TRIBUNALE DI ROMA, 10 agosto 2016 – Romano, Giudice R.G. 40473/2016
TRIBUNALE DI ROMA, 6 settembre 2016 – Buonocore, Giudice Unico R.G. 51404-1/2016
TRIBUNALE DI ROMA, 6 febbraio 2017 Scerrato, Presidente – Buonocore, Giudice – Romano, Relatore R.G. 67099/2016
TRIBUNALE DI ROMA, 20 marzo 2017 Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Buonocore, Relatore R.G. 8677/2016
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10 agosto 2016 – Romano, Giudice R.G. 40473/2016 - 6 settembre 2016 – Buonocore, Giudice Unico R.G. 51404-1/2016 - 6 febbraio 2017 Scerrato, Presidente – Buonocore, Giudice – Romano, Relatore R.G. 67099/2016 - 20 marzo 2017 Mannino, Presidente – Cardinali, Giudice – Buonocore, Relatore R.G. 8677/2016
Società – Società di capitali – Esercizio cumulativo da parte del curatore fallimentare dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali – Prescrizione entro il termine più ampio per l’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c. – Termine iniziale di decorrenza dell’azione ex art. 2394 c.c. (Artt. 2394 e 2949 c.c.) Nell’ipotesi di esercizio cumulativo dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali, il curatore fallimentare può beneficiare del più ampio termine prescrizionale previsto per la seconda azione, attesa l’unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta. Il termine iniziale di prescrizione dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre dalla maturazione dell’oggettiva conoscibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio sociale, momento non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza, e per ciò ipoteticamente anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Società – Società di capitali – Determinazione del danno risarcibile ex art. 2394 c.c. – Coincidenza del danno, nella fase cautelare, con l’entità dei debiti ammessi al passivo della fallita (Art. 2394 c.c.) La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il noto criterio per la determinazione del danno ex art. 2394 c.c., corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare (criterio c.d. differenziale), può essere utilizzato unicamente come parametro per una liquidazione equitativa, purché l’attore, avendo allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a costituire causa del danno sofferto, indichi le ragioni che impediscono l’individuazione degli specifici effetti dannosi concretamente addebitabili alla condotta dell’amministratore considerato. Secondo il Tribunale, il criterio in questione può tuttavia essere opportunamente utilizzato nel giudizio cautelare strumentale alla futura sentenza di condanna laddove sia certa l’esistenza del danno cagionato dalla condotta inadempiente dell’amministratore ma non sia possibile quantificarlo in maniera precisa in assenza di un’istruttoria tecnica, attivabile compiutamente solo in [continua ..]
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità – Legittimazione attiva – Socio quale sostituto processuale – Società litisconsorte necessario – Socio receduto – Carenza legittimazione (Art. 2476 c.c.) La legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori spetta alla società e al singolo socio in qualità di sostituto processuale. La società deve essere, comunque, chiamata in causa e la qualità del socio deve rimanere in chi agisce per tutta la durata del giudizio. In caso di recesso, la legittimazione viene meno all’atto della conoscenza del recesso da parte della società. (ic)
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Aumento di capitale – Sottoscrizione – Conferimento mediante compensazione con altro credito – Liceità (Art. 2467 c.c.) L’obbligo del socio di conferire in denaro il valore delle azioni sottoscritte in sede di aumento del capitale sociale è configurato quale debito pecuniario, che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal socio nei confronti della società per un precedente finanziamento. Tale meccanismo non è contrario all’interesse della società dei terzi e non necessita di consenso da parte degli organi societari. (ic)