<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. V – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore)


 

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

8 settembre 2016 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore

R.G. n. 1700/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

29 settembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore

R.G. n. 57422/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

11 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 1797/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

20 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore

R.G. n. 56277/2013

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

28 ottobre 2016 – Galioto, Giudice Monocratico

R.G. n. 46252/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

31 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 56869/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

8 novembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore

R.G. n. 70425/2013

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

14 dicembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore

R.G. n. 22948/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa)

22 dicembre 2016 – G. Vannicelli, Giudice Relatore

R.G. n. 25096/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

29 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore

R.G. n. 52185/2014

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B)

23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 69494/2016

SOMMARIO:

8 settembre 2016 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. n. 1700/2016 - 29 settembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 57422/2014 - 11 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 1797/2016 - 20 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 56277/2013 - 28 ottobre 2016 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 46252/2016 - 31 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 56869/2014 - 8 novembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 70425/2013 - 14 dicembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 22948/2014 - 22 dicembre 2016 – G. Vannicelli, Giudice Relatore R.G. n. 25096/2014 - 29 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 52185/2014 - 23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 69494/2016


8 settembre 2016 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. n. 1700/2016

Società di capitali – Società per azioni – Atti gestori compiuti in conflitto d’in­te­ressi – Doveri degli amministratori interessati – Procedimentalizzazione (Art. 2391 c.c.) L’ordinamento oggi vigente, a differenza di quanto accadeva in passato, non pone assoluto divieto all’amministratore di compiere un atto gestorio in conflitto di interessi, ma prescrive una serie di cautele e controlli affinché l’operazione sia condotta in sintonia con l’interesse sociale, segnatamente secondo le disposizioni di cui all’art. 2391 c.c. In ragione della natura potenzialmente rischiosa dell’opera­zione in conflitto di interessi, la norma ora esaminata richiede la scrupolosa e diligente osservanza di procedure per l’ideazione, progettazione e approvazione delle operazioni, allo scopo di assicurare determinazioni pienamente ponderate a seguito di adeguata informazione, nell’interesse della società. Da ciò discende, in estrema sintesi, che gli amministratori sono tenuti a lasciare traccia delle ragioni che hanno giustificato la scelta gestoria, e della diligenza con cui hanno espresso il giudizio di opportunità e convenienza, non essendo sufficiente la mera assenza di sventatezza o di rischio ingiustificato. La legge prevede dunque la descritta ‘procedimentalizzazione’ al fine di assicurare l’adeguata ponderazione di un atto gestorio che presenta profili di conflitto di interessi, anche in ragione dei rischi a cui va incontro il patrimonio sociale, e con esso il valore della partecipazione degli azionisti di minoranza, per la probabilità che l’operazione sia compiuta alle condizioni imposte dalla maggioranza o dal soggetto interessato. Il sistema vigente non richiede dunque l’astensione da parte dell’amministratore interessato. Essa è inidonea a salvaguardare il procedimento di formazione della volontà, e di esecuzione, d’un atto coerente con l’interesse sociale, poiché si risolve in un atto meramente formale, dietro il quale potrebbe nascondersi il vero regista (interessato) dell’operazione. Società di capitali – Società per azioni – Atti gestori compiuti in conflitto d’interessi – Doveri del consiglio di amministrazione – Discrezionalità gestoria – Limiti del sindacato giudiziale di [continua ..]


29 settembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 57422/2014

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Incarico di amministratore – Onerosità dell’incarico – Autonomia statutaria (Artt. 2475, 2389 c.c.) Non può rivendicarsi il carattere “naturalmente oneroso” delle funzioni di amministratore della società a responsabilità limitata, (tipo sociale già in via generale ed astratta caratterizzato da amplissima autonomia deliberativa dei soci) il cui statuto preveda espressamente che agli amministratori spetti solo un rimborso spese, rimettendo quindi a specifiche delibere successive dei soci (nella specie mai intervenute) eventuali attribuzioni ulteriori (nel caso di specie il Tribunale ha desunto che fosse stato adottato il principio della gratuità della prestazione dell’ammini­stra­tore, salvo diversa deliberazione dei soci). (mg)


