalente rispetto a quelle di cui all’art. 16, lett. a), legge n. 222/1985, ma siano a queste connesse o strumentali [6], e comunque compatibili con la struttura e la finalità dell’ente stesso [7]. Adottando la terminologia dell’art. 73, 4° comma, t.u.i.r. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), possiamo dire che la finalità religiosa e cultuale deve costituire l’oggetto se non esclusivo perlomeno principale dell’ente ecclesiastico, e tale sarà non solo se risulta dallo statuto o dall’atto costitutivo, ma anche sulla base dell’attività realmente svolta dagli organi [continua ..]


3. Enti religiosi insolventi e procedure concorsuali. Il caso dell’ente ecclesiastico-impresa sociale.

In tempi a noi recenti, la crisi di alcuni ospedali cattolici appartenenti a istituti di vita consacrata ha reso attuale la questione dell’appli­cabilità delle procedure concorsuali agli enti ecclesiastici che svolgono attività di natura imprenditoriale; soprattutto ci si chiede se il necessario rispetto della struttura canonica e della finalità di tendenza dell’ente ai sensi degli art. 7, n. 3, 2° comma, legge n. 121/1985, e 15 legge n. 222/1985, impedisca la soggezione di un ente ecclesiastico al regime delle procedure concorsuali. È indubbio che la risposta sia negativa nel caso (quantitativamente comunque raro [21] di ente ecclesiastico – impresa sociale. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ha modificato la disciplina introdotta con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 [22], attuativo della legge delega 13 giugno 2005 [23], n. 118, ed ora per impresa sociale si intende (art. 1 d.lgs. n. 112/2017) l’ente privato, ancorché costituito nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, che, in conformità alle disposizioni del suddetto decreto, esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Ai sensi dell’art. 1, 3° comma del decreto n. 112/2017, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le norme statuite dal decreto stesso, limitatamente allo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale di cui all’art. 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui al successivo art. 9 [24]. L’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive [continua ..]


4. L’assoggettabilità dell’ente religioso alle procedure concorsuali nella giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza di legittimità non è ancora giunta a pronunciarsi in materia, limitandosi a ribadire (lo abbiamo ora visto) che l’attività di impresa è comunque compatibile con la natura dell’ente ecclesiastico, purché non sia prevalente rispetto alle attività di culto e religione costitutive dell’ente stesso, e sempre che sia svolta senza fine di lucro soggettivo o, anche, che si tratti di un agire idoneo a conseguire la mera remunerazione dei fattori di produzione. La giurisprudenza di merito ha invece avuto modo di trattare, seppur in sinora poche pronunce [29], la questione della sottoposizione degli enti ecclesiastici alla disciplina delle procedure concorsuali. In particolare la giurisprudenza è costante nel ritenere assoggettabili alle procedure concorsuali gli enti ecclesiastici decotti. Il ragionamento seguito è sufficientemente logico: l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del giudice italiano trova ostacolo nella sola specifica ipotesi di immunità dell’attività dell’ente dalla giurisdizione italiana; se pertanto l’ente, sotto questo profilo, non soggiace alla giurisdizione statale, non può essere sottoposto a procedure concorsuali. Se invece la sua attività ricade nel nostro ordinamento, essa soggiacerà in tutto alla normativa italiana, ivi comprese le norme a tutela dei creditori in caso di insolvenza. In tema di conflitto di giurisdizione, è al riguardo principio consolidato della giurisprudenza di Cassazione che le attività compiute in Italia da un ente straniero, o da un ente che comunque si trovi in un rapporto di immedesimazione funzionale con un soggetto estraneo, non possono essere oggetto di cognizione da parte del giudice italiano, qualora siano manifestazione del potere di impero di quell’ente. La Suprema Corte, dopo aver in un primo tempo affermato che erano sottratte alla giurisdizione statale le attività di diritto pubblico degli enti di quell’ordine esterno la cui giurisdizione era stata invocata in modo concorrente a quella statale [30], ha poi sostenuto che tale immunità vigerebbe solo per i c.d. negozi funzionali, per l’attività cioè rivolta alla realizzazione del fine istituzionale di un ente estraneo allo Stato, senza che assuma rilevanza la natura del diritto sui beni per mezzo dei quali esse sono [continua ..]


5. Il bilanciamento tra tutela dell’identità religiosa dell’ente e garanzia dei creditori. Il “patrimonio stabile”: normativa canonica e rilievo civilistico.

