<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sull'ammissibilità del recesso da patto parasociale in pendenza di opa volontaria totalitaria (nota a Trib. Firenze, 3 giugno 2014) (di Lucia Calvosa, Antonio Piras.)


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SOMMARIO:

Opa volontaria totalitaria – Recesso da patto parasociale – Ammissibilità - Sull’ammissibilità del recesso da patto parasociale in pendenza di opa volontaria totalitaria - 1. Il caso - 2. La disciplina di riferimento e le relative questioni interpretative secondo gli orientamenti dottrinali - 3. Il commento - 4. Considerazioni sulla legittimità del recesso da patto parasociale in pendenza di opa preventiva volontaria totalitaria - NOTE


Opa volontaria totalitaria – Recesso da patto parasociale – Ammissibilità

L’adesione a un’opa volontaria totalitaria da parte di un paciscente non costituisce violazione dello stipulato patto parasociale di maggioranza e integra ipotesi di legittimo recesso. (1) Il Giudice Designato, sciogliendo la riserva nel procedimento per sequestro giudiziario ed ex art. 700 c.p.c., ha emesso la seguente Ordinanza Con ricorso depositato il 27.5.2014 il Comune di Pisa (d’ora in avanti: Comune) ha proposto avanti a questo Tribunale domanda di sequestro giudiziario e in subordine di emanazione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Regione Toscana (d’ora in avanti: Regione), formulando le seguenti conclusioni: “Affinché per i motivi tutti esposti voglia: a) in via principale: disporre, anche inaudita altera parte, o con convocazione urgente, il sequestro giudiziario delle quote oggi in proprietà della Regione Toscana pari al 16,90% del capitale azionario della SAT S.p.A., sequestro da eseguirsi nei confronti della Regione Toscana e/o verso chiunque e/o verso chiunque loro avente causa successivo al deposito del presente ricorso, disponendo che l’emananda ordinanza sia iscritta presso il Registro delle Imprese territorialmente competente e nominando custode giudiziario delle quote in giudiziale sequestro un dottore commercialista ovvero persona che l’Ecc.mo Tribunale di Firenze vorrà individuare, attribuendo comunque al custode ogni potere amministrativo e patrimoniale di ordinaria gestione delle quote necessario e sufficiente a conservarne intatto il valore per conto di chi spetti in attesa della definizione giudiziale della controversia in ordine alla loro alienabilità ovvero in ordine alla loro titolarità; b) in via subordinata: disporre, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte, o con convocazione urgente, un provvedimento di urgenza con il quale si ingiunga alla Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o del legale rappresentante, di non vendere le azioni di sua proprietà all’interno della Società Aeroporto Toscano S.p.A., in violazione del contratto stipulato tra i soci pubblici e la Fondazione Pisa in data 23 luglio 2013, avente durata fino al 23 luglio 2016. Si chiede in ogni caso che il Tribunale delle Imprese voglia ordinare il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore delle azioni, alla data della denegata cessione, in ipotesi di [continua ..]


Sull’ammissibilità del recesso da patto parasociale in pendenza di opa volontaria totalitaria

