<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. e di s.r.l. (di Salvatore De Vitis)


SOMMARIO:

1.  Il problema - 2.  Il sistema dei rinvii nelle norme riguardanti la prescrizione dell’azione nei confronti dell’organo di controllo delle s.p.a. e delle s.r.l. - 3.  La natura del termine - 4.  La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.p.a. - 5.  La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.r.l. - NOTE


1.  Il problema

Alcune sentenze, più o meno recenti 1, hanno posto in luce un tema, quello della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità dei sindaci di s.p.a. e di s.r.l. 2, sul quale il legislatore della riforma societaria è intervenuto attraverso una serie di rinvii che, almeno prima facie, sembrerebbero avere come scopo ultimo quello di uniformare siffatta disciplina a quella prevista per gli amministratori di s.p.a. Tema questo, ad onor del vero, scarsamente indagato dalla dottrina, nonostante i notevoli e delicati risvolti pratici, prima ancora che teorici. Peraltro, il nuovo contesto legislativo più che risolvere i problemi pare li abbia complicati, tant’è che, nei pochissimi precedenti editi, i giudici sono giunti a conclusioni diametralmente opposte 3. A tal proposito non è inutile, prima di analizzare l’attuale disciplina, ripercorrere, sia pur brevemente, la normativa ante riforma così come le conclusioni, allora abbastanza pacifiche, cui erano giunte dottrina e giurisprudenza. Il codice del ’42, come è noto, aveva sostanzialmente omologato la disciplina del collegio sindacale di s.r.l. a quella della s.p.a., in modo che, da parte di qualcuno 4, si era, a ragione, sostenuto che il collegio sindacale della s.r.l. era regolato in tutto e per tutto dalle norme sulla società per azioni. Infatti, l’art. 2488 c.c., al 3° comma, testo originario, prevedeva che al collegio sindacale (di s.r.l.) «si applicano le disposizioni degli artt. 2397 ss.» e ciò a prescindere dalla natura, volontaria od obbligatoria, del suddetto organo. In siffatto contesto, operando il rinvio appunto alla normativa della s.p.a., il quesito che si era posto era se, pur in assenza di una rinvio espresso, si applicasse anche ai sindaci l’art. 2941, 7° comma, c.c., ovvero la sospensione della prescrizione per l’azione sociale di responsabilità degli amministratori fino a che sono in carica, oppure se siffatta norma avesse natura eccezionale e, quindi, non se ne potesse predicare la sua estensione analogica. La risposta, sostanzialmente univoca, con qualche risalente eccezione 5, tanto della dottrina 6 quanto della giurisprudenza 7, era negativa, sul presupposto, per un verso, che le cause di sospensione della prescrizione hanno carattere tassativo e, quindi, non sono suscettibili di estensione [continua ..]


2.  Il sistema dei rinvii nelle norme riguardanti la prescrizione dell’azione nei confronti dell’organo di controllo delle s.p.a. e delle s.r.l.

Per comprendere l’atteggiarsi della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci nel diritto vigente, occorre fare riferimento a due norme cardine, rispettivamente dettate in tema di s.p.a. e di s.r.l., ovvero gli artt. 2407 e 2477 c.c. La prima disposizione sancisce l’applicazione, con i limiti della compatibilità, all’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., i quali, a loro volta, regolano l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori; la seconda, al 5° comma, cristallizza il principio in forza del quale all’organo di controllo, qualora previsto, di s.r.l. si applicano le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni. Argomentando diversamente, in un sistema di vasi comunicanti, per un verso, per le s.p.a., mentre l’art. 2407 c.c. continua a fotografare la fattispecie relativa all’azione sociale di responsabilità nei confronti del collegio sindacale, la relativa disciplina si appoggia compiutamente a quella inerente l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, con i dovuti accorgimenti in ordine alla verifica di compatibilità; per altro verso, la disciplina dell’azione sociale di responsabilità dei sindaci di s.r.l. è resa omogenea a quella dei sindaci di s.p.a. attraverso il richiamo contenuto nell’art. 2477, 5° comma c.c. Tuttavia, ai fini di una piena comprensione del tema oggetto del presente lavoro, appare corretto, da un lato, analizzare sia pure succintamente la natura della prescrizione prevista dall’art. 2393 c.c., dall’altro, suddividere l’analisi di siffatti complessi rinvii, appurando, dapprima, l’applicabilità al collegio sindacale di s.p.a. dell’art. 2393 c.c. e, solo dopo, verificarne l’ulteriore applicazione anche ai sindaci di s.r.l. e ciò sia perché, come si è rilevato poc’anzi in tema di s.p.a., il mero richiamo contenuto nell’art. 2407 c.c. (anche) all’art. 2393 c.c. non comporta, di per sé, la certezza della sua applicazione 10, almeno fino a che non si supera la prova della compatibilità ivi prevista; sia, in ragione del fatto che, una volta verificata quest’ultima, in punto di [continua ..]


