Il Tribunale di Bari è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa il ritardo nella convocazione dell’assemblea ordinaria che approva il bilancio e la conseguente delibera di approvazione. La ricorrente si era rivolta al tribunale contestando l’illegittimità della proroga del termine di centoventi giorni, di cui all’art. 2364, comma 2, codice civile. Tuttavia, sulla base del predetto dettato normativo, in cui è previsto che l’atto costitutivo possa stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, per la convocazione dell’assemblea che approvi il bilancio, la società resistente faceva rilevare il legittimo differimento del termine di convocazione dell’assemblea, giustificato da motivate “particolari esigenze”. Tale ultimo profilo relativo alle “particolari esigenze” si presenta strettamente connesso con il tema sulle conseguenze sostanziali della delibera assembleare, la cui validità è stata oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente. Sul punto, il giudice di merito è intervenuto chiarendo che la tardiva convocazione dell’assemblea non inficia la validità della delibera di approvazione del bilancio, essendo quest’ultimo un atto fondamentale per la vita della società e per il regolare svolgimento dell’attività sociale, che va comunque portato all’esame dell’assemblea. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto la tardiva convocazione dell’assemblea, entro il termine di 180 giorni, motivata dalla necessità di esprimere, all’interno del bilancio, una corretta valutazione della partecipazione della società controllata, escludendo che, in simili circostanze, le “particolari esigenze” debbano essere preventivamente predeterminate nell’atto costitutivo.
The Court of Bari was called to rule on the issue of the delay in convening the ordinary shareholders’ meeting to approve the annual report and the resulting resolution. The applicant had appealed to the court contesting the illegality of the extension of the 120-day time limit, referred to the 2nd paragraph of the article 2364, of the Italian Civil Code. However, the above mentioned law provides that the deed of the incorporation may set a longer deadline, not exceeding in any case six months, for the convocation of the shareholders’ meeting approving the annual report. On that basis, the resistant company pointed out the legitimate deferment of the deadline for the convocation of the shareholders’ meeting, justified by “special requirements”. This last profile relating to “special requirements” is closely linked to the issue of the substantial consequences of the shareholders’ resolution, the validity of which has been challenged by the appellant company. On this point, the trial judge decided that the late convening of the shareholders’ meeting does not invalidate the resolution approving the annual report, since the latter is considered a fundamental act for the continuity of the company and for its regular performance, which shall be brought before the shareholders’ meeting in any case. The Court also held that the late convening of the shareholders’ meeting, within 180 days, was motivated by the need to correctly assess t the subsidiary’s shareholding, excluding that, in such circumstances, the “special requirements” must be identified in advance in the bylaws.
Keywords: Companies – Limited Companies – Annual Report – Deed of Incorporation – Bylaws provisions – Ordinary Shareholders’ Meeting – Notice of Shareholders’ Meeting – Convening of Shareholders’ Meeting – Deferment of Shareholders’ Meeting – Late convening of a Shareholders’ Meeting – Deadline for convening a Shareholders’ Meeting to approve the annual report – Exceptions – Extension of the deadline – Approval of the annual report – Resolution of the Shareholders’ Meeting – Resolution approving the annual report – Invalidity of the resolution approving the Annual Report – Consequences of the Shareholders’ Meeting resolution – “Special Requirements” – Directors- Directors’ Responsibilities.
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1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali - 3.2. Segue: la dottrina - 4. Le conseguenze della convocazione tardiva dell’assemblea di approvazione del bilancio - 5. Il differimento del termine di approvazione del bilancio e la determinazione delle “particolari esigenze”, ex art. 2364, 2° comma, c.c. - NOTE
La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bari, nell’ordinanza di cui in commento, si è pronunciata sul tema relativo la convocazione tardiva dell’assemblea di approvazione del bilancio e la conseguente delibera assembleare. Le questioni principali, tuttavia, si fondano sulla (immotivata) convocazione tardiva dell’assemblea e sull’approvazione del bilancio oltre il termine di centoventi giorni. Tuttavia, se da un lato Denver Consulting s.r.l. contesta alla società resistente l’illegittima proroga del termine di cui all’art. 2364, 2° comma, c.c., ritenendo le ragioni (“particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”) avanzate dall’organo amministrativo inidonee a giustificare la dilazione, dall’altro lato la società convenuta, Editrice del Sud s.p.a., fa rilevare, a fondamento della propria istanza, che la legittimità della convocazione assembleare oltre il termine suindicato è fondata sulla necessità di attendere l’approvazione del bilancio della società controllata, al fine di una corretta valutazione del valore della partecipazione, motivando in questo caso la proroga sulla base delle cd. “particolari esigenze”. Ne consegue che oggetto di impugnazione è la delibera assembleare di approvazione del bilancio, di cui la parte ricorrente ne assume l’invalidità, in quanto, a suo dire, priva dei presupposti di cui all’art. 2364 c.c., quindi deliberata oltre il termine di “centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale” previsto per la convocazione dell’assemblea ordinaria ed in assenza delle “particolari esigenze” idonee a giustificare la (suddetta) proroga.
