<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 73395/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 38482/2018

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 23031/2014 – Sentenza n. 11513/2018

TRIBUNALE DI MILANO, (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 11634-2018 VG, n. 154/2018 Registro Imprese

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 5190/2017

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
R.G. n. 43354/2018

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)
R.G. n. 16086/2017

SOMMARIO:

5 ottobre 2018 – Simonetti, Giudice relatore - 11 ottobre 2018 – Riva Crugnola, Presidente relatore - 16 novembre 2018 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore - 28 novembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice unico - 4 dicembre 2018 – Mambriani, Presidente – Ricci, Relatore - 12 dicembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice - 18 dicembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice


5 ottobre 2018 – Simonetti, Giudice relatore

Approvazione del bilancio di esercizio – Clausola compromissoria (Artt. 2379 e 2434-bis c.c., 34 d.lgs. n. 5/2003)   Deve escludersi la compromettibilità in arbitri di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme volte a garantirne la chiarezza e la precisione. Un generico richiamo all’interesse “dei soci, del mercato e dei terzi in genere, a conoscere con esattezza la consistenza patrimoniale e finanziaria della società nonché la sua efficienza economica” non pare sufficiente a ritenere sussistente il necessario interesse qualificato ad agire, in quanto la legittimazione generale all’azione di nullità non esime l’attore dalla dimostrazione di un proprio interesse concreto. (ra)


11 ottobre 2018 – Riva Crugnola, Presidente relatore

Società di capitali – S.r.l. – Cessione di quote – Trasferimento fiduciario – Sequestro giudiziario (Artt. 2471-bis e 2352 c.c., 670 c.p.c.)   Con l’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. si realizza una interposizione reale di persona per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle quote, nonostante sia tenuto a ritrasferirgliele ad un termine concordato oppure al verificarsi di una determinata condizione. Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, ai sensi dell’art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c., si configura una controversia sulla proprietà anche ove sussista una controversia sull’obbligo di retrocessione di quote oggetto di trasferimento fiduciario, a fronte della mancata attuazione in termini ragionevoli del progetto di ristrutturazione dei debiti delle s.r.l. oggetto di cessione. (ra)


16 novembre 2018 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore

Società di capitali – S.r.l. – Contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali per sé o per persona da nominare – Contratto definitivo sottoscritto dalla persona designata – Carenza di legittimazione passiva dell’originario promissario acquirente (Artt. 1401 e ss. c.c.)   Nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine parte contraente. Pertanto, va esclusa la legittimazione passiva in giudizio della parte promissaria acquirente di un contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali per se o per persona da nominare, qualora il contratto definitivo sia stato sottoscritto dalla persona designata. (ed’i)


28 novembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice unico

Società di capitali – S.r.l. – Bilancio finale di liquidazione – Non riconducibilità allo schema legale tipico – Cancellazione della cancellazione – Ammissibilità (Artt. 2191, 2492 e 2495 c.c.)   Se una società di capitali viene cancellata dal Registro delle Imprese a seguito del deposito di un bilancio finale di liquidazione che tuttavia appare non riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile (perché inidoneo a dar conto degli esiti liquidatori secondo la previsione dell’art. 2492 c.c.), è ammissibile la cancellazione dal Registro delle Imprese della (precedente iscrizione relativa alla) cancellazione della società (nel caso di specie, il bilancio finale di liquidazione – depositato il primo dicembre 2017 – non evidenziava alcuna posta relativa a crediti della società, nonostante la stessa avesse diritto, a quella data, ad un corrispettivo della cessione d’azienda da pagarsi in tranches con scadenza nel 2022). (ldt)


4 dicembre 2018 – Mambriani, Presidente – Ricci, Relatore

Società di capitali – S.r.l. – Finanziamenti soci – Postergazione (Art. 2467 c.c.)   L’art. 2467 c.c. trova applicazione ai soli finanziamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore; solo una specifica disposizione di legge, tuttavia inesistente, potrebbe, in deroga all’art. 11 preleggi, stabilirne l’efficacia retroattiva, con la conseguente postergazione dei crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. (mf)   Società di capitali – S.r.l. – Versamenti in conto futuro aumento di capitale – Qualificazione (Artt. 2424, 2427 n. 7-bis) c.c.)   Anche a fronte di un versamento in conto futuro aumento di capitale, il socio erogante può far valere il diritto alla restituzione dell’apporto e la società può trovarsi a dover “stornare” le somme ricevute dalle riserve per appostarle e contabilizzarle tra i debiti. Ciò accade quando emerga in termini inequivoci, la volontà concorde degli interessati (soci eroganti e la società) di ancorare l’apporto finanziario ad una specifica e già programmata operazione di aumento di capitale sociale. (mf)


12 dicembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice

Società di persone – Revoca dell’amministratore – Giusta causa (Artt. 2259, 2383 c.c.)   In tema di revoca dell’amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. (mg)


18 dicembre 2018 – Riva Crugnola, Giudice