Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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L'operazione di trasformazione tra incertezze interpretative ed occasioni mancate (nota a Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011) (di Morena Campanile)


TRIBUNALE DI PIACENZA (decr.), 2 dicembre 2011 – Schiaffino Presidente, Relatore ed Estensore – G.V., quale legale rappresentante di P.U. srl

Società in genere – Trasformazione – Società a responsabilità limitata unipersonale – Trasformazione in ditta individuale – Inammissibilità

(Artt. 2436, 2498, 2500-septies, 2500-octies c.c.)

 Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli art. 2500-septies e 2500-octies c.c. (1)

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa Gabriella Schiaffino  Presidente Relatore

dott.ssa Marisella Gatti           Giudice

dott. Mario Coderoni             Giudice

decidendo sulla richiesta di ordine di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare della società PIN.UP s.r.l. società unipersonale, con sede in Rivergaro (PC), via del Pereto, 2 verbalizzata con atto a firma del Notaio Massimo Toscani in data 14 settembre 2011 repertorio 153.822/44.081, letto il parere del P.M.:

OSSERVA

Con il ricorso indicato, proposto dal legale rappresentante della s.r.l. PIN.UP G.V., società unipersonale, questi ha chiesto, ai sensi della previsione di cui all’art. 2436 c.c. ultimo comma, l’iscrizione del verbale assembleare della stessa società che ha deliberato la trasformazione della società dalla forma attuale in quella della ditta individuale da iscriversi presso il Registro delle imprese sotto la denominazione PIN.UP di G.V., atteso il rifiuto espresso a riguardo dal Notaio dott. Massimo Toscani.

Il professionista ha motivato tale sua determinazione in considerazione della circostanza secondo la quale “si è proceduto a trasformazione eterogenea, ma nulla muta se si rientrasse in caso di trasformazione omogenea, e tale operazione giuridica del tutto atipica non risulta consentita nel nostro ordinamento e, quindi, non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge”.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la richiesta articolata dal legale rappresentante della società con argomentazioni ampie di significativo interesse non possa peraltro, trovare accoglimento per una serie di ragioni.

La riforma del diritto delle società ha introdotto in maniera del tutto innovativa diverse disposizioni in tema di trasformazione delle società, che la dottrina formatasi in tema ha distinto in categorie specifiche, nelle cosiddette trasformazioni omogenee (nell’ambito di uno stesso tipo: trasformazione da società di persone ad altra società di persone) e in quelle eterogenee: regressive (art. 2500-septies c.c.), qualora la trasformazione avvenga da società di capitali ad altra forma, ovvero in trasformazioni eterogenee progressive (art. 2500-octies c.c.), qualora la trasformazione avvenga da altra forma in società di capitali.

Il disposto di cui all’art. 2498 c.c., primo del capo X della sezione I del Libro V sancisce, quale principio cardine di tutta la normativa in tema, quello della continuità dei rapporti giuridici in virtù del quale “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Tale statuizione può essere considerata il perno e il criterio di interpretazione della normativa che segue e costituisce a tutti gli effetti, una eccezione al principio secondo il quale le operazioni di trasformazione anziché configurarsi come vicende di carattere novativo – successorio, alle quali si connette l’estinzione dell’ente di partenza e la creazione di un nuovo ente, diventano vicende evolutive e modificative connotate dalla continuità soggettiva ed oggettiva del­l’ente che si trasforma e che, a seguito della trasformazione, così acquista nuova veste giuridica senza previamente estinguersi e, soprattutto, senza passare attraverso una fase intermedia di liquidazione.

La disposizione indicata, così come correttamente evidenziato dalla dottrina formatasi sul punto, attesta il definitivo abbandono della teoria della cosiddetta omogeneità causale in virtù della quale in passato dovevano considerarsi vietate tutte quelle trasformazioni che portavano al­l’adozione di schemi organizzativi funzionali al perseguimento di scopi incompatibili con quelli originari, comportando, ad esempio, il passaggio da uno scopo di lucro ad uno non lucrativo, mirando detto principio a tutelare sia la volontà dei soci espresso nell’atto costitutivo e nella scelta dello scopo sociale, sia il ceto creditorio.

