Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di a cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone e Daniele Stanzione)


TRIBUNALE DI ROMA, 2 aprile 2012 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore

R.G. 64045/11

TRIBUNALE DI ROMA, 27 febbraio 2012 – Dell’Orfano Giudice Unico

RG 57166/11

TRIBUNALE DI ROMA, 1 febbraio 2012 – Romano Giudice Unico

RG 64045/11

TRIBUNALE DI ROMA, 24 novembre 2011 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore

R.G. 5036/11

TRIBUNALE DI ROMA, 8 novembre 2011 – Monsurrò Presidente – De Rosa Relatore

R.G. 1006/11

SOMMARIO:

2 aprile 2012 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore R.G. 64045/11 - 27 febbraio 2012 – Dell’Orfano Giudice Unico RG 57166/11 - 1 febbraio 2012 – Romano Giudice Unico RG 64045/11 - 24 novembre 2011 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore R.G. 5036/11 - 8 novembre 2011 – Monsurrò Presidente – De Rosa Relatore R.G. 1006/11


2 aprile 2012 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore R.G. 64045/11

Associazione non riconosciuta – Delibera invalida – Istanza sospensione ex art. 700 c.p.c. – Rigetto (Art. 23 c.c.; art. 700 c.p.c.) La reintegra degli organi dell’associazione rimossi e la pubblicazione dell’ordinanza non sono domande diverse dalla domanda di sospensione exart. 23, ma effetto automatico della sospensione e misure consequenziali all’accertamento dell’invalidità della delibera, da ottenere attraverso l’art. 23 e non anche ex art. 700 c.p.c. Associazione non riconosciuta – Delibera nulla – Procedimento ex art. 23 c.c. – Applicabilità (Art. 23 c.c.) Sostenere che il procedimento dell’art. 23 c.c. si applica alla sola ipotesi di annullabilità della delibera contrasta con la recente normativa in materia di invalidità delle delibere assembleari di società introdotta dalla riforma del 2003 ed applicabile anche alle associazioni (ic).


27 febbraio 2012 – Dell’Orfano Giudice Unico RG 57166/11

Società – Società in accomandita semplice – Clausola arbitrale – Difformità dal modello previsto dal d.lgs. n. 5/2003 – Inefficacia (art. 34, 2° comma, d lgs. n. 5/2003) La clausola arbitrale contenuta nell’atto costitutivo di società deve essere conforme al disposto dell’art. 34, 2° comma, d.lgs. n. 5/2003; in caso contrario la clausola va considerata inefficace. Società – Società in accomandita semplice – Liquidazione – Distribuzione annuale utili – Inapplicabilità (Art. 2633 c.c.) Alla società sciolta ed in liquidazione non sono applicabili norme ed istituti che presuppongono esercizio di attività, quale è la distribuzione annuale degli utili sociali. Società – Società in accomandita semplice – Liquidazione – Pagamento quote utili in corso liquidazione – Impossibilità (Art. 2633 c.c.) Non è consentito ai soci, in sede di liquidazione, ottenere l’attribuzione di beni della società, ovvero il pagamento di quota di utili, che costituisce comunque una forma di ripartizione dei beni sociali, se non dopo il pagamento delle passività. Ciò in quanto tutte le componenti del patrimonio hanno funzione di garanzia verso i creditori (ic).


1 febbraio 2012 – Romano Giudice Unico RG 64045/11

Partiti politici – Associazioni non riconosciute – Parificazione (Art. 36 c.c.) I partiti politici sono inquadrabili come associazioni non riconosciute, titolari di autonomi diritti ed obblighi verso i terzi, distinti ed autonomi da quelli degli associati. Associazioni non riconosciute – Delibere invalide – Impugnazione ex art. 23 c.c. – Analogia – Applicabilità (Art. 23 c.c.)  Alle associazioni non riconosciute va applicato per analogia il disposto dell’art. 23, primo comma, c.c., previsto per le associazioni riconosciute, in base al quale gli organi dell’Ente o qualunque associato può chiedere l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea e degli altri organi statutariamente previsti, contrarie alla legge, all’atto costitutivo ed allo statuto, Ciò al pari delle regole per l’impugnativa delle delibere di società di capitali previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. Associazioni non riconosciute – Delibere invalide – Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. – Difetto di residualità – Improponibilità (Art. 23 c.c.; art. 700 c.p.c.) L’esistenza, nel caso di impugnazioni di delibere delle associazioni non riconosciute, della specifica procedura cautelare dell’art. 23 c.c. inibisce, per difetto del carattere di sussidiarietà e residualità, il ricorso all’art. 700 c.p.c. Associazioni non riconosciute – Delibere invalide – Istanza cautelare ex art. 23 c.c. – Inesistenza del giudizio di merito – Improponibilità (Art. 23 c.c.; art. 669 ter c.p.c.) Il procedimento cautelare previsto dall’art. 23 c.c. è ammissibile a condizione che il richiedente abbia già iniziato un procedimento ordinario finalizzato all’impugnazione della delibera, non essendo applicabile il disposto dell’art. 669-ter c.p.c. (ic).


24 novembre 2011 – Raganelli Presidente – Cardinali Relatore R.G. 5036/11

Società di capitali in liquidazione – Sostituzione del liquidatore in caso di inerzia dell’assemblea – Applicabilità analogica dell’art. 2487, 2° comma, c.c. (Art. 2487 c.c.) Nel silenzio della legge si è ritenuto che, dovendosi assimilare la sostituzione del liquidatore alla nomina (essendo la sostituzione, in definitiva, pur sempre una nomina, ancorché successiva ad una precedente), se il liquidatore cessato o il collegio sindacale hanno provveduto a convocare l’assemblea per la sostituzione e quest’ultima non abbia provveduto nonostante la convocazione, devono trovare applicazione, evidentemente in via analogica, le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 2487 c.c. Invero, l’assimilazione delle due fattispecie (nomina e sostituzione) ai fini dell’attribuzione del potere sostitutivo al Tribunale, appare giustificata dall’esigenza, rinvenibile in entrambe, di assicurare lo svolgimento della fase di liquidazione.  Fallimento di società di capitali in liquidazione – Sostituzione del liquidatore in caso di inerzia dell’assemblea – Applicazione analogica dell’art. 2487, 2° comma, c.c. – Inammissibilità (Art. 2487 c.c.)  Nel caso di fallimento della società in liquidazione, l’esigenza di assicurare lo svolgimento dell’attività di liquidazione evidentemente non esiste, essendo tale attività sottratta agli organi sociali per essere affidata a quelli della procedura concorsuale, con la conseguenza che l’ap­plicazione analogica della norma di cui all’art. 2487, 2° comma, c.c. alle fattispecie di dimissioni del liquidatore non appare possibile (ds).


8 novembre 2011 – Monsurrò Presidente – De Rosa Relatore R.G. 1006/11
Fascicolo 2 - 2012