L’ordinanza in commento affronta, su tutte, una tematica di particolare importanza, che riguarda vari aspetti strettamente connessi tra loro. Il primo, su cui dottrina e giurisprudenza si sono più volte interrogati, ammettendone pacificamente la validità, attiene alla convocazione tardiva dell’assemblea ed agli effetti della deliberazione di approvazione del bilancio oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2364 c.c. Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 2377 e ss. e dell’art. 2364 c.c., infatti, apparrebbe chiara quale conseguenza giuridica sia da attribuire alla delibera di approvazione di bilancio avvenuta oltre il termine di cui all’art. 2364 c.c., risultando necessario, a questo punto, riflettere sulla intentio legis della norma, e concentrandosi maggiormente sulla ratio dello stesso art. 2364 c.c., alla luce dell’importanza che l’approvazione del bilancio d’esercizio riveste per la vita sociale. Tuttavia, il tema relativo alle conseguenze della delibera di approvazione del bilancio assunta oltre il termine di centoventi o di centottanta giorni (in presenza di “particolari esigenze” che lo richiedano) deve essere affrontato anche alla luce degli interessi dei soci e dei terzi, i quali potrebbero essere i destinatari degli effetti negativi dell’invalidità della predetta delibera. L’ordinanza in oggetto offre, poi, un ulteriore spunto di riflessione, ad oggi ancora controverso, che riguarda l’interpretazione dell’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 2364 c.c. in ordine alle “particolari esigenze”. Infatti, attraverso un’interpretazione letterale della suddetta norma si rileva una sostanziale attenuazione al principio ordinario (in tema di società di capitali) secondo cui l’assemblea che approva il bilancio dev’essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ammettendosi espressamente, all’ultimo capoverso, una deroga che giustifica la proroga del suddetto termine, al ricorrere di “particolari esigenze”. Proprio sulla sussistenza delle “particolari esigenze” (e sulla sua definizione in concreto), dottrina e giurisprudenza hanno manifestato le [continua ..]
3.1. La giurisprudenza Il commento dell’ordinanza di cui in oggetto mira, come detto, ad approfondire le questioni relative alla proroga del termine di approvazione del bilancio di esercizio, alle “particolari esigenze” (così come previste ai sensi dell’art. 2364, 2° comma, c.c.) ed alle conseguenze che derivano in ordine alla relativa delibera assunta, nonché all’operato degli amministratori che intendono avvalersi della proroga dei termini di convocazione dell’assemblea e di approvazione del bilancio. Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogati sulla corretta interpretazione del dato letterale, non privo di ampi spunti di riflessione. Una delle questioni oggetto di dibattito ermeneutico ha riguardato la possibilità o meno di ritenere legittima ed efficace la clausola statutaria che richiamasse espressamente l’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 2364 c.c., assumendo la possibilità di prorogare il termine di convocazione dell’assemblea al ricorrere di “particolari esigenze”, non specificatamente e dettagliatamente indicate. Secondo un primo orientamento, infatti, la clausola che rende ammissibile la proroga a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio della convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio risulta correttamente formulata con la semplice riproduzione dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c. A tal riguardo, i sostenitori di tale tesi hanno ritenuto che il legislatore, nel far riferimento alle “particolari esigenze”, abbia voluto escludere una predeterminazione aprioristica legata ad un’elencazione esauriente delle esigenze che giustificassero la proroga, lasciando spazio agli innumerevoli fattori che possono influenzare (occasionalmente) la vita sociale [1]. Tale filone giurisprudenziale ha, pertanto, interpretato la terminologia usata dal legislatore nella redazione dell’ultimo capoverso dell’art. 2364 c.c. in modo ampio ed elastico, tale da ricomprendere, tra le “particolari esigenze”, sia situazioni oggettive (attinenti alla natura e all’ambiente) che soggettive (riferite alla struttura sociale), escludendo che tali esigenze venissero predefinite nello statuto, in assenza di siffatte specificazioni rinvenibili nel disposto normativo [2]. La tendenza generalizzata presso la giurisprudenza [continua ..]