Sul punto la novità appare evidente non appena si consideri, all’esito di una semplice lettura delle norme, come le disposizioni introdotte in tema di trasformazione eterogenea prescindano dal criterio della omogeneità causale, ammettendo il passaggio da società a fini di lucro ad associazioni o a fondazioni o a società senza fini di lucro e viceversa sia pure con le cautele e le maggioranze particolarmente elevate previste dal Legislatore.

A fronte di tale dato innovativo occorre, quindi, verificare, ai presenti fini, se le ipotesi disciplinate negli articoli in esame siano tipicizzate ovvero se ci si trovi di fronte ad una previsione aperta, e se siano, soprattutto espressione di una ratio comune in presenza della quale potrebbero essere ulteriormente ampliate le ipotesi non richiamate espressamente dal Legislatore.

Con riguardo ad un tema così delicato non si può in primo luogo prescindere dal dato letterale. Il Legislatore, pur in presenza di un ampio dibattito sul punto già esistente prima della riforma del diritto societario, ha previsto che sia l’art. 2500-septies c.c. che l’art. 2500-octies c.c. si articolino in una elencazione di casi ben definiti e tra di loro non esattamente speculari, non appena si consideri come la trasformazione eterogenea progressiva sia possibile solo da associazioni riconosciute ma non da associazioni non riconosciute che invece possono procedere a trasformazione eterogenea regressiva, (la trasformazione da società cooperative trova, invece la sua disciplina speculare in altra distinta norma 2545-decies c.c.).

Già tale scelta normativa, nell’ambito di un capo relativo alla trasformazione cioè ad un istituto di per sé eccezionale, induce a ritenere che il Legislatore abbia voluto escludere, al di fuori dai casi espressamente regolamentati, che si possa procedere ad ulteriori trasformazioni, fermo restando la necessità di verificare quale possa essere l’ele­men­to comune a tutti i casi ricompresi nelle ipotesi indicate.

Sul punto ritiene il Collegio che sia condivisibile l’inter­pretazione offerta da parte della dottrina che ha individuato quale denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione disciplinate dal codice civile quello di concernere enti che sia in partenza che in arrivo si presentino di regola come plurisoggettivi nella loro composizione, cioè fondati su un rapporto plurilaterale e di regola connotati da un patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti non rilevando, invece, per quanto in precedenza osservato, il mutamento della causa contrattuale verificatosi a seguito della trasformazione.

Sul punto si rileva che, per una differente valutazione non pare condivisibile l’osservazione della ricorrente nella parte in cui essa ha evidenziato come, al contrario, spunto per affermare la portata aperta della disciplina in tema di trasformazione sia desumibile dalla previsione contenuta nelle due norme in esame nella parte in cui esse prevedono anche la trasformazione da e verso la comunione d’azienda nella quale, pacificamente, non esiste né un patrimonio separato né alcuna soggettività dell’ente distinta dai componenti della comunione medesima, potendosi, a suo avviso, così desumere da tale ipotesi l’analoga possibilità di una trasformazione da società di capitali ad impresa individuale, anch’essa priva di patrimonio separato e di autonomo centro di imputazione.

La previsione invocata, al contrario, ad avviso del Collegio, induce a ritenere che proprio per la sua peculiarità, al di fuori della stessa, non sia possibile procedere ad alcuna interpretazione estensiva, integrando il riferimento alla comunione d’azienda una fattispecie del tutto eccezionale, giustificabile solo in considerazione della peculiarità della comunione d’azienda che può sussistere solo a condizione che l’azienda venga goduta dai comunisti senza alcuna finalità imprenditoriale giustificandosi la mancanza di qualsivoglia patrimonio separato proprio in considerazione della finalità di mero godimento della comunione medesima.