1. Il caso

Il provvedimento in commento è stato emesso dal Tribunale delle Imprese di Firenze in relazione a una recente vicenda che ha avuto grande eco sulla stampa (locale e nazionale), relativa all’opa lanciata sulle azioni (ordinarie) della società che gestisce l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa (SAT S.p.A.) da parte della società Argentina Corporacion America Italia S.r.l. (inde Corporacion). Il provvedimento in questione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Pisa per sequestro giudiziario delle azioni SAT della Regione Toscana, richiesto (unitamente – sia pure in via subordinata – a un provvedimento ex art. 700 c.p.c.) al fine di impedire alla paciscente Regione Toscana l’alienazione delle azioni stesse in adesione all’opa suddetta, in quanto sindacate in un patto parasociale a scadenza luglio 2016 coagulante il 54,45% del totale delle azioni. Detto patto prevede in ordine al trasferimento delle azioni: a) un divieto di alienazione delle azioni sindacate [1]; b) una prelazione in favore dei soci sottoscrittori del patto; c) elevate penali a carico del socio inadempiente in caso di violazione degli impegni assunti [2]. In data 4 marzo 2014 Corporacion ha diffuso, ai sensi dell’art. 102, 1° comma, t.u.f. e dell’art. 37 Regolamento Emittenti, un comunicato relativo al lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, 4° comma, t.u.f. sull’intero capitale sociale di SAT (dedotte n. 2.700.802 azioni ordinarie di SAT rappresentative del 27,392% del capitale sociale possedute da Corporacion), sottoposta alle seguenti condizioni: i) il raggiungimento da parte di Corporacion, al termine del periodo d’offerta e per effetto dell’offerta, di una partecipazione in SAT rappresentativa di almeno il 50% più una azione del capitale sociale della stessa; ii) il mantenimento, al termine del periodo d’offerta, da parte dei soci pubblici, di una partecipazione in SAT rappresentativa di almeno il 20% del capitale sociale della stessa in ossequio alle previsioni dell’art. 4, lett. c) del d.m. 12 novembre 1997, n. 521 e dell’art. 6 dello Statuto di SAT. Per impedire il verificarsi, mediante adesione all’opa, di un grave inadempimento ai patti da parte dei soci paciscenti, e segnatamente da parte della Regione Toscana, il ricorrente Comune di Pisa ha invocato le suindicate misure [continua ..]


2. La disciplina di riferimento e le relative questioni interpretative secondo gli orientamenti dottrinali

In ordine al recesso da patti parasociali in pendenza di opa la disposizione di riferimento è quella dell’art. 123, 3° comma, t.u.f., ai sensi del quale «gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto (…) promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell’articolo 122». E i patti indicati nell’art. 122 sono tutti quelli – siano essi a tempo determinato o indeterminato – costituiti da sindacati di voto di cui al 1° comma di tale articolo ovvero da sindacati di blocco, di consultazione, finalizzati al­l’acquisto concertato di azioni o volti a favorire o contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’opa di cui al 5° comma del medesimo articolo. La disposizione di cui trattasi pone una rilevante questione interpretativa in ordine alla portata del richiamo in essa contenuto all’art. 106 t.u.f. In particolare, è controverso se ad essere richiamata sia soltanto l’opa successiva obbligatoria totalitaria (di cui al 1° comma dell’art. 106 t.u.f.) ovvero anche l’opa preventiva volontaria totalitaria (di cui all’art. 106, 4° comma, t.u.f.). Al riguardo, si riscontrano in dottrina diversi orientamenti. L’orientamento interpretativo maggioritario è nel senso che l’art. 123, 3° comma, t.u.f. richiami sia il 1° comma sia il 4° comma dell’art. 106 t.u.f. [3]. Per cui il dettato normativo sancirebbe la piena legittimità dell’e­ser­cizio del diritto di recesso dai patti parasociali tanto nell’ipotesi di opa successiva obbligatoria totalitaria (di cui all’art. 106, 1° comma, t.u.f.), quanto nell’ipotesi di opa preventiva volontaria totalitaria (di cui al­l’art. 106, 4° comma, t.u.f.). Le argomentazioni a sostegno di tale tesi sono le seguenti. i) In primo luogo, si fa leva sul tenore letterale dell’art. 123, 3° comma, t.u.f., il quale rinvia tout court all’art. 106 t.u.f., senza ulteriori specificazioni[4]. ii) In secondo luogo, si pone l’accento in chiave teleologica sulla ratio dell’art. 123 t.u.f., che sarebbe quella di assicurare nelle società quotate la mobilità degli assetti proprietari e la contendibilità del controllo, che verrebbero a essere ostacolate dai vincoli parasociali. Il favor dimostrato [continua ..]