11 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 1797/2016

Società di capitali – Società per azioni – Denuncia al tribunale – Principi di corretta amministrazione – Revoca dell’amministratore (Art. 2409 c.c.)  Pur dovendosi seguire il generale principio della insindacabilità nel merito delle scelte gestorie in quanto tali, le stesse devono comunque essere ricondotte all’al­trettanto generale dovere di svolgimento dei compiti gestori “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” prescritta dall’art. 2392 c.c.; diligenza che, oltre a richiedere l’adozione di “cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta” gestoria di un dato tipo al fine di saggiarne il grado di rischio, è da ritenersi debba ricomprendere anche la ponderazione della incidenza di ogni scelta dell’organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione del­l’im­­presa, così da evitarsi condotte che, nel loro insieme, portino alla dispersione dei valori aziendali e risultino prive di ragionevolezza strategica quanto al coordinamento dei fattori produttivi, determinando, in sostanza, un declino dell’intero ente. Pertanto, in presenza di una complessiva inadeguatezza dell’organizzazione societaria nel far fronte al grave stato di tensione tra l’azienda e il personale – anche a prescindere dall’autonoma rilevanza delle singole condotte ai presenti fini – possono ricorrere i presupposti per l’adozione di un provvedimento ex art. 2409 c.c. di revoca degli amministratori in carica e di nomina di un amministratore giudiziario (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto indici rilevanti di tale «complessiva negligente irragionevolezza dell’organo gestorio» la sua incapacità di gestire le relazioni con il c.d. capitale umano dell’azienda, la concentrazione delle principali funzioni gestorie in capo ad un unico amministratore, la composizione inadeguata del consiglio d’amministrazione, l’inesistenza di adeguati flussi informativi nei confronti di quest’ultimo). (cl)  


20 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 56277/2013

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Delibere assembleari – Delibera assembleare di revoca del (socio-)amministratore – Legittimazione al voto del socio-amministratore (Artt. 2479-ter, 2373 c.c.) Il socio-amministratore di s.r.l. è legittimato a votare nella delibera assembleare avente ad oggetto la revoca del medesimo dalla carica di amministratore, la quale sarà eventualmente impugnabile al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 2479-ter, comma 2°, c.c., atteso che il divieto di voto previsto dall’art. 2373, comma 2°, quand’anche applicabile alle s.r.l., non è suscettibile di applicazione estensiva alla diversa fattispecie della delibera di revoca dell’amministratore. (ps)  Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Clausola di prelazione – Denuntiatio che sottoponga l’acquisto delle quote offerte a ulteriori condizioni – Invalidità (Art. 2469 c.c.) È invalida la denuntiatio che condizioni l’esercizio del diritto di prelazione degli altri soci all’acquisto, oltre che delle quote dell’offerente, di ulteriori partecipazioni societarie di titolarità del medesimo. (ps)


28 ottobre 2016 – Galioto, Giudice Monocratico R.G. n. 46252/2016

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Diritto di ispezione – Sindacato del socio di s.r.l. sulla gestione sociale – Diritti dei soci di s.r.l. in liquidazione – Tutela cautelare anticipatoria (Artt. 2476, 2488 c.c.; 700 c.p.c.) Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato del­l’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale e, quindi, anche nella fase liquidatoria; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dalla stessa ricorrente. Il diritto soggettivo potestativo del socio non amministratore di cui all’art. 2476, secondo comma, c.c., ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in vista della instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria volto all’accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali. (mg)


31 ottobre 2016 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 56869/2014

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità dell’am­mi­nistratore senza deleghe (Artt. 2381, 2392 c.c.) La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell’articolo 2381 c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’ar­ticolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato. (cl)


8 novembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 70425/2013

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Dimissioni e revoca – Disponibilità (Artt. 2383, 2389, 1411 c.c.) L’accordo con cui un terzo, che sia in procinto di acquisire la maggioranza del capitale sociale della società, si impegna a corrispondere agli amministratori in carica, a seguito delle loro dimissioni, gli emolumenti che i medesimi avrebbero dovuto percepire per la restante durata della carica, è valido ed riconducibile alla fattispecie del contratto a favore di terzi, atteso che la disciplina delle dimissioni, della revoca e del conseguente risarcimento del danno è liberamente disponibile dall’autonomia negoziale. (ps)