Consegue a ciò che, ad avviso del Tribunale, dal riferimento inserito negli artt. 2500 septies e octies c.c., alla comunione di azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione eterogenea da o verso la comunione d’azienda ad una società di capitali, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso una impresa individuale da una società di capitali.

Le due fattispecie non appaiono in alcun modo equiparabili non appena si consideri come la comunione d’azien­da presupponga sempre e necessariamente una pluralità di soggetti, elemento comune alle altre ipotesi previste dalle norme in tema di trasformazione a differenza dall’impresa che necessariamente è sempre e solo individuale, e non appena si tenga conto come la comunione d’azienda non possa che essere di mero godimento a differenza dell’im­presa che deve sempre avere finalità produttive.

Per completezza si rileva, ancora, diversamente da quan­to suggestivamente prospettato dalla ricorrente, che non appare neppure condivisibile l’assunto secondo il quale nella impresa individuale, nonostante l’unicità del patrimonio dell’imprenditore i creditori sarebbero addirittura più tutelati rispetto ai creditori di una comunione d’azien­da che è espressione di un istituto statico, non potendo detti creditori avere particolari prospettive di incremento del patrimonio del loro debitore, trattandosi, appunto di azienda di mero godimento, non appena si consideri che, proprio per tale motivo, di regola sono molto più rari i creditori di una comunione d’azienda rispetto ai creditori di una impresa che necessariamente presuppone continui rapporti commerciali.

Se, dunque, la valorizzazione dell’istituto della comunione d’azienda non pare ai presenti fini utilmente invocabile a sostegno della ammissibilità di una trasformazione etero­genea verso una impresa individuale, cosiddetta trasformazione eterogenea atipica, ulteriori elementi inducono ad identica conclusione.

Ci si intende riferire alla giurisprudenza della Corte di Legittimità formatasi sia in epoca precedente che successiva alla riforma del diritto societario la quale ha evidenziato come nell’ipotesi di passaggio da società ad impresa individuale non si possa mai parlare in senso tecnico giuridico di trasformazione in senso proprio dal momento che si è ribadito che “la cosiddetta trasformazione di una ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma (Cass. sez. I, 6 febbraio 2002, 1593; Cass. sez. V, 16 febbraio 2007, 3670; e in precedenza Cass. sez. I, 27 settembre 1996, 965;).

Ritiene il Collegio che tale considerazione assieme ai rilievi esposti appaia determinante. Non sussiste, invero, alcuna omogeneità tra le fattispecie disciplinate dalle norme di cui agli artt. 2500 septies e octies c.c. ed il caso in contestazione con riguardo al quale ci si trova non già in una ipotesi di trasformazione da un ente plurisoggettivo ad un altro ente sempre plurisoggettivo anche se organizzato in modo differente, ma in una vera e propria ipotesi di successione da un ente che “muore” ad un soggetto del tutto distinto per genus, trattandosi di persona fisica, priva di patrimonio separato

Sul punto si osserva da ultimo come appaia allo stato univoca la giurisprudenza di merito che in modo del tutto occasionale si è occupata della problematica in esame .Le pronunce emesse in varie sedi hanno, infatti, espresso il medesimo orientamento nel senso del l’inammissibilità di un passaggio da o per una impresa individuale da una società di capitali senza, conseguentemente, nessuna procedura di liquidazione (Giudice del Registro Tribunale di Mantova, 28 marzo 2006; Corte Appello Torino, 14 luglio 2010).

All’esito delle valutazioni esposte ritiene, pertanto, conclusivamente il Tribunale di dover escludere una interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, perché si possa parlare in senso proprio di trasformazione, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti plurisoggettivi (del tutto occasionale e ai presenti fini irrilevante si presenta il fatto che una società sia unipersonale) connotati da patrimonio separato, integrando la comunione di azienda una ulteriore eccezione che non ammette interpretazione né analogica né estensiva attese le peculiarità strutturali sue proprie nelle quali, tra l’altro, il passaggio alla forma societaria può avvenire con grande facilità e in qualunque momento, in presenza di una minima attività di profitto, del tutto distinte da quelle dell’impresa individuale.

