Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


«Giusto motivo» di revoca di uno dei due componenti del directoire di société anonyme a sistema dualistico (di Vincenzo Cariello)


(cons. rapp. Petit) LA COUR Sur le moyen unique: Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Paris, 30 mars 2005), que M. X., soutenant que la révocation de ses fonctions de membre du directoire de la société Ace management était intervenue sans juste motif, a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts; Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen: 1/que la révocation est dépourvue de juste motif lorsque la mésentente invoquée pour justifier la révocation est en réalité un prétexte pour écarter le dirigeant révoqué; qu’au cas particulier, il soutenait que sa révocation avait été décidée par M. Y. et la société Ace management dans le seul but de l’écarter, de sorte qu’elle n’était pas justifiée; qu’en retenant que la mésentente entre les dirigeants était de nature à mettre en péril la bonne marche et la pérennité de la société, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la mésentente invoquée n’était pas qu’un prétexte pour l’écarter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 225-61 du Code de commerce; 2/que la révocation est dépourvue de juste motif lorsque la mésentente entre dirigeants n’est pas imputable au dirigeant révoqué; qu’au cas particulier, il faisait valoir que la mésentente était exclusivement imputable à M. Y. qui refusait de mettre en place le fonctionnement collégial et son formalisme minimal proposé par M. X.; qu’en retenant que la mésentente entre les dirigeants était de nature à mettre en péril la bonne marche et la pérennité de la société, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, qui était à l’origine de la mésentente et s’il avait une quelconque responsabilité dans celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 225-61 du Code de commerce; Mais attendu qu’après avoir constaté qu’un grave désaccord sur le mode de gestion de la société et une forte mésentente opposaient les deux membres du directoire et releve que ces circonstances ne permettaient pas un fonctionnement collégial de cet organe et étaient de nature à mettre en péril la bonne marche et la pérennité de la [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. «Giusto motivo» di e competenza alla rimozione del componente del directoire: nor­mativa di riferimento - 3. (Segue): orientamenti giurisprudenziali e posizioni della dottrina - 4. Il commento - NOTE


1. Il caso

Il directoire di una société anonyme a sistema dualistico [1] è composta da due membri [2]. Uno di essi viene revocato e adisce alle vie legali al fine di ottenere il risarcimento dei danni che accampa occorsi e dovuti per presunta assenza del juste motif (art. L.225-61 C. com.). L’attore assume infatti che, nello specifico, il disaccordo con l’altro componente e i riflessi negativi da ciò prodotti sulla gestione, addotti quali motivi della disposta revoca, non sarebbero stati che pretesti per la sua rimozione. Al contempo, l’attore, pur non contestando il disaccordo intraorganico, lo considera imputabile, piuttosto che a lui, all’altro componente del directoire, in ragione della circostanza che quest’ultimo si sarebbe rifiutato di seguire il funzionamento collegiale e il formalismo procedurale minimo dell’organo. Di conseguenza, la pretesa attrice si fonda, in ultima analisi, comunque sulla non imputabilità al componente revocato del conflitto intraorganico e dei suoi riflessi negativi sulla gestione. Sennonché, la Corte di cassazione non ritiene sussistano ragioni per discostarsi dalla decisione della Corte d’Appello di Parigi, la quale non aveva accolto le doglianze del dirigeant revocato. Constatato che in effetti il profondo e diffuso disaccordo sulle modalità di gestione che contrapponeva i due componenti del direttorio non permetteva il funzionamento collegiale dell’or­gano ed era di natura tale da mettere in pericolo il buon funzionamento e la stabilità della società, il Supremo Collegio si allinea all’arrêt attaqué: le ripercussioni negative sulla vita della società del disaccordo profondo e manifesto costituiscono, in quanto tali, giusto motivo di revoca da parte degli azionisti [3].


2. «Giusto motivo» di e competenza alla rimozione del componente del directoire: nor­mativa di riferimento

La normativa di riferimento cui attinge la pronuncia è rintracciabile nell’art. L. 225-61, al. 1, C. com., là dove, per converso e inversamente rispetto all’espressa disposizione in esso contenuta («si la révocation est dècidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêt»), risulta implicitamente richiesto il giusto motivo della revoca dei componenti del direttorio e del direttore generale unico non al fine della sua efficacia e validità, bensì allo scopo di evitare alla società di incorrere nel risarcimento dei danni [4].


