TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
3 agosto 2016 – Mambriani, Presidente Relatore
R.G. 54574/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
5 agosto 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore
R.G. 75825/2014
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
8 agosto 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice Relatore
R.G. 85568/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
5 settembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Giudice Relatore
R.G. 32850/2015
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
20 settembre 2016 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Giudice Relatore
R.G. 38130/2014
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
6 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Ricci, Giudice Relatore
R.G. 21634/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
13 ottobre 2016 – Perozziello, Presidente – Ricci, Giudice Relatore
R.G. 28812/2015
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
26 ottobre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore
R.G. 46716/2015
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
31 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore
R.G. 56869/2014
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)
14 dicembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore
R.G. 22948/2014
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3 agosto 2016 – Mambriani, Presidente Relatore R.G. 54574/2012 - 5 agosto 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 75825/2014 - 8 agosto 2016 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Giudice Relatore R.G. 85568/2012 - 5 settembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Vannicelli, Giudice Relatore R.G. 32850/2015 - 20 settembre 2016 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Giudice Relatore R.G. 38130/2014 - 6 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Ricci, Giudice Relatore R.G. 21634/2012 - 13 ottobre 2016 – Perozziello, Presidente – Ricci, Giudice Relatore R.G. 28812/2015 - 26 ottobre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 46716/2015 - 31 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. 56869/2014 - 14 dicembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 22948/2014
Società di capitali – Azzeramento del capitale sociale e sua ricostituzione – Diritto di opzione (Art. 2441 c.c.) L’esercizio del diritto di opzione ex art. 2441 c.c., inerente una partecipazione sulla cui titolarità verte una controversia e relativo ad un aumento del capitale sociale successivo al suo azzeramento, consente l’acquisto di azioni nuove e diverse da quelle oggetto della lite, poiché in forza di un ulteriore investimento il socio acquista un bene differente rispetto a quello originario. (ra)
Società di capitali – Scissione – Opposizione dei creditori – Responsabilità solidale – Indipendenza dei rimedi (Artt. 2503, 2506-quater c.c.) La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art. 2506-quater, 3° comma, c.c.; i due rimedi sono in realtà complementari, consistendo il primo in una tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione in pendenza di opposizione, la improcedibilità della scissione “opposta” laddove la stessa preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori di attività e passività ricomprese nel patrimonio della società originaria e il secondo in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, seppur con il limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. Società di capitali – Scissione – Responsabilità solidale – Natura giuridica (Art. 2506-quater c.c.) La responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione non è subordinata ad alcun beneficium excussionis in senso proprio, dovendosi quindi ritenere che la previsione normativa presuppone la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore, con ciò la responsabilità in esame differenziandosi da quella solidale pura e potendo essere definita sussidiaria. (mf)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità (Artt. 2394, 2476, 6° comma, c.c.) La responsabilità di cui all’art. 2476, 6° comma, c.c., legittimando il terzo a ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal comportamento doloso o colposo dell’amministratore, assume – in ragione dell’assenza di un vincolo negoziale tra amministratore e terzo – natura aquiliana; sicché è risarcibile la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società. Ciò deve far ritenere che, ai fini della legittimità dell’azione concessa ai terzi per il danno che il loro patrimonio direttamente subisca per effetto della mala gestio dell’amministratore, è irrilevante la questione – peraltro costantemente risolta in senso positivo dalla giurisprudenza milanese (v. ex multis Trib. Milano 28 ottobre 2015) – sulla presenza di una lacuna da colmare in via interpretativa mediante l’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c. (ra)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Compenso dell’organo amministrativo – Abuso di maggioranza (Artt. 1175, 1375 c.c.) La delibera dell’assemblea di una società di capitali che approva il compenso spettante all’organo amministrativo non è suscettibile di essere sindacata nel merito. Non rientra nei poteri del giudice sindacare la discrezionalità delle scelte organizzative della società e nel caso di specie della misura del compenso attribuito all’amministratore unico. Ove la deliberazione assembleare non risulti in alcun modo giustificata e la misura del compenso sproporzionata rispetto all’attività posta in essere dall’organo amministrativo e alla capacità reddituale della società, e al contrario preordinata all’esclusivo scopo di perseguire interessi extrasociali