Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di a cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer )


TRIBUNALE DI MILANO, 27 febbraio 2012 – Mambriani, Giudice Unico R.G. 59294/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 23 febbraio 2012 – Perozziello, Presidente-relatore R.G. 6373/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 22 febbraio 2012 – Galioto, Giudice unico R.G. 92609/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 17 febbraio 2012 – Riva Crugnola, Presidente, Mambriani, Relatore R.G. 80714/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 19 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente-relatore R.G. 63427/2010

TRIBUNALE DI MILANO, 13 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 7765/2009

TRIBUNALE DI MILANO, 12 dicembre 2011 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 39525/2008

TRIBUNALE DI MILANO, 11 luglio 2011 – Perozziello, Presidente e Relatore
R.G. 4456/2010

SOMMARIO:

27 febbraio 2012 – Mambriani, Giudice Unico R.G. 59294/2009 - 23 febbraio 2012 – Perozziello, Presidente-relatore R.G. 6373/2009 - 22 febbraio 2012 – Galioto, Giudice unico R.G. 92609/2009 - 17 febbraio 2012 – Riva Crugnola, Presidente, Mambriani, Relatore R.G. 80714/2009 - 19 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente-relatore R.G. 63427/2010 - 13 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 7765/2009 - 12 dicembre 2011 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 39525/2008 - 11 luglio 2011 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 4456/2010


27 febbraio 2012 – Mambriani, Giudice Unico R.G. 59294/2009

Società di capitali – Persona giuridica amministratrice – Condizioni – Amministratore di fatto – Inammissibilità (Art. 2383 c.c.) Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un “rappresentante persona fisica” che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell’amministratore persona fisica, in solido con la società amministratrice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poiché queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto. Attività di direzione e coordinamento di società – Legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità – Società controllata – Sussiste (Art. 2497 c.c.) La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. nei confronti della società controllante. Attività di direzione e coordinamento di società – Azione di responsabilità – Obbligo di preventiva escussione della società controllata – Non sussiste (Art. 2497 c.c.) Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l’azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell’art. 2497 c.c. Attività di direzione e coordinamento di società – Rapporto di controllo contrattuale ai sensi dell’art. 2359 n. 3 c.c. – Unico cliente – Non sussiste (Art. 2497 c.c.) In difetto di altre circostanze di fatto l’unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359, n. 3, c.c. Attività di direzione e coordinamento di società – Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Presupposti (Art. 2497 c.c.) Ai fini della sussistenza della [continua ..]


23 febbraio 2012 – Perozziello, Presidente-relatore R.G. 6373/2009

Società di capitali – Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei cessati organi di amministrazione – Onere della prova a carico della curatela attrice (Artt. 2393 ss., 2486 c.c.; art. 146 legge fall.) In sede di azione di responsabilità spetta all’attore dedurre e provare la condotta illecita a fondamento delle proprie richieste risarcitorie e il nesso causale tra tale condotta ed un obiettivo pregiudizio per la società e/o i creditori. In tale direzione, a fini probatori non può escludersi certo il ricorso alla prova presuntiva, ma è da negarsi che essa possa riposare su di un generico richiamo ad un criterio di ragionevole probabilità, richiedendo piuttosto una seria verifica di congruità logica in relazione alla fattispecie concreta da esaminare. Società di capitali – Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei cessati organi di amministrazione ai sensi dell’art. 2486 c.c. – Responsabilità solidale degli ex amministratori. – Presupposti (Artt. 2486 c.c.; art. 146 legge fall.) In generale, il principio di solidarietà passiva tra condebitori vale ad escludere, nei confronti del creditore, ogni rilevanza al maggiore o minore grado di responsabilità dei soggetti convenuti, i quali, tuttavia, devono pur sempre essere autonomamente individuati come corresponsa­bili dello specifico danno lamentato in concreto, sulla base di una puntuale ricostruzione del nesso causale tra condotta ad essi personalmente attribuibile ed evento pregiudizievole denunciato. In questo senso, in sede di azione di responsabilità ex art. 2486 c.c., non può essere ritenuto come un “unico” fatto dannoso l’aggravamento del dissesto, di guisa che la deduzione e la prova di una pur minima incidenza “dannosa” della condotta di ciascun convenuto dovrebbe comportare automaticamente responsabilità per l’intero nei confronti del fallimento attore; bensì il ben diverso fenomeno del cagionamento del dissesto, al quale si ricollega l’incapacità della società fallita di far fronte alle proprie obbligazioni, in cui al danno conseguente a singole condotte di mala gestio viene inevitabilmente ad aggiungersi quello, certamente unitario, conseguente alla ovvia impossibilità di continuare utilmente [continua ..]