L’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 2364 c.c., che consente la proroga del termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio fino a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, laddove ricorrano “particolari esigenze”, è stato oggetto anche di dibattito dottrinale. Innanzitutto, è bene chiarire che la convocazione annuale dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è un requisito fondamentale per la continuità della vita sociale, in un’ottica non solo retrospettiva, ma anche prospettica; essa, infatti, rappresenta il minimum di operatività dell’assemblea stessa. Pertanto, anche una società che non pone in essere alcun atto di gestione e che si trovi in uno stato di inoperatività è chiamata almeno una volta l’anno ad approvare il bilancio d’esercizio, e nessuna deroga è prevista al riguardo. Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza (come si è avuto modo di notare nel precedente paragrafo), ripercorrendo le correnti di pensiero degli ultimi anni che si interrogavano sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c., relativamente all’inciso delle “particolari esigenze”, hanno constatato che le riflessioni sul punto possano essere ricondotte a due orientamenti: il primo ritiene che lo statuto possa limitarsi a replicare pedissequamente l’ultimo capoverso del 2° comma dell’art. 2364 c.c., il secondo, invece, considera necessaria l’esplicita formulazione delle “particolari esigenze” idonee a giustificare, ab origine, la proroga del termine di cui al 1° comma dell’art. 2364 c.c. [12]. Sulla scia di tale ultimo orientamento, taluni sostengono che le “particolari esigenze” che rilevano al fine di legittimare l’esercizio della facoltà di differimento siano solo quelle di carattere “strutturale” (cd. “soggettive”), altri, tuttavia, ricomprendono anche quelle di natura “ambientale o amministrativa” (c.d. “oggettive”) [13]. Quindi, se da un lato vi è una parte della dottrina restia a riconoscere piena efficacia e validità alla clausola statutaria meramente riproduttiva del disposto finale dell’art. 2364 c.c., ritenendo che la stessa clausola, [continua ..]
In ordine alle conseguenze sul ritardo nella convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio, la soluzione accolta dal Tribunale di Bari si pone in linea con l’indirizzo dominante seguito sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui la violazione del termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio non costituisce motivo di invalidità della delibera [21]. L’effetto che derivi dall’approvazione tardiva del bilancio, infatti, in difetto di espressa disposizione, non può essere quello di invalidare la delibera, in quanto, sebbene la norma richieda una tempestiva convocazione, il mancato rispetto del termine non fa venir meno la necessità che l’assemblea possa operare validamente, anche in ritardo; la ratio di tale principio risiede nell’esigenza di impedire un aggravamento della situazione gestoria e della posizione dei soci, essendo il bilancio atto fondamentale per la vita sociale e per il regolare svolgimento della società, che, per tali motivi, deve essere necessariamente sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci [22]. La soluzione adottata impone la preminenza della continuità dell’organizzazione sul dato formale, sottolineando l’importanza che il bilancio riveste nella vita di una società [23]. Il bilancio è un atto fondamentale (tanto per i soci quanto per i terzi) che fotografa la situazione economica e finanziaria della società e la sua approvazione (anche oltre il termine) è un presupposto indispensabile per una serie di fattori (ad esempio per la distribuzione degli utili o per il pubblico degli investitori che valutano la convenienza economica dell’investimento). Ove si ritenesse l’invalidità della delibera assunta in ritardo, non sarebbe possibile adottarne una successiva; si finirebbe, allora, non solo per svantaggiare i singoli soci, ma soprattutto per svuotare di contenuto lo stesso art. 2364 c.c. ed andare oltre il dettato normativo. Il mancato rispetto del predetto termine, infatti, non fa venir meno l’obbligo di redazione del bilancio, né di convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso, in quanto non costituisce una violazione della funzione informativa resa in favore dei soci, comportando, eventualmente, una condotta contra legem degli [continua ..]
In relazione a quanto disposto dal 2° comma dell’art. 2364 c.c., riguardo al termine stabilito per la convocazione dell’assemblea ordinaria che delibera l’approvazione del bilancio, va, innanzitutto, rilevato che non si tratta di un termine per l’adozione della delibera assembleare, ma, appunto, per la convocazione dell’assemblea stessa. Motivo per cui, il ritardo non può essere imputato all’approvazione del bilancio, bensì alla convocazione dell’assemblea, chiamata ad approvare il bilancio. Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Bari, rigettando il primo motivo di impugnazione relativo alla tardiva convocazione dell’assemblea, ha assolto ad una funzione di conformità dello statuto alla legge, non potendo, invero, non indagare quale fossero le cause che giustificassero il differimento del termine di approvazione del bilancio. Considerata, pertanto, l’importanza che le “particolari esigenze” rivestono nella vita societaria per la loro attitudine a tradursi in un allungamento dello spazio temporale intercorrente tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio, il Tribunale, nella fattispecie, è stato chiamato a verificare la legittimità della loro motivazione in ragione “della necessità di approfondire la valutazione di importanti poste del bilancio 2017”, trovando conforto nell’esigenza di attendere l’approvazione del bilancio della società controllata per la corretta valutazione del valore della partecipazione, senza che ciò si traducesse nella lesione di interessi interni (dei soci e della società) ed esterni (dei terzi). Infatti, la ratio del disposto normativo dell’art. 2364 c.c., secondo cui “l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale”, va rintracciata nell’interesse dei soci e dei terzi di venire tempestivamente a conoscenza delle vicende che più incidono sulla vita sociale, mediante l’esame della documentazione contabile, del bilancio e delle relazioni degli organi sociali, in un’ottica non solo retrospettiva ma anche prospettica [27]. Data l’importanza che tale informazione assume per le sorti sociali, va senz’altro privilegiata la tempestività della sua [continua ..]