3. (Segue): orientamenti giurisprudenziali e posizioni della dottrina

L’applicazione giurisprudenziale della disposizione segue percorsi abbastanza lineari per approdare a esiti in buona parte consolidati, i quali delineano, senza rilevanti sussulti, le principali coordinate della materia. Così, per cominicare, la giurisprudenza d’Oltralpe, in sintonia con la maggioranza della dottrina [5], è saldamente assestata sul potere di revoca esercitabile ad nutum [6] dal consiglio di sorveglianza [7]. Alle indiscusse fattispecie di revoca pour faute [8] vengono aggiunte ipotesi di rimozione che ne prescindono, con formazione di casistica degna di maggiore attenzione e più ponderata valutazione. In un tentativo di riconduzione a unità, appaiono assumere rilevanza nella rilevazione del giusto motivo di revoca del componente del direttorio tutte le circostanze che ingenerino dubbi sulla sua idoneità a continuare la gestione e/o che rivelino una condotta dello stesso suscettibile di compromettere la conduzione della società [9]. In tale prospettiva di selezione e inquadramento, rilevano fatti o eventi che rendano impossibile ovvero difficile la normale continuazione dell’esercizio delle funzioni gestorie: vengono ascritte a questa tipologia non solo la divergenza di vedute tra (vecchi) gestori e (nuovi) azionisti di controllo [10], ma anche – e soprattutto – situazioni e comportamenti potenzialmente ovvero concretamente pregiudicanti l’interesse sociale [11] e, tra questi, in relazione alle concrete circostanze, anche il disaccordo sfociante in un conflitto intraorganico pur non formalizzato tramite istanze, corporative e/o giudiziarie, di sua promozione [12]. Dal canto suo, la competenza alla revoca conosce un regime legale, peraltro derogabile dall’autonomia statutaria. L’alternativa discende direttamente dallo stesso art. L. 225-61 C. com.: «les membres du directoire … peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance». Il c.d. principio de la concordance de forme (coin­cidenza della competenza alla revoca e alla nomina dei componenti dell’organo di amministrazione ovvero di controllo di società a sistema dualistico), pertanto, non governa necessariamente la elezione e la rimozione dei membri [13] del directoire: essendo la prima di [continua ..]


4. Il commento

Si è scritto, in modo del tutto pertinente, che la pronuncia della Cassazione francese «n’atteint pas les cimes des grands principes; il constitue pourtant une première en son genre pour la Cour de cassation» [16]. Tale ultima allusione rimanda all’adesione della Suprema Corte alla tesi c.d. oggettiva della revoca dei componenti del direttorio [17]: quale giusto motivo ai sensi e fini dell’art. L.225-61 al. 1 C. com. è invocabile la compromissione dell’interesse sociale, senza che occorra addurre e dimostrare l’imputabilità soggettiva del disaccordo al componente revocato. Diversamente esplicitato, il fatto stesso della sussistenza di un profondo disaccordo e del conseguente insorgere di una conflittualità intraorganica sulla gestione in seno al directoire costituiscono giusti motivi di revoca del singolo gestore in ragione della configurazione di questi fatti come circostanze inficianti e impeditive il funzionamento collegiale dell’organo, idonee a mettere in pericolo il buon funzionamento e addirittura la c.d. permanenza in vita della società. La preferenza accordata alla tesi oggettiva consente, in definitiva, di ricorrere in taluni casi alla revoca come strumento di soluzione del conflitto intraorganico manifestatosi nell’ambito dell’esercizio della funzione amministrativa da parte del direttorio [18]. Per vero, a ben vedere, pare si possa privilegiare un’im­postazione interpretativa che tratti il giusto motivo di revoca del componente del directoire – ma, volgendosi alla nostra esperienza, l’osservazione può tranquillamente tornare acconcia anche per la giusta causa di revoca dei componenti del consiglio di gestione ai sensi dell’art. 2409-novies, 5° comma, c.c. – come la risultante complessiva di tre elementi strutturali, la cui compresenza appunto, da apprezzare unitariamente rispetto alla fattispecie concreta, sembra suscettibile di assegnare legittimità alla rimozione del gestore: (i) il sorgere di un dissidio gestionale poi coronicizzato e quindi non superato ovvero superabile, in via definitiva o comunque con una qualche stabilità di esito, secondo normali dinamiche e principi; (ii) la sua potenzialità o attualità ad assumere valenza paralizzante della gestione e, al tempo stesso, compromettente l’interesse sociale; (iii) la concreta idoneità [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2007