22 febbraio 2012 – Galioto, Giudice unico R.G. 92609/2009

Società in accomandita semplice – Diritto del socio accomandante alla consultazione dei libri sociali – Richiesta di ordine di esibizione dei libri contabili – Inammissibilità (Art. 2320 c.c.) Deve essere respinta la richiesta del socio accomandante dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della società partecipata, poiché ciascun socio accomandante gode già del diritto di consultazione previsto dall’art. 2320, co. 3, c.c., tutelabile anche in via cautelare, e perciò potrebbe di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione. (pfm)


17 febbraio 2012 – Riva Crugnola, Presidente, Mambriani, Relatore R.G. 80714/2009

Attività di direzione e coordinamento di società – Esercizio nell’esclusivo interesse della controllante – Effetti economicamente neutri verso il gruppo – Legittimità (Art. 2497 c.c.) Dalla previsione dell’art. 2497 è possibile desumere la liceità di ogni operazione compiuta nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento che sia economicamente neutra per la controllata, cioè o non dannosa o dannosa quando il danno sia compensato da vantaggi di gruppo o eliso da specifiche operazioni di segno opposto. Pertanto, deve ritenersi legittimo il comportamento della controllante che agisca anche nel proprio esclusivo interesse. Attività di direzione e coordinamento di società – Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Presupposti (Art. 2497 c.c.) Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) l’antigiuridicità della condotta, cioè dell’esercizio di quell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) l’evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) il nesso di causalità tra condotta ed evento. Attività di direzione e coordinamento di società – Pretesa mancata distribuzione di utili – Rilevanza per eventuale abuso di maggioranza (Art. 2497 c.c.) Poiché la decisione sulla distribuzione degli utili spetta in via esclusiva all’assemblea della società, il socio di minoranza non può lamentare come illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento o come autonoma voce di danno la mancata distribuzione degli utili, rilevando tale condotta solo ai sensi dell’art. 2377 c.c., qualora vi siano i presupposti del­l’abu­so di maggioranza. (pfm)


19 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente-relatore R.G. 63427/2010

Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. – Legittimazione attiva della società – Sussistenza (Art. 2476 c.c.) La legittimazione del socio a promuovere l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori di società a responsabilità limitata, espressamente prevista dall’art. 2476, comma 3°, c.c., non esclude che pari legittimazione debba essere riconosciuta anche in capo alla società, la quale è titolare del diritto al risarcimento del danno e, come tale, secondo il disposto del­l’art. 24 Cost., è senz’altro abilitata a farlo valere in giudizio e non solo (come previsto testualmente dall’art. 2476, comma 5°, c.c.) a farne oggetto di rinuncia o transazione. Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. – Danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla società dalla condotta illecita dell’amministratore in punto di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali – Criteri di quantificazione (Art. 2476 c.c.) Nell’ipotesi in cui l’amministratore di una società abbia commesso illeciti, anche penalmente rilevanti, in tema di tenuta della contabilità e di adempimenti fiscali, che abbiano dato luogo all’irrogazione di sanzioni a carico della società, egli è responsabile sia del danno patrimoniale arrecato all’ente, consistente negli esborsi da questo effettuati nei confronti dell’Am­ministrazione finanziaria per il pagamento delle sanzioni e nelle spese sostenute per la difesa tecnica, sia del danno non patrimoniale derivante dalle conseguenze pregiudizievoli in tema di reputazione, credibilità e immagine dell’ente medesimo; danno, quest’ultimo, che può essere quantificato in via equitativa, considerando tutti gli elementi di fatto del caso concreto. (av)


13 dicembre 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 7765/2009

Società di capitali – Responsabilità solidale dell’intermediario finanziario per i danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario incaricato – Irrilevanza delle modalità di consegna delle somme al promotore finanziario (Art. 31 d.lgs. n. 58/1998, artt. 1228 e 2049 c.c.) In caso di indebita appropriazione di somme da parte del promotore finanziario, la mera allegazione che i clienti abbiano consegnato dette somme al promotore finanziario con modalità differenti da quelle previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (i) non è idonea a far venir meno il nesso di causalità esistente tra la condotta del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito, (ii) né può essere invocata dall’intermediario al fine di escludere tout court la propria responsabilità solidale ex art. 31, comma 3 D.lgs. 58/1998 ovvero di ridurre l’ammontare del risarcimento da esso dovuto. Ciò in quanto la disciplina legale e regolamentare relativa alle modalità di corresponsione al promotore finanziario del­l’equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati è diretta a porre regole di condotta in capo al promotore finanziario a tutela degli interessi del risparmiatore e non costituisce, invece, fonte di un onere di diligenza a carico del cliente tale da comportare un addebito di colpa concorrente o esclusiva in capo a quest’ultimo. (mb)


12 dicembre 2011 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 39525/2008

Società di capitali – Amministratore di fatto – Onere della prova (Artt. 2392 ss. c.c.) Chi invoca la responsabilità di un amministratore occulto ha l’onere di provare l’assunzione di fatto della funzione di amministratore da parte del medesimo in virtù dell’esercizio di un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dall’unicità dello scopo nonché tipici, vale a dire (i) atti giustificati dal potere di iniziativa proprio di chi governa la società in vista del suo funzionamento (es. convocazione assemblea) ovvero (ii) atti diretti al conseguimento dell’oggetto sociale ovvero (iii) atti di esecuzione delle delibere assembleari; tale prova è più onerosa quando nella società è presente un amministratore di diritto che abbia realmente assunto ed esercitato i poteri amministrativi propri della carica. (mb)


11 luglio 2011 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 4456/2010