Da ultimo si rileva come la difficoltà di una elaborazione quale è quella proposta dalla ricorrente ben emerge non appena si consideri la necessità di predisporre un idoneo meccanismo di tutela dei terzi ignari della trasformazione eterogenea atipica in esame i quali ben potrebbero ignorare l’adozione di tale “passaggio” non previsto normativamente con conseguente loro pregiudizio.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso nei termini articolati.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza,

visti gli artt. 2456, 2498, 2500 septies ss c.c.

rigetta il ricorso proposto da G.V.

Si comunichi,

Piacenza, 22 dicembre 2011

I Giudici Il Presidente

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Gli orientamenti in tema di “trasformazione” da e in impresa individuale ante riforma - 4. Il commento. Incidenza della nuova disciplina della trasformazione. Superamento del “limite” della tipicità - 5. Comunione d’azienda ed impresa individuale - 6. Sulla differenza soggettiva degli enti coinvolti - 7. Sulla tutela del ceto creditorio - 8. Conclusioni - NOTE


1. Il caso

La pronuncia in commento affronta il tema relativo all’ambito di applicazione dell’operazione di trasformazione, negando la possibilità che essa possa essere estesa fino al punto da ricomprendere il passaggio da e verso la forma dell’impresa individuale. La vicenda alla base del provvedimento annotato trae origine dal diniego notarile di iscrizione, presso il registro delle imprese, della delibera assembleare di trasformazione di una società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale. A fronte di tale rifiuto, il titolare della s.r.l. unipersonale, con ricorso, adiva l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2436, 3° comma, c.c. onde pervenire all’omolo­ga­zio­ne della delibera modificativa dell’atto costitutivo e, dunque, all’iscrizione coatta nel registro delle imprese. Il Tribunale di Piacenza ha così modo di pronunciarsi sulla delicata questione relativa alla tipicità della trasformazione (e, nello specifico, della trasformazione eterogenea) adottando un criterio risolutivo fondato su parametri prevalentemente letterali. In particolare, secondo i giudici piacentini, il legislatore avrebbe articolato la disciplina della trasformazione eterogenea in un’elencazione di casi ben definiti e tra loro non perfettamente speculari proprio al fine di escludere, al di fuori dei casi espressamente regolamentati, la possibilità di procedere ad ulteriori trasformazioni, riconoscendo carattere eccezionale all’istituto. Più precisamente, l’elemento comune a tutte le ipotesi di trasformazione legislativamente disciplinate viene ravvisato nella plurisoggettività della composizione degli enti di partenza e di arrivo, di regola connotati da un patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti


2. La normativa di riferimento

Prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003, la trasformazione veniva intesa unicamente come cambiamento del tipo sociale con la previsione, all’art. 2498 c.c., delle ipotesi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, accomandita per azioni o a responsabilità limitata. A tali fattispecie di trasformazione, la riforma ne ha affiancato delle altre, definite eterogenee in quanto determinanti un mutamento della forma giuridica dell’impresa [1]. È stato, così, espressamente previsto e disciplinato, all’art. 2500-septies c.c., il passaggio da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; nonché, all’art. 2500-octies c.c., quello in società di capitali a partire da consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni, comunioni d’azienda e società consortili.


