Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Prima lettura del nuovo comma 4-bis dell´art. 120 Tuf (sulla accresciuta trasparenza relativa alle acquisizioni di partecipazioni di società quotate nel contesto europeo e internazionale) (di Daniele U. Santosuosso.)


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SOMMARIO:

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* - Prima lettura del nuovo comma 4-bis dell’art. 120 Tuf (sulla accresciuta trasparenza relativa alle acquisizioni di partecipazioni di società quotate nel contesto europeo e internazionale) - NOTE


Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

[Omissis] Sezione IAssetti proprietari Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l’emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento. 2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. 3. [Omissis] 4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell’informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest’ultima;d) i termini per la comunicazione e per l’informazione del pubblico;d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;d-quater) le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle presenti disposizioni. 4-bis. In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto [continua ..]


Prima lettura del nuovo comma 4-bis dell’art. 120 Tuf (sulla accresciuta trasparenza relativa alle acquisizioni di partecipazioni di società quotate nel contesto europeo e internazionale)

La ratio della nuova disciplina contenuta nel comma 4 bis, introdotto nell’ar­ticolo 120 del Tuf dall’articolo 13 del c.d. collegato fiscale 2017 (d.l. n. 148 del 16 ottobre 2017, n. 148, 13 del convertito con modificazioni dalla l. n. 172 del 4 dicembre 2017), risponde alla evidente finalità di potenziare il grado e la qualità della trasparenza, sia delle dinamiche di governance aziendali sia del mercato del controllo societario e dei capitali; trasparenza considerata dal legislatore strumento di maggiore efficienza del mercato, nella maggiore consapevolezza degli stakeholders e delle autorità di vigilanza, segnatamente in situazioni di volatilità azionaria e di mancata corrispondenza tra valori di mercato e i fondamentali degli emittenti. Le nuove disposizioni si collocano nella disciplina sugli obblighi di comunicazione (alla società partecipata ed alla Consob) in materia di assetti proprietari, che sinora richiedeva (sopra una certa soglia di capitale “votante”, a partire dal 3%, e se Pmi 5%) di far trasparire soltanto gli assetti c.d. “di potere” [1] o direi meglio le caratteristiche partecipative tramite il voto (azioni, strumenti finanziari con diritto di voto mirato). In concreto: identità del partecipante, titolo legale della intestazione, struttura partecipativa (tipo, numero e via dicendo). Per una visione potremmo dire statica della vicenda acquisitiva. Con la nuova norma, ad ogni soglia raggiunta o superata (10, 20, 25%) l’ac­quirente dovrà dichiarare, in una prospettiva per converso dinamica, anche, in generale, gli “obiettivi” che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi: sembra questo il passaggio dalla portata maggiormente innovativa della nuova disciplina. La lettera e la ratio legis depongono nel senso che dovranno essere oggetto di informativa anche le scelte imprenditoriali strategiche industriali e finanziarie, ovviamente collegate alla posizione e alle prerogative di azionista come tale: e quindi non soltanto la misura e le modalità di esercizio del potere che egli intende avere, ma anche che cosa intende fare con quel potere. Inoltre, più specificamente, la nuova disposizione indica una serie di elementi (il cui contenuto spetterà alla Consob dettagliare con regolamento) da comunicare: sulla struttura dell’acquisizione (come e da chi è stata finanziata, con chi [continua ..]


NOTE