<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule,  Carlo Lanfranchi e Piergiuseppe Spolaore)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico R.G. n. 31593/2018   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (Art. 2359 c.c.)   In generale, una situazione di controllo di una società su un’altra è riconosciuta quando la prima è in grado di esprimere, nell’assemblea ordinaria dell’altra, una “influenza dominante”. Questa è riconosciuta, a sua volta, quando la società controllata riesce ad influenzare in modo determinante le principali scelte gestionali della società controllata (o anche, identicamente: ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale assoluto e positivo sulle decisioni della controllata) e, in particolare, a nominare, se non tutti, almeno la maggioranza degli amministratori. La “influenza dominante” è poi presunta iuris et de iure se la società controllante dispone della maggioranza nell’assemblea della società controllata, ed è comunque riconosciuta come fondamento del controllo ogni qualvolta una società, pur non disponendo di quella maggioranza, riesca comunque ad esercitarla in quella sede. Casi e ragioni di esercizio di influenza dominante in assenza di maggioraanza possono essere i più vari, ad esempio diritti particolari del socio riconosciuti ex art. 2468, comma 3, c.c., quorum statutari, patti parasociali, quotazione delle partecipazioni in mercati regolamentati oppure diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ecc. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo – Diritto di veto (Art. 2359 c.c.)   È estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (assenza del) (Art. 2359 c.c.)   In presenza di un socio al 50% di s.r.l., quando lo statuto sociale prevede un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale e il socio al 50% non disponga di tale maggioranza né abbia il controllo dell’organo amministrativo o abbia mai esercitato una “influenza dominante” sulla società, non vi è controllo ai sensi della disciplina codicistica. Infatti, l’ipotesi di scioglimento delle società di capitali per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484 n. 3) c.c., si verifica proprio, quasi sempre, in questi [continua..]
SOMMARIO:

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico R.G. n. 31593/2018 - TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 25 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Relatore R.G. n. 48179/2015 - TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 2 agosto 2018 – Riva Crugnola, Presidente Estensore R.G. n. 3432/2016 - TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 6 agosto 2018 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 34178/2015


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico R.G. n. 31593/2018

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (Art. 2359 c.c.)   In generale, una situazione di controllo di una società su un’altra è riconosciuta quando la prima è in grado di esprimere, nell’assemblea ordinaria dell’altra, una “influenza dominante”. Questa è riconosciuta, a sua volta, quando la società controllata riesce ad influenzare in modo determinante le principali scelte gestionali della società controllata (o anche, identicamente: ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale assoluto e positivo sulle decisioni della controllata) e, in particolare, a nominare, se non tutti, almeno la maggioranza degli amministratori. La “influenza dominante” è poi presunta iuris et de iure se la società controllante dispone della maggioranza nell’assemblea della società controllata, ed è comunque riconosciuta come fondamento del controllo ogni qualvolta una società, pur non disponendo di quella maggioranza, riesca comunque ad esercitarla in quella sede. Casi e ragioni di esercizio di influenza dominante in assenza di maggioraanza possono essere i più vari, ad esempio diritti particolari del socio riconosciuti ex art. 2468, comma 3, c.c., quorum statutari, patti parasociali, quotazione delle partecipazioni in mercati regolamentati oppure diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ecc. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo – Diritto di veto (Art. 2359 c.c.)   È estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. (mg)   Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (assenza del) (Art. 2359 c.c.)   In presenza di un socio al 50% di s.r.l., quando lo statuto sociale prevede un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale e il socio al 50% non disponga di tale maggioranza né abbia il controllo dell’organo amministrativo o abbia mai esercitato [continua ..]


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 25 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Relatore R.G. n. 48179/2015

Società di capitali – S.r.l. – Cessione di quote sociali – Rimborso finanziamento soci – Copertura di perdite (Art. 2467 c.c.)   L’accordo di risoluzione consensuale di un contratto di cessione di partecipazioni sociali e di crediti derivanti da finanziamenti soci che preveda, a favore dell’ori­ginario cedente, il pagamento dei crediti al momento del rimborso dei finanziamenti da parte della società non costituisce un titolo valido per pretendere detto pagamento, sia nell’ipotesi in cui i crediti siano stato utilizzati a copertura di perdite, considerato che il loro valore – per effetto dell’imputazione a capitale – è già incorporato nella partecipazione ritrasferita, sia nell’ipotesi in cui residui un credito – come tale – nei confronti della società, considerato che quest’ultimo deve intendersi già ritrasferito per effetto della risoluzione consensuale dell’originario contratto di cessione. (cl)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 2 agosto 2018 – Riva Crugnola, Presidente Estensore R.G. n. 3432/2016

Società di capitali – S.r.l. – Intestazione fiduciaria di quota – Forma dell’ac­cordo fiduciario – Prova per testimoni e presunzioni (Artt. 2468, 2722, 2725, 2729, c.c.)   Il contratto con il quale una parte si impegna a sottoscrivere una quota di s.r.l. nell’interesse non proprio ma altrui, nonché a ritrasferire all’altra parte la quota stessa (o il quantum ottenuto in sede di liquidazione) al ricorrere delle condizioni pattuite, costituisce un accordo non simulatorio bensì fiduciario, che non è soggetto a requisiti di forma e può, se concluso in forma orale, essere liberamente provato sia per testimoni sia per presunzioni [Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il convenuto (fiduciario) a restituire all’attore (fiduciante) il valore ottenuto in sede di liquidazione della quota, ritenendo dimostrato, in ragione delle prove testimoniali nonché dei plurimi e concordanti indizi risultanti da altri procedimenti giudiziari, anche penali, il ruolo di fiduciario rivestito dal primo]. (ps)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 6 agosto 2018 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 34178/2015