3. Gli orientamenti in tema di “trasformazione” da e in impresa individuale ante riforma

La pronuncia in commento si pone in perfetta continuità con l’orientamento della Corte di Legittimità ante-riforma che considerava le ipotesi trasformative tipicizzate ed escludeva la possibilità di qualificare “trasformazione in senso tecnico” il passaggio da una società in ditta individuale e viceversa [2]. Secondo quell’orientamento, infatti, ciò avrebbe configurato un rapporto di successione tra soggetti distinti per natura – persona fisica l’una, persona giuridica l’altra – e non solo per forma. In particolare, nel contesto ante-riforma, si riteneva che non si potesse qualificare come trasformazione in senso tecnico il passaggio da società ad impresa individuale a causa di limiti sia interni che esterni: la trasformazione, da un lato veniva considerata operazione di modificazione del tipo sociale [3]; dall’altro poneva problemi di tutela dei creditori [4]. Alla trasformazione dei tipi ordinari di società si attribuiva il significato di espressione del principio generale della conservazione dei patrimoni autonomi [5] e, di conseguenza, il passaggio verso forme di impresa in­dividuale era concepito in termini di cessione d’azien­da e di meccanismo successorio [6]. Eppure, già allora, non mancava chi revocava in dubbio l’idea che la trasformazione avesse un ambito di applicazione tipico e che invece potesse trovare applicazione anche in ipotesi non contemplate dal dato normativo [7]. In questa corrente di pensiero, non mancava chi si spingeva oltre fino ad ammettere esplicitamente l’am­missibilità della cosiddetta «trasformazione» della società in impresa individuale, in considerazione delle finalità senz’altro meritevoli associate a tale operazione [8] e, tra questi, quello di evitare l’effetto interruttivo dell’attività d’impresa tipico del procedimento di liquidazione [9]. Quest’ultima opinione veniva poi corroborata dal­l’introduzione della possibilità di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale (d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88) [10], che rendeva necessaria una riconsiderazione della questione della “trasformabilità” dell’impresa individuale in impresa societaria. Si evidenziava, infatti, [continua ..]


4. Il commento. Incidenza della nuova disciplina della trasformazione. Superamento del “limite” della tipicità

L’intervento riformatore, pur avendo ampliato la portata della trasformazione [18], non ha sopito la questione della capacità espansiva di tale operazione, cioè dell’applicazione in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge [19]. Ed infatti, la previsione di ipotesi diverse da quelle endosocietarie, non solo ha evidenziato il problema della loro possibile tassatività [20], ma ha altresì determinato il convincimento, condiviso dai giudici piacentini, che tale scelta normativa sia stata consapevolmente tesa ad escludere ulteriori ipotesi trasformative, tra cui quella verso la forma dell’im­pre­sa individuale, entità sprovvista tanto di plurisoggettività, quanto di un patrimonio separato rispetto a quello del titolare. L’orientamento condiviso dalla pronuncia in commento [21], individua proprio in questi ultimi caratteri gli elementi comuni imprescindibili di ogni ipotesi trasformativa legislativamente prevista; ciò sul presupposto che il principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all’art. 2498 c.c., superando il criterio dell’omogeneità causale delle ipotesi di trasformazione, sia espressione di un criterio interpretativo eccezionale e che proprio da ciò discenda la necessaria tassatività delle ipotesi trasformative positivamente disciplinate. In realtà, questa prima argomentazione appare poco convincente poiché si potrebbe seriamente dubitare che il principio di cui all’art. 2498 c.c. sia evidente espressione di un criterio restrittivo volto ad escludere a priori ulteriori ipotesi trasformative; anzi, adottando un diverso angolo visuale, potrebbe non apparire così peregrina l’idea di riconoscere al principio di continuità dei rapporti giuridici il fondamento positivo della possibilità di pervenire, attraverso la trasformazione, ad una forma giuridica non espressamente prevista dal dato normativo [22]. La riforma, infatti, ha esplicitato [23], proprio nel­l’art. 2498 c.c., il connotato caratterizzante la trasfor­mazione, ossia la continuità [24] dei rapporti giuridici [25] e la “precipua” [26] finalità di preservare la continuità dell’impresa, considerando la trasformazione «ogni modificazione dell’atto costitutivo di un ente che giustifica [continua ..]