3.  La natura del termine

Sul primo punto, la riforma del diritto societario, innovando il sistema precedente, ha stabilito che l’azione sociale di responsabilità sociale può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica 11. La norma non appare brillare per chiarezza, ponendo certamente il dubbio relativo alla natura del suddetto termine, ovvero se si tratti di termine di prescrizione o di decadenza 12. L’incertezza emerge dal fatto che la norma, nel prevedere, almeno prima facie, un termine finale di esercizio dell’azione sociale di responsabilità, può indurre appunto a dubitare della natura prescrizionale del termine. In effetti, una parte della dottrina 13, proprio facendo leva sull’interpretazione letterale, ritiene che ci si trovi al cospetto di un termine di decadenza, con l’effetto che il decorso del termine quinquennale avrebbe una valenza “tombale”, non essendo applicabili all’istituto della decadenza l’interruzione e/o la sospensione. La tesi, tuttavia, non convince per una serie di motivi, molti dei quali, peraltro, già prontamente ed efficacemente rilevati. In primo luogo, si è detto 14 che il termine contenuto nell’art. 2393 c.c. è troppo lungo per qualificarlo come di decadenza, posto che, di norma, per que­st’ul­tima il lasso temporale è assai breve. In secondo luogo, non si comprende come il legislatore non abbia sentito l’e­si­genza di proferire parola nella Relazione illustrativa alla legge di riforma su una innovazione così profonda in una materia, quale quella della responsabilità sociale degli amministratori, assai delicata 15. Infatti, non v’è chi non veda come, aderendo alla tesi della natura decadenziale del termine, qualora il danno si verificasse dopo i cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica, questi ultimi andrebbero esenti da qualsivoglia sanzione. E, come non si è mancato di rilevare 16, non sarebbe certo questo un caso di scuola, come dimostra l’esperienza in tema di violazioni di norme fiscali, contributive e ambientali, l’emergere delle quali può palesarsi molto tempo dopo il loro compimento. Inoltre vi sono anche motivi di ordine sistematico che fanno propendere per un’interpretazione in termini di prescrizione del termine de quo. [continua ..]


4.  La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.p.a.

Chiariti i termini concernenti la natura del termine, si può ora affrontare il tema della sua applicazione all’organo di controllo della s.p.a. Sul rinvio operato dall’art. 2407 c.c. all’art. 2393 c.c. e, quindi, sull’appli­ca­bi­lità anche ai sindaci di s.p.a. del termine prescrizionale previsto per gli amministratori, nonché sul giudizio di compatibilità imposto dalla prima norma citata, è opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni metodologiche. Segnatamente, appare opportuno chiarire, fin da subito, cosa dovrebbe intendersi con la locuzione “in quanto compatibile”, contenuta nell’art. 2407 c.c., solo dalla corretta in­terpretazione della stessa derivando più solide fondamenta su cui edificare il definitivo giudizio, positivo o negativo, di operatività del rinvio. Sul punto non si possono che richiamare le conclusioni cui è giunta, sia pure in contesti diversi da quello in commento, autorevole dottrina  22, la quale ha rilevato, per un verso, come il significato della formula non possa essere che le disposizioni rinviate o suscettibili di rinvio certamente si applichino perché compatibili, né che le disposizioni vadano applicate a condizione che l’interprete le renda compatibili; per altro verso, che la predetta formula vada intesa “se compatibile e nella misura in cui sia compatibile” 23, spettando all’interprete valutare l’an, il quantum ed il quomododell’applicabilità delle disposizioni rinviate, tenendo presente la diversità dei contesti normativi propri delle norme richiamanti e richiamate. Pertanto, occorrerà valutare, in primo luogo, la compatibilità del rinvio in generale, di poi, e in caso di risposta positiva, la compatibilità concreta, totale o parziale ed, infine, le modalità di applicazione, ovvero se la norma rinviata vada o meno adattata al contesto della disposizione rinviante 24. Da un punto di vista generale non pare che si palesino ragioni valide per ritenere che il termine di cinque anni dalla cessazione della carica di amministratore, contenuto nell’art. 2393 c.c., non sia compatibile con l’azione sociale di responsabilità nei confronti del collegio sindacale di s.p.a.; anzi, sempre in termini generalissimi, si potrebbe affermare che il rinvio operato [continua ..]


5.  La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo della s.r.l.

Come si è anticipato, la disciplina dell’organo di controllo della s.r.l. è stata modellata dal legislatore del 2003 su quella della s.p.a., in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477, 5° comma, c.c., il quale statuisce che, all’organo di controllo della s.r.l. “si applicano le disposizione sul collegio sindacale previste per la società per azioni” 48. Sul punto appare opportuno chiarire che un esame un po’ più approfondito del contesto normativo obbliga l’interprete a muoversi in maniera molto cauta perché si tratta di trasporre, così come parrebbe disporre l’art. 2477, 5° comma, c.c., l’in­te­ra disciplina dell’organo di controllo di un tipo, quello della s.p.a., ad un tipo profondamente diverso, quello della s.r.l., con il rischio, qualora siffatta trasposizione fosse indiscriminata, di giungere ad una vera e propria “uguaglianza di diseguali” 49. Infatti, se, per un verso, la riforma del 2003 non si può dire che abbia pienamente raggiunto l’obiettivo di creare un tipo totalmente autonomo da quello della s.p.a., per altro verso, non può revocarsi in dubbio che la nuova s.r.l. sia comunque farcita di principi ed elementi tali da non poter essere più considerata tout court una piccola società per azioni senza azioni 50. In tale delineato contesto, si rende necessario indicare un metodo per coprire le lacune normative ovvero per verificare, qualora vi sia un esplicito richiamo ad altra normativa, se quest’ultimo vada applicato incondizionatamente oppure nei limiti della sua compatibilità 51. Con riferimento al dies a quo della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.r.l., esso, come si è accennato, è oggetto di rinvio alla disciplina della s.p.a. ed, in particolare, all’art. 2407 c.c., che, come si è rilevato nei precedenti paragrafi, fa a sua volta riferimento all’art. 2393 c.c., uniformando il dies a quo per gli amministratori e i sindaci di s.p.a. In termini generalissimi si potrebbe sostenere che siffatto rinvio dovrebbe condurre ad una perfetta sovrapposizione delle due discipline, con la conseguente applicazione ai sindaci di s.r.l. di quella relativa all’organo di controllo della s.p.a., ma allora anche di quella concernente [continua ..]


NOTE