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TRIBUNALE DI ROMA, 10 dicembre 2017 Bernardo, Giudice designato R.G. n. 57619-1/2017 - TRIBUNALE DI ROMA, 7 agosto 2018 Cardinali, Presidente – Scerrato, Giudice – Bernardo, Giudice relatore R.G. n. 11589/2018 - TRIBUNALE DI ROMA, 25 settembre 2018 Cardinali, Presidente – Ruggiero, Giudice – Scerrato, Relatore R.G. n. 57033/2011 - TRIBUNALE DI ROMA, 22 ottobre 2018 Cardinali, Presidente – Scerrato, Giudice – Libri, Relatore R.G. n. 34592/2015 - TRIBUNALE DI ROMA, 5 febbraio 2019 Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Romano, Relatore R.G. n. 14377/2016 - TRIBUNALE DI ROMA, 1 marzo 2019 Curatola, Giudice Unico R.G. n. 71977/2013 - TRIBUNALE DI ROMA, 23 aprile 2019 Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Romano, Relatore R.G. n. 69543/2017 - TRIBUNALE DI ROMA, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, 21 maggio 2019 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. n. 6424/2016
Società – Società per azioni delibera assembleare di revoca di membro del consiglio di amministrazione – Vizi formali del procedimento – Impugnazione – Legittimazione (Artt. 2377 e 2379 c.c.) L’amministratore di società per azioni, può essere revocato dall’assemblea in qualsiasi momento e senza necessità di una giusta causa. Si ritiene che l’amministratore revocato mantenga la legittimazione ad impugnare la delibera non chiedendo di essere reintegrato e soltanto se la stessa è affetta da vizi procedimentali. Il principio è basato sul criterio della legalità societaria, ovvero sull’interesse generale ad una corretta gestione societaria. Se esiste un consiglio di amministrazione la legittimazione ad impugnare la delibera spetta al suddetto organo, e non al singolo membro, in quanto espressione del potere-dovere dell’organo gestorio di assicurare la legalità dell’attività sociale. (ic)
Società – Società a responsabilità limitata – Amministratore – Azione di responsabilità del terzo creditore sociale – Presupposti (Art. 2394 c.c.) Gli amministratori di società a responsabilità limitata rispondono, ex art. 2394 c.c., nei confronti del terzo creditore sociale quando il patrimonio della società è insufficiente a coprire il debito. La norma è basata sulla violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio, che deve rimanere integro; integrità intesa non materialmente ma in relazione al valore del patrimonio ed alla possibilità di essere monetizzato. Il termine “patrimonio” va inteso come sinonimo di garanzia patrimoniale. (ic)
Società – Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Diligenza nell’adempimento dei doveri – Violazione – Responsabilità – Azione sociale di responsabilità (Art. 2392 c.c.) Società – Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Amministratori non operativi – Insussistenza dell’obbligo di vigilanza – Responsabilità (Artt. 2381, 2392 c.c.) Società – Società di capitali – Società per azioni – Sindaci – Dovere di vigilanza – Violazione – Responsabilità – Presupposti (Artt. 2392, 2407 c.c.) Per gli amministratori di S.p.a. è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo quelle circostanze, oggettive e soggettive, che erano conosciute o conoscibili, con riferimento al momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società. È necessario distinguere, ai fini dell’accertamento della responsabilità gestoria, fra consiglieri muniti di delega (c.d. operativi) e consiglieri non operativi, i quali ultimi non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. L’accertamento della responsabilità dei sindaci per preteso omesso controllo presuppone necessariamente [continua ..]