5. Comunione d’azienda ed impresa individuale

Uno degli argomenti maggiormente utilizzati per affermare una capacità espansiva dell’ambito di applicazione dell’operazione di trasformazione, specie nella direzione dell’impresa individuale, è stato l’esplicito riconoscimento legislativo delle ipotesi di trasformazione eterogenea da e verso la comunione d’azienda, rispettivamente contenuto negli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. L’accostamento della comunione d’azienda con l’impresa individuale [32] si è rivelato uno strumento ambivalente: sia al servizio di chi abbia voluto far passare dal varco aperto con la previsione normativa di questa ipotesi [33] l’am­missibilità della trasformazione da e verso l’impresa individuale; sia di chi, al contrario, abbia evidenziato l’inconciliabilità delle due fattispecie per giungere al risultato esattamente opposto [34]. Proprio il riferimento operato da parte ricorrente a simile argomento, ha fornito l’occasione ai giudici piacentini di intervenire altresì sulla questione del confronto tra la comunione d’azienda e l’impresa individuale, concludendo per l’esclusione della possibilità di un’applicazione analogica dell’ipotesi di trasformazione societaria in comunione d’azienda, atteso il carattere peculiare di quest’ultima, oltre che la differenza strutturale, ontologica e teleologica con l’impresa individuale. La sentenza in commento aderisce all’orienta­men­to negativo e sostiene che il riferimento contenuto negli artt. 2500-septies e octies c.c. alla comunione d’azienda, non determini alcun elemento utile di riflessione per affermare la possibilità di una trasformazione da o verso un’impresa individuale. Tale asserzione desta perplessità, non solo per l’enfasi della forma, quanto soprattutto per le ragioni poste a fondamento della stessa: la trasformazione da e in comunione d’azienda non potrebbe essere elevata a metro di giudizio attesa la peculiarità della fattispecie da cui discenderebbe l’eccezionalità dell’opera­zio­ne; in aggiunta, a differenza dell’impresa individuale, la comunione d’azienda resterebbe accomunata alle altre ipotesi legislativamente previste dalla pluralità dei soggetti coinvolti. La pronuncia ricava, [continua ..]


6. Sulla differenza soggettiva degli enti coinvolti

L’argomento di maggior forza utilizzato per esclu­dere dall’area della trasformazione l’impresa individuale è stato, già ante riforma, quello della cesura soggettiva della titolarità tra impresa individuale ed impresa societaria [37] che ha impedito la praticabilità di una via di comunicazione tra le due forme d’im­presa. In particolare quel che più ha ostacolato [38] il riconoscimento della trasformabilità in impresa individuale – per lo meno da una società di capitali – è stato il passaggio da una persona giuridica ad una persona fisica. Si è già accennato al fatto che, nel precedente sistema, a seguito del venir meno della pluralità della compagine societaria, il socio superstite potesse decidere di proseguire l’attività imprenditoriale [39]; ebbene, ciò era consentito solo nell’ambito di una società di persone e comunque la concentrazione della titolarità dei rapporti in capo al socio residuo [40] faceva parlare di “trasformazione” della società di persone in impresa individuale solo in senso “improprio” [41]. In realtà, la contrapposizione tra società di persone e società di capitali riecheggia quella tra la nozione di impresa in quanto tale e quella di soggetto che la esercita, quindi tra la visione oggettiva dell’impresa e quella soggettiva incentrata sui connotati dell’im­prenditore [42]. Nel nuovo sistema, infatti, condividendo l’idea che finalità della trasformazione sia la preservazione della continuità dell’impresa durante l’adeguamento delle regole di produzione dell’azione alle attuali esigenze operative, se ne deve coerentemente dedurre che la trasformazione possa risultare utile, quando non necessaria, ogni volta che si abbia a che fare con un’impresa che abbia necessità riorganizzative, a prescindere dalla forma giuridica che questa riveste [43]. In senso favorevole potrebbe deporre altresì il dato testuale: la scelta del legislatore della riforma che, con l’utilizzo del termine “ente” pare proprio abbia voluto consapevolmente omettere qualsiasi riferimento a concetti più complessi ed impegnativi; connessa alla esplicita ratio di continuità d’impresa, [continua ..]


