TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
ord. 7 novembre 2013 – Vannicelli, Giudice monocratico
R.G. 63299/2013
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
11 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente relatore
R.G. 21009/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 11 novembre 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Relatore
R.G. 59921/2010
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
21 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore
R.G. 30005/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
30 novembre 2013 – Galioto, Giudice monocratico
R.G. 77903/2013
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 3 dicembre 2013 – Mambriani, Giudice monocratico
R.G. 68957/2013
Articoli Correlati: tribunale di milano - srl - clausola compromissoria - deliberazioni assembleari - impugnazioni - bilancio - società di capitali - delibera assembleare - sussistenza - termini
7 novembre 2013 – Vannicelli, Giudice monocratico R.G. 63299/2013 - 11 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 21009/2012 - 11 novembre 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 59921/2010 - 21 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 30005/2012 - 30 novembre 2013 – Galioto, Giudice monocratico R.G. 77903/2013 - 3 dicembre 2013 – Mambriani, Giudice monocratico R.G. 68957/2013
Società a responsabilità limitata – Clausola compromissoria – Impugnazione delle deliberazioni assembleari – Efficacia (Art. 2383, 3° comma, c.c.; artt. 34, 35 e 36 d.lgs. n. 5/2003) La possibilità di rimettere ad un arbitrato anche non rituale le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari è riconosciuta in modo esplicito dalla legge, ex artt. 35, 5° comma, e 36, 1° comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. In tale contesto, il limite generale previsto dall’art. 34, 1° comma, dello stesso decreto legislativo, che limita la compromettibilità statutaria alle controversie relative al rapporto sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili, deve essere interpretato nel senso di escludere dall’area della compromettibilità solo le questioni relative ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Tra queste ultime non può essere annoverato l’interesse del socio di una società a responsabilità limitata a mantenere la propria partecipazione laddove la facoltà della maggioranza di escluderlo in presenza di specifiche ipotesi di giusta causa abbia formato oggetto di espressa pattuizione al momento della stipulazione dell’atto costitutivo. Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Ricorso cautelare ante causam all’Autorità giudiziaria per la sospensione delle decisioni dei soci viziate in presenza di una clausola compromissoria – Limiti di ammissibilità (Art. 35, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003; artt. 669-ter, 669-quinquies e 700 c.p.c.) L’art. 35, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003 è da ritenersi speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 669-quinquies c.p.c. e introduce una spartizione di poteri diacronica tra arbitri ed autorità giudiziaria tale per cui la cognizione cautelare in materia di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare impugnata appartiene in linea di principio ai primi allorché l’organo arbitrale si sia già costituito, residuando invece la competenza cautelare del giudice ordinario fino a quel momento, al fine di garantire la pienezza del diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante [continua ..]
Società a responsabilità limitata – Potere di avocazione ex art. 2479 c.c. e potere di convocazione diretta dell’assemblea sugli argomenti oggetto di avocazione (Artt. 2479 e 2479-bis c.c.) Nel potere dei soci di S.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre determinati argomenti alla decisione dei soci, attribuito dall’art. 2479 c.c. primo comma, va ricompreso altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale interpretazione estensiva è del tutto compatibile con la rilevanza centrale attribuita ai soci dalla disciplina delle S.r.l. e deve trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all’organo gestorio. A tal proposito, infatti, occorre rilevare, per un verso, che la norma di cui all’art. 2479 c.c. primo comma appare una norma di garanzia inderogabile, e, per altro verso, che il rinvio di cui al primo comma dell’art. 2479-bis c.c. all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” va riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini, etc.). Società a responsabilità limitata – Revocabilità in ogni tempo degli amministratori (Artt. 2383 e 1725 c.c.) Deve ritenersi ammissibile la revoca in ogni tempo degli amministratori di S.r.l.: quanto a quelli nominati per un periodo determinato, in via di applicazione analogica del principio di cui al terzo comma dell’art. 2383 cc, da ritenersi espressione di un principio generale, con diritto dell’amministratore revocato al risarcimento del danno in assenza di giusta causa; quanto a quelli nominati a tempo indeterminato, in via di applicazione della disciplina generale di cui all’art.1725 cc in tema di revoca del mandato oneroso, con diritto dell’amministratore revocato, in assenza di giusta causa, a un congruo preavviso, la cui omissione fa sorgere legittime pretese risarcitorie in capo al revocato (mb).