con pregiudizio per l’interesse comune dei soci, la deliberazione stessa potrà essere annullata per violazione del dovere di correttezza determinandosi un abuso della maggioranza. (mg)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Debiti residui – Cancellazione della società – Responsabilità del liquidatore (Art. 2495 c.c.) Il creditore di una società di capitali può chiedere la soddisfazione del proprio credito ai soci in proporzione dell’attivo dagli stessi ricevuto a seguito dell’approvazione del piano di riparto e del bilancio finale di liquidazione conseguentemente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c. È inoltre ravvisabile la responsabilità del liquidatore verso il creditore ove la distribuzione dell’attivo non sia stata preceduta dalla soddisfazione del credito conosciuto da parte di quest’ultimo. Infatti la condotta del liquidatore, in presenza dei suddetti presupposti, è colposa e come tale suscettibile di determinare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2495, 2° comma, c.c. Più precisamente il creditore potrà agire, oltre che nei confronti dei soci anche verso il liquidatore per la differenza tra quanto ricevuto dai soci in sede di distribuzione dell’attivo e l’ammontare del credito residuo ove sia di ammontare eccedente l’attivo distribuito. (mg)
S.a.p.a. – Sindaci – Azione sociale di responsabilità – Prescrizione. (Artt. 2407, 2° comma; 2941, 1° comma, n. 7, 2947, 3° comma, c.c.) L’art. 2941, n. 7, c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo. L’azione sociale di responsabilità nei riguardi dei sindaci di s.a.p.a., al pari dell’azione promossa contro gli amministratori, è tuttavia soggetta al termine di prescrizione previsto dall’art. 2947, 3° comma, c.c. per l’ipotesi in cui la condotta addebitata ai sindaci costituisca reato. (ldt) S.a.p.a. – Sindaci – Azione sociale di responsabilità – Amministratori – Litisconsorzio necessario – Esclusione (Artt. 2407, 2° comma, c.c., 102 c.p.c.) Non sussiste litisconsorzio necessario tra gli amministratori di una s.a.p.a. e i suoi sindaci, convenuti nel giudizio di responsabilità per omessa vigilanza sugli atti degli amministratori, in considerazione del carattere solidale delle rispettive responsabilità e della autonomia e scindibilità dei singoli rapporti obbligatori. (ldt) S.a.p.a. – Sindaci – Azione sociale di responsabilità – Sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.p. – Accertamento del dolo (Artt. 444 c.p.p., 2407, 2° comma, 1917, 1° comma, c.c.) Pur se inidonea a fare stato nel giudizio civile di responsabilità, la sentenza ex art. 444 c.p.p. di condanna di un sindaco per reati che presuppongono l’elemento soggettivo del dolo assume rilevanza ai fini dell’accertamento della natura dolosa della responsabilità civile, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, quale accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione o la prosecuzione di illiceità da parte degli amministratori: con conseguente esclusione dell’indennizzabilità del sinistro, pure astrattamente coperto da polizza assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1917, 1° comma, c.c. (ldt)
S.r.l. – Assemblea – Convocazione da parte di soggetto non legittimato dallo statuto – Annullabilità della deliberazione (Artt. 2479-bis, 2479-ter c.c.) L’avviso di convocazione di un’assemblea di s.r.l. sottoscritto da soggetto non legittimato ai sensi dello statuto sociale, e segnatamente da notaio che pur dichiari di aver ricevuto incarico dagli amministratori per la redazione del verbale di un’assemblea e che pur rappresenti ai soci gli argomenti posti all’ordine del giorno, è da ritenersi viziato e pertanto idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione (non tuttavia la nullità della stessa per assoluta assenza di informazione), in quanto foriero di una situazione di oggettiva incertezza presso i soci destinatari. (ldt)
Società di capitali – Società per azioni – Fusione transfrontaliera – Opposizione dei creditori – Diritto al risarcimento del danno – Differenza di onere della prova Società di capitali – Società per azioni – Fusione transfrontaliera – Diritto al risarcimento del danno – Attualità del danno – Onere della prova – Insussistenza (Artt. 2503, 2504-quater c.c.) Ai fini della legittimazione alla proposizione di opposizione dei creditori alla fusione, ex art. 2503 c.c., può reputarsi sufficiente la mera prospettazione di ragioni di credito non manifestamente infondate, mentre la pronuncia di condanna al risarcimento del danno presuppone uno specifico accertamento dell’effettiva fondatezza delle ragioni vantate quale condizione per l’accoglimento della domanda. La proposizione di una domanda di condanna al risarcimento di danni da fusione presuppone quale imprescindibile condizione dell’azione la compiuta prospettazione di un danno già concretamente maturato nella sfera patrimoniale dell’attore e tale pertanto da imporre una reintegrazione del patrimonio leso in modo da ricostruire la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, quale oggetto di specifica deduzione da parte di chi la domanda abbia proposto – e conseguentemente un pieno accertamento in fatto dell’effettiva fondatezza della relativa prospettazione, con i conseguenti oneri di prova ovviamente gravanti sull’attore per quanto attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata. (ed)
Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori deleganti (Artt. 1176, 2381, 2392 c.c.) Gli amministratori deleganti non risultano onerati da alcuno specifico obbligo né di “vigilare” sull’operato dell’amministratore delegato né – in assenza di specifici elementi di allarme – di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli atti di loro competenza. (mf)