<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. I – Osservatorio sugli ordinamenti stranieri (di Daniele Vattermoli)


SOMMARIO:

La riforma (ulteriore) del diritto della crisi delle imprese in Francia: tra semplificazione, modernizzazione e riequilibrio degli interessi coinvolti - - NOTE


La riforma (ulteriore) del diritto della crisi delle imprese in Francia: tra semplificazione, modernizzazione e riequilibrio degli interessi coinvolti

L’ordonnance n. 2014-326 del 14 marzo 2014, “portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives”, rappresenta, dal punto di vista cronologico, l’ultimo intervento operato dal legislatore francese in materia di disciplina della crisi delle imprese [1]. Le novità recate dall’ordonnance – adottata sulla scorta dell’art. 2 della legge n. 2014-1, che abilitava il Governo a «simplifier et sécuriser la vie des entreprises» – riguardano essenzialmente, sebbene non esclusivamente, le procedure concorsuali, ossia la sauvegarde, il redressement e la liquidation judiciaire, della prima (introdotta, com’è noto, dalla legge n. 2005-845 e successivamente modificata dall’ordonnance n. 2008-1345 e dalla legge n. 2010-1249) prevedendosi una versione semplificata, la sauvegarde accélérée, che va così ad affiancarsi alla sauvegarde financière accélérée (introdotta nel 2010). Anche le procedure (preconcorsuali) di prevenzione (mandat ad hoc e conciliation) sono state ritoccate, mentre di particolare interesse è la previsione di una nuova procedura riservata alle sole persone fisiche, il rétablissement professionnel, che, in presenza di determinate condizioni, può portare all’esdebitazione (e, dunque, al c.d. fresh-start) del debitore. Come si evince dal Rapport au Président de la République, i macro-obiettivi perseguiti dall’ordinanza sono, per un verso, facilitare l’emersione tempestiva della crisi, evitando che la stessa degeneri in insolvenza irreversibile; per altro verso, migliorare l’efficienza delle procedure collettive attraverso la semplificazione delle stesse, assicurando al contempo la prevedibilità delle situazioni giuridiche soggettive ed il rispetto dei diritti dei creditori e del debitore, che oggi segnano un nuovo punto di equilibrio [2]. Osservando la riforma nel suo complesso, infatti, la sensazione che si ha è che il legislatore francese abbia attuato un cambio nella filosofia alla base dei precedenti interventi in materia, virando da un modello decisamente “debtor-orien­ted”, focalizzato sulla conservazione degli organismi produttivi e dei livelli occupazionali, [continua ..]


NOTE