Alla luce della prassi giudiziaria sopra esaminata, appare dunque essenziale, e coerente con i principi costituzionali in tema di libertà religiosa, salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento canonico; ma al contempo, per giustizia e secondo diritto anche nell’ottica dell’art. 41 Cost., è altrettanto necessario tutelare i diritti dei terzi creditori. Come è stato correttamente osservato in dottrina [38], un’attività di impresa non assistita dalle tutele per i creditori offerte dalle procedure concorsuali rende indubbiamente possibili comportamenti opportunistici da parte dell’imprenditore debitore, oltre a giustificare un maggior costo del credito, in particolare di quello bancario. Non solo, in un insieme di procedure concorsuali prevalentemente orientato, con il sistema in vigore dal gennaio 2008, alla conservazione dell’impresa considerata quale bene economico da salvaguardare, la mancata applicazione della relativa disciplina comporta la perdita di un’opportunità per l’ente ecclesiastico imprenditore stesso [39], soprattutto nelle ipotesi in cui la procedura concorsuale costituisca l’u­nico (o il migliore) strumento per un’adeguata gestione della posizione debitoria. Si deve cioè trovare una soluzione che – contemperando le esigenze di rispetto della struttura religiosa e delle finalità proprie degli enti ecclesiastici con la tutela dei creditori – permetta agli enti religiosi di soggiacere alle procedure concorsuali. E questa soluzione dalla giurisprudenza è stata individuata, in maniera prudente e per noi sostanzialmente corretta, nel fatto che tali procedure si riferiscano ai soli beni dell’ente necessari alla gestione dell’attività di impresa. Potranno pertanto essere destinati al soddisfacimento dei soggetti creditori i beni organizzati per l’eser­cizio dell’attività di impresa; mentre dovranno ritenersi esclusi dalla procedura concorsuale i beni funzionali e strumentali all’esercizio delle attività religiose e spirituali. Per individuare il patrimonio destinato a queste ultime attività, la sopraccennata giurisprudenza si è riferita al concetto canonistico di patrimonio stabile, ossia l’insieme dei beni (mobili e immobili) che sono necessari alla persona giuridica canonica per esistere e conseguire il proprio fine [continua ..]


6. L’identificazione dei beni funzionali all’esercizio dell’attività di impresa assoggettabili a procedure concorsuali: il bilancio separato.

La superiore funzione dei beni rivolti alla soddisfazione delle finalità ontologiche dell’ente è così preponderante sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori. Un bilanciamento degli interessi in gioco rende però necessario uno strumento per chiaramente e realmente identificare i beni funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, differenziandoli da quelli destinati alle finalità religiose. Non complessa appare l’identificazione di quel “minimo necessario” al perseguimento del fine essenziale dell’ente che è il patrimonio stabile. Invero, il can. 1291 CIC richiede che vi sia una legittima assegnazione di tale patrimonio alle finalità dell’ente, ossia un atto formale in virtù del quale è data a tali beni questa concreta finalità. Possono così essere ritenuti appartenenti al patrimonio stabile tutti quei beni che l’autorità legittima abbia assegnato alla titolarità dell’ente perché questo possa compiere le proprie finalità istituzionali. È pertanto onere della competente autorità ecclesiale fornire la prova di tali atti di assegnazione, affinché i beni dotati di stabilità siano sottratti alla massa fallimentare [52]. Più articolato appare l’accertamento degli altri beni mobili e immobili destinati a finalità comunque istituzionali e religiose dell’ente e non confluiti nel patrimonio segregato stabile, nonché, a contrario, di quelli destinati ad attività imprenditoriali. A parer nostro utile a tal fine è senz’altro la redazione da parte dell’ente del bilancio d’esercizio, per esprimere secondo verità la propria situazione patrimoniale e finanziaria. E in questa prospettiva si pone il problema della trasparenza e della pubblicità dei bilanci stessi. Questo aspetto non è stato considerato al momento della conclusione degli Accordi fra Stato e Chiesa cattolica del 1984, ma ora non può essere eluso, anche alla luce dei ricordati casi di dissesto economico, patrimoniale, finanziario che hanno coinvolto alcuni enti ecclesiastici. Pur non essendo molte le fattispecie concrete sinora verificatesi, resta il fatto che la conoscibilità della situazione patrimoniale ed economica di un’attività commerciale sia un [continua ..]


7. Controlli canonici e garanzia della struttura identitaria dell’istituto religioso nelle procedure concorsuali.

Prendendo le mosse dalla premessa che i beni destinati all’esercizio di impresa seguitano tut-tavia a far parte del patrimonio del­l’unico titolare, cioè l’ente ecclesiastico, e che inoltre il vincolo di destinazione non incide in senso modificativo sul rapporto giuridico dei beni con il soggetto titolare, indubbiamente utile (e già esistente) è l’applicazione effettiva degli strumenti di controllo previsti dal diritto canonico e recepiti dal diritto concordatario. L’art. 7, n. 5 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 stabilisce al riguardo che l’am­ministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici sia soggetta ai controlli stabiliti dal diritto canonico. Occorre precisare che i controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione regolati nel Libro V del Codice di diritto canonico non riguardano tutte le persone giuridiche canoniche, ma solamente quelle pubbliche [67]. Infatti, dal combinato disposto dei can. 1256 e 1291, si deduce in modo chiaro, e secondo la tradizione giuridica ecclesiale, che solamente i beni di una persona pubblica sono da considerare ecclesiastici nel senso proprio del termine, e come tali sono sottoposti all’ammi­ni­stra­zio­ne e al controllo della legittima autorità della Chiesa. Questo non vuol dire che anche per i beni in dominio di un privato, o di una persona giuridica privata, o di un ente non personificato non vi sia una forma di controllo, ma essa sarà solo quella che risulta dagli statuti dell’ente, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare affinché i beni siano utilizzati per gli scopi del­l’isti­tuto [68]. I controlli stabiliti dal diritto canonico sostituiscono, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quelli previsti dal diritto comune per gli enti privati di cui agli art. 19 e ss. c.c. Ma, come questi sono facilmente conoscibili, così pure la legge n. 222/1985 prevede un adeguato sistema di pubblicità per salvaguardare il terzo contraente con l’ente. Infatti, l’art. 18 della legge ora richiamata stabilisce che, ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposti a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza, o l’omissione dei controlli canonici, che non [continua ..]


NOTE