TRIBUNALE DI MILANO, 24 settembre 2012 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 7382/2011
TRIBUNALE DI MILANO, 25 agosto 2012 – Perozziello, Presidente e Relatore
R.G. 58699/2011
TRIBUNALE DI MILANO, 25 agosto 2012 – Perozziello, Presidente e Relatore
R.G. 64957/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 22 agosto 2012 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore
R.G. 27598/2011
TRIBUNALE DI MILANO, 21 agosto 2012 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 62734/2010
TRIBUNALE DI MILANO, 30 giugno 2012 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 14808/2011
TRIBUNALE DI MILANO, 20 giugno 2012 – Riva Crugnola, Presidente Mambriani, Relatore R.G. 21195/2009
TRIBUNALE DI MILANO, 19 giugno 2012 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore – R.G. 57653/2010
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24 settembre 2012 – Perozziello, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 7382/2011 - 25 agosto 2012 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 58699/2011 - 25 agosto 2012 – Perozziello, Presidente e Relatore R.G. 64957/2010 - 22 agosto 2012 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore R.G. 27598/2011 - 21 agosto 2012 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 62734/2010 - 30 giugno 2012 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 14808/2011 - 20 giugno 2012 – Riva Crugnola, Presidente Mambriani, Relatore R.G. 21195/2009 - 19 giugno 2012 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore – R.G. 57653/2010
Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità verso gli amministratori – Legittimazione attiva – Terzo creditore – Insussistenza (Art. 2476 c.c.) La violazione dei doveri di amministrazione ex art. 2476 c.c. e il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale, sia in quanto riferita all’amministratore di diritto, sia in quanto riferita all’amministratore di fatto, non può essere fatta valere dal terzo creditore che è privo di legittimazione attiva rispetto a detta azione (pfm).
Società di capitali – Delibera assembleare di approvazione del bilancio – Clausola statutaria che prevede il quorum della metà del capitale sociale – Voto contrario del socio titolare della metà del capitale sociale – Approvazione – Non sussistenza (Art. 2423 c.c.) La clausola statutaria che preveda l’approvazione delle delibere assembleari “con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale” deve essere interpretata alla luce del principio di maggioranza, principio immanente di funzionamento di qualunque organismo societario. Non può pertanto ritenersi approvata una delibera assembleare, rispetto alla quale gli unici due soci, ciascuno titolare del 50% del capitale sociale, abbiano espresso l’uno voto a favore e l’altro voto contrario alla delibera (pfm).
Società di capitali – Delibera assembleare di approvazione del bilancio – Vizio di nullità – Clausola compromissoria – Inapplicabilità (Art. 2423 c.c.; art. 34 d.lgs. n. 5/2003) Società di capitali – Delibera assembleare – Condizioni di esistenza – Interesse del socio impugnante all’azione (Artt. 2423 ss. c.c.) È esclusa la deroga alla giurisdizione ordinaria a favore della competenza arbitrale laddove il giudizio verta sulla violazione di norme imperative poste a tutela della generalità dei terzi e come tali da ritenersi senz’altro estranee alla sfera di disponibilità delle parti cui l’art. 34 d.lgs. 5/03 condiziona la legittimità della previsione di clausole compromissorie. Deve reputarsi esistente una delibera di assemblea di approvazione del bilancio, che sia stata effettivamente celebrata e si sia conclusa con la proclamazione di un risultato e della quale sia stato redatto verbale, ancorché tale verbale sia privo della sottoscrizione del presidente e del segretario e non sia stato mai depositato al Registro delle Imprese. Qualora tale delibera non sia stata revocata e sia dunque suscettibile di sanatoria, sussiste un interesse del socio impugnante alla declaratoria di nullità (pfm).
Società di capitali – Amministratore di fatto – Applicazione delle norme in materia di responsabilità degli amministratori – Sussistenza di una clausola compromissoria avente ad oggetto anche le azioni di responsabilità – Applicabilità (Artt. 2392 ss. c.c.) Lo stabile inserimento nella struttura sociale di un soggetto che eserciti in via di fatto e senza una formale investitura la funzione gestoria comporta, in capo al medesimo soggetto, l’assunzione dei relativi obblighi e la soggezione alle norme di legge e di statuto. Conseguentemente, deve ritenersi che si applichino anche agli amministratori di fatto sia, in generale, la disciplina della responsabilità degli amministratori di società di capitali, sia, in particolare, gli effetti di una clausola statutaria compromissoria che preveda la devoluzione alla cognizione di un collegio arbitrale anche delle controversie promosse dalla società nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (av).
Società di persone – Recesso per giusta causa – Presupposti (Art. 2285 c.c.) In tema di rapporti societari, l’indagine circa la sussistenza della giusta causa di recesso ha ad oggetto l’altrui violazione di uno o più obblighi contrattuali, ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante. Conseguentemente, il recesso del socio di una società di persone può ritenersi sorretto da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente, irreparabilmente pregiudizievole del rapporto esistente tra le parti del rapporto societario (av). Nella decisione in epigrafe, il Tribunale ha fatto proprio il principio di diritto già espresso in questi termini da Cass. 1602/2000 (richiamata espressamente nella motivazione della sentenza).
Società di capitali – Delibera assembleare di approvazione del bilancio – Vizio di nullità – Clausola compromissoria – Applicabilità (Art. 2423 c.c.; art. 34 d.lgs. n. 5/2003) Poiché le delibere che violino il principio di chiarezza e precisione del bilancio sono sostanzialmente sanate dal decorso dei tre anni dall’iscrizione nel registro delle imprese e per questa via è dunque ammissibile che un bilancio nullo rimanga nel mondo giuridico, non si può affermare che tali delibere siano, come tali, non compromettibili in arbitri (mm).
Società di capitali – Valore probatorio delle appostazioni in bilancio (Artt. 2423 ss., 2730 e 2735 c.c.) Società di capitali – Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi della perdita del capitale sociale – Non corretta applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali (Art. 2486 c.c.) Poiché il bilancio costituisce comunicazioni sociale indifferentemente rivolta ai soci, ai creditori ed al pubblico, le appostazioni in bilancio hanno, nei confronti della società cui il bilancio è riferibile, al più valore probatorio di confessione stragiudiziale; pertanto, esse non hanno valore di prova legale o di presunzione iuris et de iure insuscettibile di smentita, ma solo di indizio liberamente apprezzabile dal giudice ai fini della decisione. Ne consegue che una determinata appostazione in bilancio può essere fatta valere a carico della società o dei suoi amministratori, ma, al tempo stesso, essi possono dare prova contraria in ordine all’insussistenza od alla diversa configurazione dei fatti che hanno giustificato l’inserimento di un valore in una determinata voce di bilancio e, quindi, alla scorrettezza di tale appostazione, con tutte le conseguenze giuridiche che la diversa e corretta appostazione può determinare. La differenza dei netti patrimoniali (vale a dire la differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui la condotta doverosa di messa in liquidazione della società avrebbe dovuto essere posta in essere ed il patrimonio netto della società al momento in cui la condotta doverosa è stata effettivamente realizzata od in cui, comunque, è stato dichiarato il fallimento) può essere considerata misura del danno effettivamente cagionato dall’illecita prosecuzione dell’attività sociale da parte degli amministratori dopo il verificarsi della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale soltanto qualora vengano scomputate le minusvalenze che comunque il patrimonio sociale avrebbe subito fisiologicamente per effetto della messa in liquidazione della società. (mb)