3. Il commento

Il Tribunale di Firenze non si è espresso in modo esplicito in favore dell’uno o del­l’altro degli orientamenti dottrinali sopra brevemente ricordati, affermando anzi che i dati normativi a supporto della ammissibilità del recesso non sarebbero di univoca interpretazione. L’art. 123, 3° comma, t.u.f, infatti, sembrerebbe indicare gli artt. 106 e 107 “a richiamo di fattispecie” (opa obbligatoria totalitaria e opa preventiva non totalitaria), e “non a richiamo di testuale e letterale disciplina”. In tale prospettiva – aggiunge il provvedimento in commento – il richiamo di cui all’art. 106, 4° comma, t.u.f. all’opa volontaria totalitaria sembrerebbe unicamente finalizzato “ad evidenziare soltanto uno dei presupposti (di natura essenzialmente cronologica) di esenzione dal­l’opa obbligatoria totalitaria e non a conferire di per sé equivalenza fra le citate due tipologie di opa totalitaria”. Identico rilievo – prosegue il provvedimento in commento – assume il richiamo contenuto nella previsione dell’art. 107, 1° comma, t.u.f. ai com­mi 4 e 5 dell’art. 106. Così come del pari inconferente ai fini della decisione è apparso al Giudicante il riferimento all’art. 123, 3° comma, contenuto nell’art. 104-bis t.u.f. relativo alla c.d. regola di neutralizzazione, che non creerebbe alcun nesso fra opa tout court e diritto di recesso, ma si limiterebbe, da una parte, a far salva l’operatività del recesso e, dal­l’altra, a disciplinare particolari conseguenze di carattere patrimoniale della sola e specifica ipotesi di recesso di cui all’art. 123, 3° comma. Né – si aggiunge – può supplirsi al silenzio del legislatore con il ricorso a princìpi generali quali quello della libera contendibilità delle partecipazioni di controllo e quello della salvaguardia dei meccanismi di mantenimento del controllo. Il provvedimento in commento, dopo una siffatta, sommaria ricognizione della disciplina sul tema, ha per vero spostato l’e­sa­me, come già detto, sulla serietà dell’of­ferta, affermando di aderire all’opinione di chi avrebbe sostenuto che l’equazione opa tout court-recedibilità dal patto parasociale potrebbe costituire facile pretesto per l’ina­dempimento delle [continua ..]


4. Considerazioni sulla legittimità del recesso da patto parasociale in pendenza di opa preventiva volontaria totalitaria

Quanto rilevato dal Tribunale fiorentino in ordine al difetto di dati normativi inequivoci nella direzione della legittimità del recesso in fattispecie quali quella in esame non può che trovare piena condivisione, in quanto viene in sostanza evidenziata una la­cuna nella disciplina sull’opa, che forse potrebbe meritare attenzione da parte del legislatore. Allo stato peraltro, in difetto di una norma espressa sul punto, sembra preferibile aderire al primo dei suindicati orien­ta­menti, in quanto lo stesso, non soltanto è sup­portato dal dato letterale – e poggia quindi più solidamente sul testo normativo – ma anche meglio si accorda, sul piano teleologico e sistematico, con la disciplina del mercato. Non potendosi al riguardo condividere l’opinione espressa nel provvedimento fiorentino secondo cui, in difetto di indici normativi inequivoci, non potrebbero invocarsi princìpi generali quali quello della tutela della libera contendibilità delle partecipazioni sociali. Invero, con riguardo al dato letterale, non può sottacersi la circostanza che l’art. 123, 3° comma, t.u.f. richiama, ai fini della previsione del diritto di recesso dai patti parasociali, le ipotesi di opa di cui agli artt. 106 e 107 t.u.f. Il che significa, con riferimento all’art. 106 t.u.f., richiamato nella sua interezza, che si deve avere riguardo a tutte le fattispecie ivi previste, e cioè sia a quella contemplata dal 1° comma di tale articolo (opa obbligatoria) sia a quella contenuta al 4° comma del medesimo articolo (opa volontaria). E a una siffatta conclusione può pervenirsi anche in ragione del contestuale rinvio alla previsione dell’art. 107 t.u.f., che ha riguardo a una fattispecie di opa volontaria, ancorché parziale: non sussistendo alcuna ragione per potere discriminare tra opa preventiva totalitaria e opa preventiva parziale (riguardando una tale distinzione esclusivamente il profilo quantitativo dei titoli oggetto di offerta). Né si affermi – come pure è stato affermato dai sostenitori della tesi minoritaria (sul punto seguita dal Tribunale di Firenze) – che il rinvio all’art. 106 t.u.f. non conterrebbe il riferimento anche all’opa volontaria in quanto il 4° comma dell’art. 106 t.u.f. sarebbe unicamente volto a individuare una ipotesi in cui non sussiste l’obbligo di opa, e quindi a [continua ..]


NOTE