7. Sulla tutela del ceto creditorio

La sentenza commentata, infine, poggia le proprie conclusioni, sulla carenza di tutela che determinerebbe una simile operazione nei riguardi dei terzi creditori dell’ente di partenza, soprattutto per quanto concerne la disciplina pubblicitaria nei loro confronti, dal momento che essi non avrebbero i mezzi per conoscere l’adozione di tale “passaggio” non previsto normativamente. Già nel precedente sistema si legava la liceità della trasformazione alla sua capacità di non compromettere le ragioni del ceto creditorio [45], attesa la mancanza di uno strumento di salvaguardia concesso allo scopo di neutralizzare operazioni pericolose per quelle ragioni [46]. Tuttavia, se la remora al riconoscimento della trasformazione in impresa individuale dovesse limitarsi all’esigenza, a protezione degli interessi dei creditori, che questi ultimi possano integralmente contare su tutti i beni, presenti e futuri del loro unico debitore che è appunto la società persona giuridica, e di evitare che la rigorosa protezione offerta loro dalla procedura di liquidazione, possa essere aggirata mettendo i creditori nella necessità di dover rincorrere i soci della società trasformata, individuare i loro patrimoni individuali e aggredirli con procedure singolari, allora tale remora sembrerebbe languire dinanzi al fenomeno della società unipersonale data la singolarità ab origine del socio da “rincorrere” dopo la cancellazione. Indubbiamente, la trasformazione di una società di capitali (sia o meno unipersonale) in un’impresa individuale, comporterebbe un cambiamento nella titolarità del patrimonio; ciò, tuttavia, non pare sufficiente ad escludere la possibilità che si proceda ad una tale operazione, né ad affermare che essa sia necessariamente pregiudizievole per i terzi creditori. Infatti, la trasformazione risultante dalla riforma del 2003 è un’operazione con cui una società di capitali può modificare la titolarità del patrimonio (nel passaggio da società a comunione d’azienda), oltreché lo scopo (nel passaggio da società o a altri enti causalmente diversi) e la compagine sociale (nel passaggio da società a fondazione) [47]. Tuttavia, in tutte queste ipotesi di trasformazione trova applicazione la disposizione [continua ..]


8. Conclusioni

Una ricostruzione, che pare comunque condivisibile, della disciplina positiva della trasformazione come di un chiaro strumento volto a favorire la conservazione degli enti collettivi e quindi dei vincoli di destinazione delle attività produttive [51], non potrebbe che deporre a favore della più ampia trasformabilità delle società unipersonali. A pensar diversamente [52] si correrebbe il rischio di creare una disparità di disciplina tra società a responsabilità limitata “pluripersonale” e s.r.l. unipersonale, con conseguente disapplicazione per quest’ul­timo tipo societario della disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 2482-ter c.c. riguardante la possibilità di deliberare la trasformazione della società nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Né si potrebbe sostenere che ad una s.r.l. unipersonale possa essere preclusa la possibilità offerta dal legislatore all’art. 2500-sexies di poter operare una trasformazione in senso “regressivo”, possibilità offerta a tutte le società di capitali. L’unica questione atterrebbe a questo punto all’entità di arrivo di una tale operazione che sicuramente non potrebbe essere costituita dalle società di persone attesa l’uniper­so­nalità dell’ente di partenza e l’incompatibilità di tale caratteristica con i tipi societari del Capo II, III e IV del Tit. V, Libro V del codice [53]. La scelta non potrebbe che rivolgersi verso l’im­presa individuale, né sarebbero offerti ragionevoli quanto insormontabili ostacoli logico-giuridici a tale prospettiva. Indubbiamente l’imbarazzo maggiore potrebbe scaturire dalla difficoltà di accostare l’im­prenditore individuale ad un’iniziativa economica non collettiva comunque dotata di autonomia patrimoniale, quale la s.r.l. unipersonale, ma alla luce dell’adozione del criterio della conservazione del­l’apparato organizzativo strutturale e quindi della continuità dell’impresa – fine ultimo della trasformazione –, rimangono seri dubbi sull’idoneità di tale “difficoltà” a costituire ancora un serio ostacolo. La discriminazione sarebbe ancor più evidente laddove si consideri [continua ..]


NOTE