<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Persona giuridica amministratore di una s.r.l.: profili di responsabilità (di Pier Paolo Picarelli)


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Tribunale di Milano, Sez. imprese, 27 marzo 2017 – Riva Crugnola Presidente – Vannicelli Estensore – Exemplum s.r.l. in liquidazione c. M.M.   Società – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Amministratore persona giuridica – Ammissibilità – Responsabilità dell’ammi­nistra­tore – Responsabilità solidale – Sussistenza (Artt. 1411 e 2476 c.c.; art. 5 d.lgs. n. 240/1991)   Nella società amministrata da un’altra società, la società-amministratore e la persona da essa designata al compimento degli atti amministrativi sono soggetti a responsabilità solidale per gli atti posti in essere nello svolgimento del­l’in­carico. (1)      REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dr.ssa Elena Riva Crugnola  Presidente dr.ssa Marianna Galioto   giudice dott. Guido Vannicelli   giudice relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 33899/2014 R.g. promossa da EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (c.f. 04942840960), elettivamente domiciliata in Milano, via Mauro Macchi 27, presso il procuratore e difensore avv. Gianfranco BENVENUTO attrice contro Marinella MARINELLI (c.f. MRNMNL64P52D869X), elettivamente domiciliata in Magenta (MI), via Mazenta 19, presso il procuratore e difensore avv. Luca Piero CASTIGLIONI convenuta CONCLUSIONI Per la EXEMPLUM S.R.L. in liquidazione coatta amministrativa: Piaccia al tribunale Ill.mo, contrariis reiectis previo accertamento delle responsabilità dedotte in capo alla Dott.ssa Marinella Marinelli e del danno provocato all’attore, già quantificato in atti nella misura di € 2.310.000,00 pari alla dispersione del patrimonio sociale, ovvero pari ad € 1.869.594,86 pari alla somma delle insinuazioni ammesse allo stato passivo, condannare la convenuta al pagamento fino alla concorrenza di € 350.000,00 o a quell’altro minor importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche con valutazione equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese e competenze di lite. Per MARINELLA MARINELLI: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così GIUDICARE IN VIA PRELIMINARE: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla dott.ssa Marinella Marinelli per i motivi illustrati in narrativa o per qualsiasi diverso motivo che dovesse essere ravvisato in atti dall’ill.mo Tribunale adito, con conseguente rigetto delle domande avversarie; In subordine al [continua..]
SOMMARIO:

1. Il fatto - 2. Un lungo percorso - 3. La configurazione di una responsabilità solidale - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Il fatto

Nella fattispecie concreta la società capogruppo M. A. s.p.a. aveva designato la sua controllata A. s.r.l. alla carica di amministratore unico di un’altra controllata: la E. s.r.l. La controversia scaturiva dall’originaria azione del fallimento della E. s.r.l., poi attratto dalla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore per la causazione di un danno che ha condotto alla dispersione del patrimonio sociale della E. s.r.l. Unica convenuta in giudizio era la sig.ra M.M., coamministratore di A. s.r.l., nel­l’in­teresse della quale avrebbe compiuto gli atti da cui sarebbe derivato il pregiudizio oggetto di causa. La principale eccezione della parte convenuta consisteva nella negazione della titolarità, in capo a se stessa, della situazione giuridica soggettiva dedotta dall’attrice, ritenendo che la responsabilità dovesse essere imputata alla A. s.r.l. in quanto amministratore unico, mentre la sig.ra M.M. sarebbe stata una mera delegata al compimento di singoli atti riguardanti la E. s.r.l. Tuttavia l’attore produceva in giudizio un atto iscritto nel Registro delle imprese nel quale si leggeva che: “la persona designata dalla società-amministratore A. s.r.l. affinché eserciti le funzioni di amministrazione della società E. s.r.l. è la sig.ra M.M. (…) che nella società A. s.r.l. ricopre la carica di amministratore”.


2. Un lungo percorso

Volendo ripercorrere e approfondire l’iter interpretativo e normativo dal quale è scaturita la presente decisione è necessario partire dall’originario e predominante orientamento dottrinale che negava la possibilità per una persona giuridica di ricoprire la carica di amministratore di una società [1]. Tale posizione veniva argomentata avendo come riferimento la disciplina della società per azioni e aveva a suo fondamento tre motivazioni. In primo luogo si eccepiva l’incom­pa­tibilità tra la nomina di una società ad amministratore di un’altra e il dettato del­l’art. 2383, 3° comma, c.c. laddove prevede che gli amministratori siano revocabili in ogni tempo dall’assemblea. Nel caso di una società-amministratore, la facoltà di designare la persona fisica fattivamente destinata a compiere gli atti connessi con la carica sarebbe di fatto rimessa all’assem­blea della società amministrante, ovvero all’organo am­ministrativo di questa. Di conse­guenza l’assemblea della società amministrata, pur mantenendo la facoltà di revocare la società amministrante e in tal senso preservando intatte le prerogative fissate dalla norma, perderebbe quel legame diretto con il soggetto fisico incaricato della gestione sociale. La dottrina in commento, infatti, interpretava la disciplina codicistica configurando il potere di revoca dell’amministratore quale esclusivo appannaggio dell’assemblea della società amministrata, la quale risulterebbe unica depositaria delle sorti dell’or­gano di gestione. In siffatto contesto, la pro­venienza dell’amministratore da un soggetto giuridico esterno, in grado anch’esso di revocarlo, potrebbe privare l’ammini­stra­tore dell’imparzialità necessaria a porre in essere una gestione nell’esclusivo interesse comune dei soci [2]. In seconda battuta l’orientamento considerato riteneva che l’art. 2383, 1° comma, c.c. rappresentasse un ulteriore limite, in quanto è previsto che la nomina degli amministratori spetta all’assemblea dei soci, con le uniche eccezioni degli artt. 2458 e 2459 c.c., i quali prima della riforma del 2003 conferivano allo Stato e agli enti pubblici la facoltà di nominare amministratori e sindaci delle società da essi partecipate o [continua ..]