Società a responsabilità limitata – Diritti di controllo dei soci – Trasmissione del progetto di bilancio ai soci (Artt. 2478-bis, 2429 e 2476 c.c.) Il socio di s.r.l. non ha diritto alla trasmissione del progetto di bilancio in vista dell’assemblea di approvazione, avendo soltanto, ai sensi degli artt. 2478-bis, co. 1, e 2429, co. 3, c.c., il diritto di prenderne visione nella sede della società, presso la quale esso deve rimanere depositato nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino a quando non sia approvato. D’altronde, l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto del socio alla consultazione dei documenti amministrativi e contabili nel luogo dove la società li custodisce e non, invece, il diritto alla trasmissione dei medesimi. Né può risultare in alcun modo vincolante per il nuovo amministratore o il liquidatore la prassi, in precedenza seguita dall’organo amministrativo, di trasmettere informalmente ai soci lo stesso progetto di bilancio unitamente all’avviso di convocazione dell’assemblea. Società a responsabilità limitata – Determinazione del compenso dell’amministratore Quando lo statuto rimette all’assemblea la determinazione del compenso dell’amministratore e l’assemblea delibera di riconoscerlo in relazione ad uno specifico anno lavorativo, il compenso deliberato va qualificato come compenso annuale soggetto alla regola dell’invariabilità sino a diversa determinazione. Società a responsabilità limitata – Invalidità della delibera di approvazione del bilancio – Inammissibilità di una rettifica del bilancio invalido da parte del giudice (Artt. 2479-ter e 2434-bis c.c.) Quando dichiara la nullità od annulla la delibera di approvazione del bilancio, l’organo giudicante non può provvedere alla sua rettifica, spettando tale intervento correttivo alla società ex artt. 2479-ter ult. comma e 2434-bis ult. comma c.c. (mb).
Società di capitali – Liquidatori – Azione di responsabilità – Delibera assembleare – Presupposto processuale – Sussistenza – Termini (Artt. 2393 e 2489 c.c.) L’azione sociale di responsabilità nei confronti del liquidatore deve essere promossa a seguito di delibera dell’assemblea anche se la società è in liquidazione; tale delibera è presupposto processuale da verificarsi anche d’ufficio dal giudice, ed è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che definisce il giudizio. Società di capitali – Amministratori – Compenso – Determinazione (Artt. 2364 e 2389 c.c.) La pretesa di un amministratore di s.p.a. al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto sicché ove la natura di tale compenso non sia stata stabilita nell’atto costitutivo o dall’assemblea a norma degli artt. 2364 e 2389 cod. civ. può esserne chiesta al giudice la determinazione (mm).
Società di capitali – Libro dei soci – Obbligatorietà della annotazione del domicilio di tutti i soci – Implicita abrogazione – Diritto del socio di ricevere comunicazione dei dati di tutti i soci – Esclusione. (Art. 4 r.d. n. 239/1942, art. 2 legge n. 1064/1955, art. 5 legge n. 1745/1962) Alla luce della disciplina di protezione dei dati personali e della nuova disciplina del diritto societario devono ritenersi superate e implicitamente abrogate le disposizioni degli art. 4 r.d. n. 239 del 1942, art. 2 l. n. 1064 del 1955 e art. 5 l. n 1745 del 1962, che prescrivono l’obbligatorietà dell’annotazione nel libro soci del domicilio di tutti i soci di una società per azioni. Deve dunque essere respinta l’istanza proposta da alcuni soci di una società cooperativa volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di ricevere dalla società la comunicazione degli indirizzi di tutti i consociati, e dunque anche di coloro che non abbiano espresso il consenso al trattamento di tale informazione (pfm).