TRIBUNALE DI MILANO, 14 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore
R.G. 64562/2009
TRIBUNALE DI MILANO, 7 maggio 2012 – Riva Crugnola Presidente – Galioto Relatore
R.G. 16822/2009
TRIBUNALE DI MILANO, 7 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Galioto relatore
R.G. 84713/2009
TRIBUNALE DI MILANO, 4 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore
R.G. 29146/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 20 aprile 2012 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore
R.G. 17463/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 4 aprile 2012 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore
R.G. 23397/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 20 marzo 2012 – Perozziello Presidente – Dal Moro Relatore
R.G. 53629/2009
TRIBUNALE DI MILANO, 14 marzo 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore
R.G. 38539/2007
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14 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore R.G. 64562/2009 - 7 maggio 2012 – Riva Crugnola Presidente – Galioto Relatore R.G. 16822/2009 - 7 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Galioto relatore R.G. 84713/2009 - 4 maggio 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore R.G. 29146/2010 - 20 aprile 2012 – Perozziello Presidente – Galioto Relatore R.G. 17463/2010 - 4 aprile 2012 – Riva Crugnola Presidente – Consolandi Relatore R.G. 23397/2010 - 20 marzo 2012 – Perozziello Presidente – Dal Moro Relatore R.G. 53629/2009 - 14 marzo 2012 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore R.G. 38539/2007
Società di capitali – Bilancio – Funzione informativa – Principio di chiarezza (Art. 2423 c.c.) Il principio di chiarezza è funzionale a che il bilancio svolga la sua funzione informativa. Società di capitali – Bilancio – Diritto di ispezione da parte del socio – Rapporto (Artt. 2423 e 2476 c.c.) Se il socio non è venuto in possesso di alcuna informazione rilevante a seguito dell’ispezione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., non è consentito desumere automaticamente e meccanicamente da tale mancanza di informazione la presenza di un vizio nel bilancio o la lesione del principio di chiarezza del bilancio. Società di capitali – Bilancio – Principio di chiarezza – Difetto – Onere della prova (Artt. 2423 e 2479-ter c.c.) L’onere di allegare e provare il difetto di chiarezza del bilancio incombe sul socio impugnante. (mm)
Società di capitali – Azione di risarcimento dei danni esercitata da un amministratore nei confronti degli altri amministratori – Clausola compromissoria – Cessazione dalla carica dell’amministratore – Irrilevanza (Art. 2043 c.c.) Qualora in ragione di una clausola compromissoria siano deferite alla cognizione degli arbitri le controversie proposte tra gli amministratori, la cessazione dalla carica dell’amministratore che agisce in via risarcitoria nei confronti degli altri non esclude, in assenza di diversa previsione, l’operatività della predetta clausola. (pfm)
Società a responsabilità limitata – Convocazione diretta dell’assemblea da parte dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale – Ammissibilità (Artt. 2479 e 2475 c.c.) Nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea ai sensi dell’art. 2479, comma 1, cod. civ. rientra altresì, per via di una interpretazione estensiva di tale norma, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti, essendo tale potere (i) connaturato allo status di soci di s.r.l. e alla centralità dei soci nei processi decisionali della società e (ii) interpretabile come potere concorrente e sussidiario a quello dell’organo amministrativo che eventualmente ometta di convocare l’assemblea richiesta dalla minoranza qualificata. D’altronde, il potere dei soci di convocazione diretta dell’assemblea non può essere negato per il fatto che alcune decisioni assembleari possono essere adottate solo previo intervento dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma cod. civ., che riserva all’organo amministrativo la competenza esclusiva relativamente alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione; la disposizione da ultimo citata può tutt’al più costituire l’unico limite al potere generalizzato dei soci fissato dall’art. 2479, comma 1, cod. civ. ma non rende inammissibile la convocazione diretta dell’assemblea effettuata dalla minoranza qualificata dei soci (mb).
Azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. – Quantificazione del danno secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare – Ammissibilità – Condizioni (Art. 146 legge fall.) Quando in sede fallimentare venga accertata la mancata tenuta della contabilità e non sia pertanto possibile ricostruire analiticamente le vicende che hanno interessato il patrimonio sociale, il danno oggetto dell’azione di responsabilità esercitata ex art. 146 legge fall. può essere quantificato secondo il criterio presuntivo ancorato alla differenza tra attivo e passivo. (av)
Società di capitali – Invalidità del bilancio – Interesse ad agire – Messa in liquidazione della società – Persiste (Art. 2377 c.c.) L’interesse per l’accertamento della nullità del bilancio per violazione del principio di chiarezza non viene meno per il fatto che la società sia stata messa in liquidazione. (pfm)
Società di capitali – Responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. – Presupposti (Art. 2394 c.c.) La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, sì come prevista dall’art. 2394 c.c., ha per presupposto l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; la relativa azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento delle loro pretese. In tal senso, il creditore che voglia agire in giudizio ai sensi e per gli effetti della predetta norma deve allegare sia i fatti integranti la violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale sia di aver accertato, anche tramite l’infruttuosa esecuzione, l’insolvenza della società debitrice. (av)
Società di capitali – Azione di responsabilità del singolo socio o terzo – Lesione del patrimonio sociale – Irrilevanza (Art. 2395 c.c.) Non integrando uno strumento a tutela del patrimonio sociale, la responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. implica l’accertamento di condotte illecite degli amministratori che abbiano cagionato un pregiudizio direttamente al diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo nell’espletamento dei compiti inerenti la loro carica, indipendentemente dagli effetti prodotti da tali condotte sul patrimonio della società. Società di capitali – Azione di responsabilità del singolo socio o terzo – Requisiti (Artt. 2043 e 2395 c.c.) La responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. presuppone che l’attore assolva all’onere probatorio con riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, cioè la condotta dolosa o colposa, il danno e il nesso causale tra la prima e il secondo. (mm)