3. La configurazione di una responsabilità solidale

La sentenza in commento, riguarda una s.r.l. che ha ricoperto la carica di amministratore in un’altra s.r.l. Il Tribunale di Milano riprende il precedente pronunciamento del 2012 e ritiene ammissibile la circostanza che una società di capitali sia amministratore di un’altra società di capitali. Di più, dal caso di specie emerge come tale situazione fosse stata puntualmente pubblicizzata presso il Registro delle Imprese, mediante la registrazione di un atto dal quale risultava la designazione della persona fisica incaricata dell’esercizio concreto delle funzioni di amministratore. Di conseguenza la sentenza non si presenta in sé innovativa sul profilo dell’aper­tura alla persona giuridica amministratore di società, quanto per l’accento posto sui profili di responsabilità che coinvolgono sia detta persona giuridica che il proprio rappresentante preposto all’esecuzione degli atti di amministrazione. Per ciò che attiene alla posizione di quest’ultimo, applicando in via analogica la disciplina del G.E.I.E., il Tribunale ha stabilito che costui assuma gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti per gli amministratori persone fisiche, seppure in via solidale con la persona giuridica amministratore. Tale ultimo profilo, tuttavia, non ha avuto un seguito concreto nella controversia in commento, poiché solo la persona fisica incaricata è stata convenuta in giudizio e non anche la società-amministratore. Ad ogni modo ha ritenuto il Tribunale che il rappresentante designato dalla società-amministratore sia soggetto alle norme in tema di responsabilità contrattuale degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., avendo di conseguenza l’obbligo di gestire con diligenza professionale la società amministrata ai sensi dell’art. 1411, 2° comma, c.c., in virtù del contratto di mandato di fatto stipulato in favore di essa, che lo pone in una posizione di garanzia a cui corrisponde una responsabilità contrattuale. Nonostante la fattispecie concreta fosse riferibile a dinamiche interne a un gruppo di società, il Tribunale di Milano non ha preso in considerazione l’alternativa tra il regime di responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e la responsabilità da attività di direzione e coordinamento ai sensi [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

È stato prospettato che la nomina di un amministratore persona giuridica possa rivelarsi vantaggiosa per la società amministrata, immaginando la nascita di società dedite proprio a fornire un servizio di amministrazione a favore di altre, dotandosi del necessario know-how e delle risorse professionali e tecnologiche utili a tale scopo, sulla scorta di quanto avvenuto da tempo con le società specializzate nella produzione di servizi di controllo contabile. Con aderenza alla presente fattispecie, la dottrina ha peraltro rinvenuto una giustificazione alla nomina dell’amministratore persona giu­ridica nella necessità della capogruppo di assumere essa stessa la carica di amministratore delle proprie controllate al fine di ridurre i costi e neutralizzare il rischio di dover risarcire i danni al soggetto designato qualora si vedesse costretta a revocarlo senza giusta causa, in quanto insoddisfatta del­l’attuazione data alle direttive impartite, ov­vero in conseguenza delle mutate politiche interne al gruppo [44]. Tuttavia gli esempi forniti dall’esperienza conducono a considerazioni meno ottimistiche e la sentenza in commento è emblematica dei risvolti più problematici cui può condurre la possibilità di nominare una società di capitali quale amministratore di un’altra società. Infatti il caso di specie ha ad oggetto le vicende svoltesi all’interno di un gruppo, nel quale M. A. s.p.a. (capogruppo) deteneva il controllo totalitario sia di A. s.r.l., sia di E. s.r.l. In aggiunta, come anticipato nell’introduzione, A. s.r.l. era stata nominata amministratore di E. s.r.l. Nella cornice di un simile assetto la convenuta sig.ra M.M., dipendente della capogruppo, rivestiva il ruolo di coamministratore della A. s.r.l., incarico al quale sommava la designazione, da parte della stessa A. s.r.l., a soggetto delegato a compiere gli atti di amministrazione in E. s.r.l. con tanto di annotazione della nomina presso il Registro delle Imprese. Nel lasso temporale considerato e all’interno del medesimo gruppo societario la convenuta intratteneva un rapporto di subordinazione con la capogruppo mentre, almeno in apparenza, disponeva di consistenti poteri gestori nei confronti delle controllate. Da quanto si apprende dalla lettura della sentenza, la sig.ra M.M. non ha tardato a difendersi asserendo di aver operato quale semplice [continua ..]


NOTE