14 dicembre 2016 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. n. 22948/2014

Direzione e coordinamento – Presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento – Onere della prova dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento (Artt. 2359, 2497, 2497-sexies c.c.)   Anche qualora non ricorra una situazione in cui, ai sensi degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c., l’esercizio di attività di direzione e coordinamento in capo alla dirigente possa presumersi, non è escluso che si realizzi di fatto una situazione di direzione e coordinamento che si manifesta nell’esercizio della relativa attività e che trovi la propria fonte in ragioni diverse dal controllo a base partecipativa e contrattuale di cui all’art. 2359 nn. 2 e 3 c.c. anche se, in tale caso, l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non potrà essere presunto ma dovrà essere provato. Al proposito potrà essere sufficiente che siano forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa l’oggettiva coerenza dell’atto o dell’attività dannosa per la società diretta, che si assume compiuta per effetto dell’influenza della dirigente, con un “disegno di gruppo”, tale per cui l’atto dannoso ha determinato un corrispondente vantaggio per l’ente dirigente (o per altra società del gruppo), se tale atto non è sorretto da una giustificazione economicamente razionale nella prospettiva della controllata o il vantaggio evidenzia anomalie nella corretta gestione imprenditoriale e societaria della società eterodiretta danneggiata.   Direzione e coordinamento – Presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento – Controllo contrattuale – Leveraged buy-out – Contratto di finanziamento (Artt. 2359, 2497, 2497-sexies c.c.)   Non danno luogo al c.d. “controllo contrattuale o esterno”, e deve pertanto escludersi il ricorrere della relativa presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, le condizioni contrattuali che non attribuiscono alcun potere di ingerenza e tanto meno di diretta gestione degli affari sociali, limitandosi a riflettere pattuizioni presenti comunemente in tutti i contratti di finanziamento, connaturate con lo scopo proprio di tali contratti e con la sola finalità di consentire il monitoraggio [continua ..]


22 dicembre 2016 – G. Vannicelli, Giudice Relatore R.G. n. 25096/2014

Società di capitali – Società per azioni – Responsabilità del collegio sindacale (Artt. 2406, 2407 e 2409) Il collegio sindacale di una s.p.a. che si limita a diffidare l’organo amministrativo all’immediata convocazione dell’assemblea per prendere atto delle perdite patrimoniali e dunque per le “opportune deliberazioni”, preannunciando le proprie di­missioni, poi anche verbalizzate, non è esente da responsabilità ex art. 2407 c.c. Si addebita, infatti, ai sindaci di essersi limitati a inviare (fra l’altro ad un soggetto che già sapevano non esser più il socio unico) la convocazione dell’assemblea ex art. 2406, 2 co., c.c., senza aver dato notizia ai soci delle irregolarità e violazioni accertate a carico degli amministratori e di non aver denunciato i fatti al Tribunale ex art. 2409 c.c. al fine di procedere alla nomina di un amministratore giudiziario che avrebbe potuto porre in liquidazione la stessa società o chiederne l’am­mis­sione a una procedura concorsuale. La mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. è, in concreto, valutata alla stregua di un’omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci, e integra una violazione del dovere di vigilanza sulla correttezza e conformità a legge della gestione sociale imposto al collegio sindacale dal­l’art. 2407 co. 2° c.c. Questo, in particolare, ogniqualvolta sia possibile accertare, con giudizio ex ante, il nesso causale tra l’omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate verificando se un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell’esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze dannose per la società (art. 2407, co. 3, c.c.; In questo senso, Cassazione, 24362/2013). (eg)


29 dicembre 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. n. 52185/2014

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità dell’am­ministratore – Dovere di diligenza (Art. 2392 c.c.) È responsabile verso la società per violazione del dovere di diligenza l’ammini­stratore che ometta di comunicare l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, quando questi ultimi precludano alla società di partecipare a bandi di gara per l’esercizio di attività che costituiscono lo scopo sociale della medesima. In quanto responsabilità contrattuale, la società è tenuta ad allegare l’inadem­pimento dell’amministratore ai doveri della carica, nonché a provare il danno cagionato al patrimonio sociale, mentre grava in capo all’amministratore convenuto l’onere di provare il corretto adempimento. (cl) 


23 gennaio 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 69494/2016