<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. VII – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale delle Imprese di Palermo. (di Vincenzo Battiloro e Valeria Miceli)


TRIBUNALE DI PALERMO, 25 giugno 2015
G. De Gregorio, Giudice

R.G. 5874/2015

Società – Società a responsabilità limitata –Diritto di controllo del socio – Dinie­go di accesso ai documenti societari – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Presupposti

(Artt. 2476, 2° comma, c.c.; 700 c.p.c.)

Il procrastinare la possibilità per il socio di consultare la documentazione sociale (ed estrarne copia) viene a ledere direttamente il suo diritto di controllo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società che attraverso azioni giudiziarie, precludendo al socio stesso di intervenire, con gli strumenti che la legge gli mette a disposizione, per impedire quella temuta cattiva gestione della società che, seppure meramente adombrata, è comunque meritevole di tutela (vm).

Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di controllo del socio – Rischio di concorrenza sleale e abuso del diritto – Limiti giudiziali all’esercizio del diritto

(Art. 2476, 2° comma, c.c.)

Nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi, ai rischi connessi ad un accesso funzionale a fini diversi da quelli presupposti dall’art. 2476 c.c. ben può sopperirsi con provvedimento giudiziale che regoli le modalità concrete dell’ac­cesso, disponendo che sia effettuato non dal ricorrente personalmente ma da consulente di sua fiducia e alla presenza di consulente della società, con la possibilità di estrazione, a spese del ricorrente, di copia della documentazione offerta in visione da parte della società resistente solo ove consentita da quest’ultima (anche per il tramite del suo consulente), tutto ciò presso il luogo in cui i libri sociali e documenti sono custoditi (vm).

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TRIBUNALE DI PALERMO, 17 luglio 2015R. Monfredi, Giudice

R.G. 7994/2015 – 1

Società – Società Cooperativa a responsabilità limitata – Assemblea – Diritto di voto – Art. 2538 c.c. – Ratio – Derogabilità

(Artt. 2538 1° comma, 2519 c.c.)

Posto che le società cooperative sono obbligate a depositare per l’iscrizione presso il registro delle imprese, unitamente alla delibera di approvazione del bilancio, l’elenco soci aggiornato alla stessa data (artt. 2435 e 2519 c.c.) e che, per converso – a differenza di quanto previsto per le s.r.l. in seguito all’abolizione del libro soci (art. 16, co. 12-quater ss., d.l. 185/08) – non è prevista l’iscrizione al registro delle imprese dell’ammissione di ogni nuovo socio, essendo a tal fine sufficiente l’an­notazione nel relativo libro, la clausola statutaria secondo la quale “nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel registro imprese da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote”, ancorché comporti un allungamento del termine di 90 giorni previsto dall’art. 2538, coma 1, c.c., deve ritenersi valida in quanto coerente con la ratio della previsione di legge, che è quella di evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze assembleari in prossimità delle adunanze mediante l’ammissione di nuovi soci (vm).

Società – Società Cooperativa a responsabilità limitata – Delibera di nomina del­l’A.U. – Sospensione ex art. 2378 c.c. – Periculum in mora

(Artt. 2538, 2542, 1° comma, 2519, 2° comma, 2378 c.c.)

La delibera che ha ad oggetto la nomina dell’amministratore unico ha un’incidenza immediata sulla vita della società sicché il giudizio di comparazione richiesto ai fini dell’accertamento del periculum in mora non può che avere esito positivo (vm).

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Tribunale di Palermo, 15 ottobre 2015 (Ord.)
Ajello, Presidente – De Gregorio, Giudice Istruttore

R.G. 10521-1/2015

Società – Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del contratto sociale – Eccesso e abuso di potere

(Artt. 2479, 2373, 1375 c.c.)

