Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Palermo (di a cura di Valeria Bisignano, Giordano Bua, Ignazio Gabriele Gucciardo, Maria Vittoria Zammitti)


SOMMARIO:

TRIBUNALE DI PALERMO, 3 maggio 2018 Sezione V civile – Specializzata in materia di Impresa Ajello, Presidente – Turco, Giudice Estensore R.G. n. 11008/2014 - TRIBUNALE DI PALERMO, 7 maggio 2018 Sezione IV Civile e Fallimentare D'Antoni, Presidente – Maltese, Giudice estensore R.G. n. 11680/2017 - TRIBUNALE DI PALERMO, 12 marzo 2018 Sezione V Civile – Specializzata in materia di Impresa C. Ajello, Presidente – R. Monfredi, Giudice estensore R.G. n. 11680/2017 (decreto) - TRIBUNALE DI PALERMO, 22 maggio 2019 Sezione V civile – Specializzata in materia di impresa C. Ajello, Presidente – A. Illuminati – Giudice Relatore R.G. n. 138/2018 - TRIBUNALE DI PALERMO, 26 Febbraio 2019 Sezione V civile – Specializzata in materia di impresa C. Ajello, Presidente – C. Turco – Giudice Estensore R.G. n. 6230/2017 - TRIBUNALE DI PALERMO, 25 giugno 2018 Giudice del Registro delle Imprese R. Monfredi, Giudice R.G. V.G. n. 2654/2019


TRIBUNALE DI PALERMO, 3 maggio 2018 Sezione V civile – Specializzata in materia di Impresa Ajello, Presidente – Turco, Giudice Estensore R.G. n. 11008/2014

  Società per azioni – Diritto d’autore – Opere Collettive – Diritto morale d’au­tore – Diritto di utilizzazione economica (Artt. 3, 7 e 38 legge n. 633/1941)   I quotidiani, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte e coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato l’opera, costituiscono opere collettive ex art. 3 della legge n. 633/1941. In applicazione di tale legge, sarà pertanto riconosciuto il diritto morale d’autore in capo a colui che dirige e organizza l’opera complessivamente (art. 7 l. 633/1941); mentre il diritto di utilizzazione economica, nelle sue tante estrinsecazioni – compresa quella consistente nella vendita di spazi pubblicitari – spetterà esclusivamente all’editore dell’opera stessa ai sensi dell’art. 38 legge n. 633/1941. Quest’ultima norma riserva, inoltre, ai singoli collaboratori dell’opera collettiva il diritto di utilizzare la propria opera separatamente.   Società per azioni – Diritto d’autore – Violazione del diritto d’autore – Risarcimento del danno – Prova del danno (Art. 156-bis legge n. 633/1941; artt. 1226 e 2056 c.c.)   La prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a fronte di condotte lesive del diritto d’autore, lungi dal costituire danno in re ipsa, deve essere fornita da chi allega l’avvenuta lesione. Sul danneggiato grava, in particolare, l’onere di provare l’estensione del danno patito, non potendo venire in aiuto la disciplina di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. in relazione alla valutazione equitativa del danno. L’art. 1226 c.c. trova, invero, applicazione solo a condizione che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.


TRIBUNALE DI PALERMO, 7 maggio 2018 Sezione IV Civile e Fallimentare D'Antoni, Presidente – Maltese, Giudice estensore R.G. n. 11680/2017

Società a partecipazione pubblica – Fallibilità delle società per azioni a partecipazione pubblica – Fallibilità della società per azioni partecipata che rivesta la qualifica di organismo di diritto pubblico, ex art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163/2006 (Art. 1, r.d. 16 marzo, n. 267; art. 3, 26° comma, d.lgs. n. 163/2006)   Non impedisce la fallibilità di una società per azioni partecipata da enti pubblici il suo rivestire la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 26, d.lgs. 163/2006. Come anche ribadito da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 3196/2017), la nozione di organismo di diritto pubblico ha una valenza limitata e relativa, al fine di qualificare gli operatori al cospetto delle amministrazioni aggiudicatrici e non, invece, di impedire la fallibilità dell’ente.   Società a partecipazione pubblica – Fallibilità delle società per azioni a partecipazione pubblica – Impresa che svolge attività commerciale ex art. 2195 c.c. (Artt. 2082 e 2195 c.c.; art. 1 r.d. 16 marzo, n. 267)   Non esclude la fallibilità di una società partecipata da enti pubblici la circostanza per cui la stessa svolga un’attività diretta a soddisfare interessi generali aventi carattere non commerciale o industriale e, pertanto, sottratti al mercato ed alla concorrenza, né il fatto di operare in un settore non concorrenziale, prestando la propria attività esclusivamente in favore degli enti pubblici che la partecipano. La concorrenzialità riguarda il regime di mercato nell’ambito del quale l’impresa svolge la sua attività, mentre la commercialità è un carattere dell’attività di impresa (id est l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.); qualora l’attività possa definirsi di impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c. è irrilevante la circostanza che tale attività sia, in concreto, svolta in condizioni non concorrenziali. Non va confuso l’interesse pubblico perseguito dall’ente partecipante alla società con l’attività svolta dalla società partecipata che è e resta un’attività di prestazione di [continua ..]


TRIBUNALE DI PALERMO, 12 marzo 2018 Sezione V Civile – Specializzata in materia di Impresa C. Ajello, Presidente – R. Monfredi, Giudice estensore R.G. n. 11680/2017 (decreto)

Società di capitali – Annullamento delle delibere assembleari – Procedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari impugnate – Nozione di esecuzione (Artt. 2378, 3° comma, e 2479-ter, 4° comma, c.c.; artt. 34 e 35 d.lgs. n. 5/2003)   Nel procedimento cautelare diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari impugnate, ex art. 2378, comma 3, c.c. – ma applicabile altresì alle decisioni di s.r.l., in forza del richiamo contenuto nell’art. 2479-ter, comma 4, c.c. – il termine “esecuzione” non fa riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Considerato infatti che nelle controversie devolvibili in arbitrato societario, vale a dire quelle aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, gli arbitri hanno il potere di “disporre la sospensione del­l’efficacia della delibera”, una diversa interpretazione della nozione di esecuzione di cui all’art. 2378, 3° comma, c.c., finirebbe per restringere immotivatamente l’am­bito della tutela cautelare giudiziaria nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili.  Pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378, comma 3, c.c.


TRIBUNALE DI PALERMO, 22 maggio 2019 Sezione V civile – Specializzata in materia di impresa C. Ajello, Presidente – A. Illuminati – Giudice Relatore R.G. n. 138/2018

Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera assembleare – Sostituzione della delibera impugnata – Cessazione della materia del contendere (Artt. 2479-ter, 2479-ter, 4° comma e 2378, 8° comma, c.c.) In applicazione del principio espresso da Cass. civ., 16 marzo 2015, n. 5188, secondo cui “nel processo civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito (requisito oggettivo) e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (requisito soggettivo)”, la sostituzione, in pendenza del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare, della delibera impugnata con altra di identico contenuto (ex artt. 2378, 8° comma e 2479-ter, 4° comma, c.c.), fa venire meno l’attualità del periculum in mora sotteso all’esecuzione della stessa deliberazione sospesa e poi definitivamente venuta meno, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine al giudizio.  


TRIBUNALE DI PALERMO, 26 Febbraio 2019 Sezione V civile – Specializzata in materia di impresa C. Ajello, Presidente – C. Turco – Giudice Estensore R.G. n. 6230/2017

Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera assembleare – Sostituzione della delibera impugnata – Applicabilità – Interesse ad agire – Cessazione della materia del contendere (Artt. 2479-ter, 2479-ter, 4° comma, 2378 e 2378, 8° comma, c.c.)   Il disposto dell’art. 2377, comma 8, c.c., richiamato espressamente dall’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c., secondo cui non può pronunciarsi l’annullamento della delibera impugnata quando questa sia stata “sostituita da altra presa in conformità della legge e dello statuto”, non trova applicazione qualora la validità della delibera sostitutiva sia controversa tra le parti. Ove nel corso del giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento di una delibera assembleare, la società proceda alla sostituzione con un nuovo deliberato assembleare della precedente delibera che, pertanto, non troverà più alcuna esecuzione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio, venendo meno un concreto interesse ad agire in capo all’impugnante.  


TRIBUNALE DI PALERMO, 25 giugno 2018 Giudice del Registro delle Imprese R. Monfredi, Giudice R.G. V.G. n. 2654/2019