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratore – Violazione obblighi connessi con la carica – Omessa convocazione assembleare su richiesta del socio – Diniego di accesso alla documentazione sociale – Conflitto d’interessi – Pregiudizio patrimoniale – Azione di responsabilità individuale del socio – Mancanza del quorum necessario alla richiesta di convocazione – Difetto di nesso causale tra violazioni e danno – Assenza di pregiudizio specifico diretto – Difetto di legittimazione (Artt. 2476 c.c.) L’azione individuale di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, 6° comma, c.c., spettante al socio per il risarcimento dei danni derivatigli per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori, rientra nello schema della responsabilità aquiliana. È onere del socio attore provare congiuntamente: (a) l’addebitabilità agli amministratori di condotte od omissioni dolose o colpose che violino gli obblighi specifici ed i doveri connessi con la carica; (b) il danno patrimoniale diretto subito; (c) il nesso eziologico tra addebiti e danno. L’azione individuale non è rimedio utilmente esperibile se il danno allegato costituisca il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, come nei casi di conflitto di interessi o concorrenza tra amministratore e società; di diminuito valore della partecipazione sociale del socio, poiché la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, il cui decremento è conseguenza solo indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore; di garanzie bancarie prestate dal socio in favore della società. L’omessa convocazione dell’assemblea richiesta dal socio titolare di una quota inferiore ad un terzo del capitale sociale della società a responsabilità limitata non è tutelabile con l’azione individuale di responsabilità sia per difetto genetico del quorum minimo richiesto dall’art. 2476, 1° comma, c.c., sia per ininfluenza funzionale sulla sfera patrimoniale del socio. La pretesa compromissione del diritto di accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, 2° comma, c.c., non è passibile di tutela con l’azione individuale in difetto di prova di [continua ..]
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Finanziamento soci – Postergazione – Presupposti – Effetti (Art. 2467 c.c.) Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Finanziamento soci – Postergazione – Onere della prova (Art. 2467 c.c.) S’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso, era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori. La postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori. È onere della parte che rileva il carattere postergato dei finanziamenti dimostrare la ricorrenza nella fattispecie degli elementi soggettivi ed oggettivi prima sommariamente descritti. (es)
Società – Società consortile – Consorzio con attività esterna – Responsabilità verso i terzi (Artt. 2615, 2615 ter c.c.) Società – Società consortile – Atto costitutivo – Principi fondamentali (Art. 2615 ter c.c.) Società – Società consortile a responsabilità limitata – Responsabilità per le obbligazioni sociali (Artt. 2462, 1° comma; 2615, 2° comma, c.c.) L’art. 2615 c.c. in tema di responsabilità verso terzi non appare riferibile al caso della società consortile, e ciò in ragione dell’esistenza dell’ulteriore previsione, avente natura speciale derogatoria, dettata dall’art. 2615 ter c.c., che estende anche alle società commerciali la possibilità di esercizio di attività consortile, prevedendo che la disciplina propria del modulo societario prescelto debba avere conseguente applicazione, a differenza del disposto dell’art. 2615 c.c., il quale appare utilizzabile per il caso in cui l’ente consortile non operi con la forma societaria. Nonostante la costituzione di società commerciali per il perseguimento delle finalità consortili (società-consorzio) legittimi l’introduzione nell’atto costitutivo di deroghe alla disciplina tipica di dette società, come consentito dall’art. 2615 ter c.c., tale deroga non può tuttavia comportare uno stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali prescelto. Principio fondamentale e inderogabile in tema di S.r.l. di tipo consortile è quello di cui all’art. 2462, 1° comma, c.c., a tenore del quale nella suddetta società, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la medesima con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell’art. 2615, 2° comma, c.c. che, in materia di consorzi con attività esterna, prevede per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati la responsabilità solidale di quest’ultimi con il fondo consortile. (mm)
Società – Società di persone – Socio d’opera – Apporto – Non capitalizzazione (Artt. 2263, 2282, 2286 e 2295 c.c.) Società – Società di persone – Conferimento d’opera – Effettiva formazione del capitale sociale – Incertezza (Artt. 2263, 2282, 2286 e 2295 c.c.) L’apporto del socio d’opera di una società di persone non deve essere capitalizzato atteso che tali conferimenti, pur costituendo entità utili per il perseguimento dell’oggetto sociale, non sono idonei alla garanzia dei creditori sociali in quanto, da un lato, la loro capitalizzazione falserebbe la redditività dell’impresa, e, dall’altro non garantirebbe l’eventuale soddisfacimento dei creditori sociali in caso di escussione del patrimonio data la loro insuscettibilità di espropriazione forzata. L’imputazione a patrimonio e non a capitale del conferimento d’opera è preferibile a causa dell’incertezza che caratterizza tale conferimento, sia sotto il profilo della sua corretta valutazione, che sotto il profilo della sua effettiva integrale esecuzione, in considerazione del legame con la persona del socio e con le sue vicende. L’incertezza che deriva da simili apporti li rende incompatibili con l’esigenza di effettiva formazione del capitale sociale, posto a tutela, non solo dei soci ma anche dei terzi ed in particolare dei creditori sociali. (mm)