Nel solco delle interpretazioni dell’art. 2373 c.c. con riguardo all’abuso del diritto di voto della maggioranza in materia di s.p.a., la decisione dei soci di s.r.l. può essere invalidata per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’attua­zione del contratto sociale o per abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza al perseguimento di interessi extra-societari ovvero a ledere i diritti del singolo socio, ferma restando l’insindacabilità da parte del Giudice sul merito delle scelte imprenditoriali e degli organi sociali (vb).

Società – Società a responsabilità limitata – Decisioni di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Insussistenza

(Artt. 2481-bis, 2373, 1375, 2479-ter, 2378 c.c.)

Va rigettata la richiesta di sospensiva ex artt. 2378 e 2479-ter c.c. avverso una decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, in quanto, da un lato, detta decisione è idonea a patrimonializzare la società consentendole gli investimenti che essa sta ponendo in essere, di modo che in caso di accoglimento del ricorso la società subirebbe un danno superiore rispetto a quello che subirebbe il socio ricorrente (nell’ottica del giudizio comparativo richiesto dall’art. 2378, 4° comma, c.c.); dall’altro, il socio impugnante non ha provato (sia pure nei limiti della fase cautelare) la consapevolezza in capo ai soci di maggioranza della sua impossibilità economica di sottoscrivere il contestato aumento, ossia l’intento fraudolento della maggioranza ai suoi danni (vb).

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Tribunale di Palermo, 6 novembre 2015 (ord.)
Ajello, Presidente – De Gregorio, Giudice Istruttore

R.G. 13756-1/2015

Società – Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale – Eccesso e abuso di potere

(Artt. 2479, 2373, 1375 c.c.)

Alla luce delle interpretazioni dell’art. 2373 c.c. in materia di abuso del diritto di voto della maggioranza nelle s.p.a., la decisione dei soci di s.r.l. può essere invalidata per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale o per abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitra­riamente o fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero a ledere i diritti del singolo socio, ferma restando l’insindacabilità da parte del Giudice sul merito delle scelte imprenditoriali e degli organi sociali (vb).

Società – Società a responsabilità limitata – Decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza –Insussistenza

(Artt. 2481-bis, 2373, 1375, 2479-ter c.c.)

Va rigettata la richiesta di sospensiva ex artt. 2378 e 2479-ter c.c. avverso una decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, poiché detta decisione migliora la situazione patrimoniale della società a fronte di suoi indici economici di sofferenza o di illiquidità. Nell’ottica del giudizio comparativo richiesto dall’art. 2378, 4° comma, c.c., dunque, l’accoglimento del ricorso sarebbe maggiormente pregiudizievole per la società rispetto alla posizione dei soci impugnanti (vb).

Società – Società a responsabilità limitata – Decisione modificativa dello statuto – Abbassamento del quorum deliberativo – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Sussistenza

(Artt. 2479, 2373, 1375, 2479-ter c.c.)

Merita accoglimento la richiesta di sospensiva ex artt. 2378 e 2479-ter c.c. avverso una decisione di variazione statutaria che abbassa, in sola seconda convocazione, il quorum deliberativo alla maggioranza del capitale sociale anche nelle ipotesi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 2479 c.c., dovendosi tutelare nella fase cautelare l’inte­res­se dei soci ricorrenti alla non alterazione del rapporto maggioranza-minoranza, come cristallizzato dall’originario statuto (vb).

Società – Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Rapporti usufruttuario e nudo proprietario nell’esercizio del diritto di voto – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Sussistenza

(Artt. 2479, 2471-bis, 2373, 2352, 1375 c.c.)

Le dinamiche conflittuali del rapporto fra usufruttuario e nudo proprietario nel­l’e­sercizio del diritto di voto in sede assembleare rimangono estranee al tema del­l’a­buso della maggioranza ai danni della minoranza. Tuttavia tale conflitto unito ad altri elementi fattuali può acquisire rilievo quale indice sintomatico di detto abuso (vb).

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Tribunale di Palermo, 3 maggio 2016 (ord.)
Ajello, Presidente – Maisano, Giudice Relatore

R.G. 16692/2015

Società – Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Abuso della maggioranza ai danni della minoranza – