<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Breve introduzione alla riforma del diritto societario albanese (di Mauro Baldissoni)


  
SOMMARIO:

1. Cenni storici sul diritto commerciale albanese. Dal Kanun alla legge sulle società commerciali del 1992 - 2. L’approvazione della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 (“Sugli imprenditori e le società commerciali'): disposizioni generali. La nozione di imprenditore. I tipi di società - 3. La partecipazione dei dipendenti alla 'vita sociale'. Consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione, consiglio dei dipendenti - 4. Le società a responsabilità limitata. Capitale e costituzione. L'assemblea. L'organo amministrativo - 5. Le società per azioni. La denominazione. Il capitale. Il trasferimento delle azioni. I modelli di amministrazione e controllo. L'assemblea - (Segue). Il modello monistico. Il modello dualistico - NOTE


1. Cenni storici sul diritto commerciale albanese. Dal Kanun alla legge sulle società commerciali del 1992

Le origini del diritto societario albanese contemporaneo sono molto recenti e si collocano negli anni ’90 del secolo scorso, periodo in cui il Paese è transitato dal regime comunista alla democrazia e all’economia di mercato. Sino ad allora, l’Albania aveva maturato un’esperienza piuttosto limitata nel campo della legislazione commerciale, per ragioni strettamente legate allo sviluppo storico, sociale ed economico del Paese [1]. Dal secolo XV sino agli inizi del Novecento, periodo durante il quale il territorio del­l’odierna Albania è parte dell’Impero ottomano, il sistema giuridico rimane imperniato su un insieme di norme consuetudinarie noto come Kanun, che regola gli aspetti fondamentali della vita delle persone e della società. Nell’ambito che oggi definiremmo del diritto civile, il Kanun disciplinava tra l’altro il matrimonio, i rapporti di parentela, il regime della proprietà e delle successioni, alcuni contratti (donazione, vendita, ecc.) e le tecniche per farli osservare. Il Kanun rifletteva il sistema di valori proprio di una società contadina medievale, fondato sul­l’onore e sulla solidarietà tra i membri della famiglia e della comunità, che il Kanun tutelava sino a legittimare, per le offese più gravi, la vendetta di sangue degli offesi contro l’offensore e i familiari di lui. Il Kanun convive per molti secoli con la legge islamica e con la legge dello Stato, sopravvivendo pure all’emanazione del Codice di commercio ottomano del 1850. Il definitivo superamento del Kanun si avvia all’inizio del Novecento, quando l’Albania si affranca dal dominio ottomano e diventa Stato indipendente (1912) ed intraprende un processo di riforma e modernizzazione del proprio sistema giuridico, che conduce tra l’altro all’emanazione del Codice commerciale (1932), che è significativamente influenzato dalla dottrina italiana dell’epoca e ricalcato sul nostro Codice di commercio del 1882, specie in materie quali il fallimento e il commercio marittimo. Negli stessi anni il Paese cade sotto la crescente influenza commerciale, finanziaria e politica dell’Italia, che culmina con l’occupazione militare (1939-1943): durante questo periodo sarà estesa anche all’Albania l’applicazione del Codice di commercio del 1882 e quindi dell’attuale Codice civile. Dopo la fine [continua ..]


2. L’approvazione della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 (“Sugli imprenditori e le società commerciali'): disposizioni generali. La nozione di imprenditore. I tipi di società

Negli ultimi anni il legislatore albanese ha avvertito la necessità di adeguare il diritto societario ad un quadro sociale ed economico nuovo, in cui l’Albania, superata la crisi politica e finanziaria iniziata con il crollo delle cd. società piramidali (1997-1998), è ormai integrata nei mercati internazionali e si pone l’obiettivo di entrare nell’Unione Europea. In questo senso si collocano la legge del 3 maggio 2007, n. 9723 (“Sul Centro Nazionale di Registrazione”), che ha attribuito a quest’ultima istituzione la funzione di tenuta del Registro commerciale, prima spettante al Tribunale, e soprattutto la legge 14 aprile 2008, n. 9901 (“Sugli imprenditori e le società commerciali”) (di seguito, la “Legge”), che ha abrogato la precedente legge sulle società commerciali 19 novembre 1992, n. 7638 (di seguito la “Legge abrogata”). La riforma così attuata persegue l’intento di armonizzazione della legislazione commerciale albanese rispetto alla disciplina comunitaria avvicinandosi in particolare agli ordinamenti tedesco (da cui viene mutuato già attraverso la Legge abrogata il modello di amministrazione e controllo dualistico tradizionalmente di origine germanica), inglese (da qui invece il modello monistico tipicamente anglosassone introdotto dalla Legge) ed italiano, la cui compenetrazione è senz’altro favorita dalla rete di rapporti commerciali intessuta con le imprese italiane nonché dalla vicinanza geografica fra le due nazioni. La Legge disciplina lo status degli imprenditori individuali, ovvero le persone fisiche le quali esercitano un’attività economica “indipendente” ed organizzata mediante i fattori produttivi capitale e lavoro, nonché la costituzione e l’amministrazione delle società commerciali, i diritti e gli obblighi dei soci, la liquidazione, fusione e trasformazione delle società. La Legge conosce e regola quattro tipi di società commerciali: le società in nome collettivo (shoqëri kolektive), le società in accomandita semplice (shoqëri komandite), le società a responsabilità limitata (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) e le società per azioni (shoqëri aksionere). A tutte le società si applicano alcuni principi generali dettati dalla Legge, tra i [continua ..]


3. La partecipazione dei dipendenti alla 'vita sociale'. Consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione, consiglio dei dipendenti

Uno dei tratti senz’altro più caratteristici della legislazione commerciale albanese è costituito dalla partecipazione dei dipendenti all’attività sociale, aspetto per il quale l’ordinamento albanese si avvicina al sistema tedesco, in cui l’amministrazione della società è supervisionata da un consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat), alla cui nomina partecipano anche i dipendenti della società. Nell’ordinamento tedesco tale principio, c.d. della cogestione (Mitbestimmung), s’inquadra nella concezione della società per azioni-grande impresa intesa alla stregua di una comunità di capitale e lavoro volta al perseguimento dello scopo comune di realizzare l’interesse dell’im­pre­sa stessa, nell’ottica di un superamento delle contrapposizioni di classe [3]. Il diritto societario albanese, che aveva già fatto proprio il principio della cogestione attraverso la Legge abrogata, provvede a modificarlo come segue nella Legge attuale. L’art. 109 della Legge abrogata attuava il principio della cogestione nelle sole società per azioni, prevedendo che un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza in esse istituito fosse obbligatoriamente individuato tra i dipendenti delle società. La Legge attuale applica invece il principio della cogestione istituendo il c.d. consiglio dei dipendenti, organo collegiale distinto dagli organi di amministrazione e controllo della società, che è eletto dai dipendenti e svolge la funzione di rappresentare gli interessi dei medesimi nei rapporti con gli organi di amministrazione e controllo della società. Il consiglio dei dipendenti è istituito dall’art. 19 della Legge, che si applica a tutti i tipi di società: in tal modo la Legge supera la limitazione della cogestione alle sole società per azioni, prevista dalla Legge abrogata. La Legge rimette la costituzione del consiglio dei dipendenti alla sussistenza di determinati requisiti dimensionali. In particolare, nelle società con oltre 50 dipendenti, i dipendenti costituiscono il consiglio dei dipendenti per un periodo massimo di 5 anni, come disposto dal primo periodo dell’art. 19. In base, invece, al secondo periodo dell’art. 19, nelle società con più di 20 ma meno di 50 dipendenti, le funzioni del consiglio dei dipendenti saranno svolte da un [continua ..]


4. Le società a responsabilità limitata. Capitale e costituzione. L'assemblea. L'organo amministrativo

La prima significativa innovazione introdotta dalla Legge in materia di società a responsabilità limitata riguarda l’ammontare del capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società, che in base all’art. 70 non deve essere inferiore a 100 Lek (pari ad Euro 0,81 circa). Secondo invece la Legge abrogata, il capitale sociale della società a responsabilità limitata non poteva essere inferiore a 100.000 lek (pari ad Euro 810 circa) e doveva essere diviso in quote di uguale ammontare e di valore nominale unitario non inferiore a 1.000 lek (pari ad Euro 8,10 circa). Di tal guisa il legislatore albanese facilita la costituzione della società a responsabilità limitata uniformandosi ad una tendenza, presente anche nell’or­dinamento italiano, di rendere più snella la disciplina e la struttura delle società a responsabilità limitata, anche attraverso la preminenza di altri fattori di organizzazione dell’impresa rispetto al capitale (si pensi ad esempio all’art. 2475, 1° comma, del nostro codice civile, che valorizza l’ap­porto personale dei soci affidando loro l’amministrazione della società a responsabilità limitata, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo). D’altro canto, però, la scelta del legislatore albanese di ridurre in modo così considerevole la soglia minima di capitale per la costituzione della società a responsabilità limitata suscita diversi dubbi, soprattutto in rapporto all’effettiva possibilità di soddisfare i creditori sociali con un capitale così ristretto. La Legge stabilisce all’art. 81 che l’assemblea è competente a deliberare sulle seguenti materie: 1) determinazione delle politiche aziendali; 2) modifiche statutarie; 3) nomina e revoca degli amministratori; 4) nomina e revoca dei revisori indipendenti e dei liquidatori; 5) determinazione dei compensi spettanti ai soggetti di cui ai punti 3 e 4; 6) monitoraggio e supervisione dell’at­tuazione delle politiche aziendali da parte dell’organo amministrativo, inclusa la predisposizione del bilancio e del resoconto sull’attività svolta; 7) approvazione del bilancio e del resoconto sull’attività svolta; 8) aumento e riduzione del capitale sociale; 9) frazionamento e rimborso delle [continua ..]


5. Le società per azioni. La denominazione. Il capitale. Il trasferimento delle azioni. I modelli di amministrazione e controllo. L'assemblea

La prima novità introdotta dalla Legge con riferimento alla società per azioni è ravvisabile proprio nella denominazione della stessa; la denominazione “società per azioni”, contenuta nell’art. 105 della Legge, sostituisce infatti la precedente denominazione “società anonima”, di derivazione francese, utilizzata dalla Legge abrogata. La Legge, secondo quanto disposto dall’art. 107, lascia invariato, rispetto alla Legge abrogata, il capitale sociale minimo previsto per la costituzione della società per azioni, che corrisponde a non meno di 2.000.000 di Lek (pari ad Euro 16.000 circa) per le società costituite senza offerta pubblica e a non meno di 10.000.000 di Lek (pari ad Euro 81.000 circa) per le società costituite con offerta pubblica. I conferimenti possono essere in denaro, in natura o di crediti, mentre non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. La Legge prevede al 1° comma dell’art. 116 che le azioni possano essere ordinarie o privilegiate. Le azioni ordinarie legittimano i loro possessori a esercitare i propri diritti nell’assemblea ordinaria e ad ottenere la parte di utili e di beni residuati a seguito di liquidazione in proporzione alla quota capitale posseduta. Le azioni privilegiate attribuiscono invece ai loro possessori il diritto ad ottenere, in occasione della distribuzione dei dividendi deliberata dalla società, il pagamento di una somma o di una determinata percentuale rispetto al valore nominale delle proprie azioni, con priorità sugli azionisti ordinari; ancora, viene riconosciuta priorità agli azionisti privilegiati nella distribuzione dei beni residuati a seguito di liquidazione e gli altri diritti previsti dalla legge e dallo statuto. Significativa è inoltre la previsione di cui all’art. 120 della Legge, secondo cui lo statuto può prevedere particolari condizioni per il trasferimento delle azioni, in particolare assegnare diritti di prelazione gli azionisti e/o richiedere il consenso degli amministratori: tale ultima previsione suscita notevoli perplessità, poiché la sua applicazione potrebbe risolversi nell’attri­buire agli amministratori un gradimento mero e non qualificato con riguardo al trasferimento delle partecipazioni. Come in principio accennato, in un’ottica di armonizzazione [continua ..]


(Segue). Il modello monistico. Il modello dualistico

L’art. 154, 1° comma, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri ed obblighi: 1) impartisce direttive agli amministratori delegati in riferimento all’implementazione delle politiche aziendali; 2) supervisiona l’implementazione delle politiche aziendali da parte degli amministratori delegati; 3) su richiesta dell’assemblea ordinaria, predispone i provvedimenti di competenza di quest’ultima, fornisce pareri sulle materie oggetto delle decisioni che debbano essere adottate dall’assemblea provvedendo all’esecuzione delle stesse; 4) convoca l’assemblea ordinaria se è necessario nel­l’interesse della società; 5) assicura che la società rispetti la legge applicabile e i principi contabili; 6) ha cura dei libri sociali, dei documenti e dei beni sociali; 7) assicura che il bilancio e il resoconto sull’attività svolta così come ogni altro documento richiesto dalla legge o dallo statuto sia preparato dagli amministratori delegati; tali documenti devono essere approvati e firmati da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed essere presentati all’as­semblea ordinaria insieme alla relazione del CdA sulle ragioni dell’approvazione e ad una descrizione delle modalità attraverso cui gli amministratori siano stati controllati durante l’eser­cizio annuale; 8) assicura che la revisione dei libri sociali e dei registri contabili sia effettuata al massimo ogni anno da un revisore indipendente e che la relazione di quest’ultimo sia indirizzata all’assemblea ordinaria e messa a disposizione di tutti gli amministratori. La relazione del CdA di cui al punto 7 dovrà inoltre fornire commenti sulla relazione del revisore; 9) nomina e revoca gli amministratori delegati; 10) determina il compenso degli amministratori delegati; 11) delibera sull’assunzione di obbligazioni per conto della società per un importo superiore al 5% dell’attivo risultante dell’ultimo esercizio mediante finanziamenti o l’emis­sione di obbligazioni; 12) instaura forme di collaborazione con altre imprese e propone nuove politiche aziendali quali ad esempio la costituzione di nuove società o gruppi; 13) adempie le altre obbligazioni previste dalla legge o dallo statuto. La Legge prevede al 1° comma dell’art. 155 che il CdA debba essere composto da almeno tre o più [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2008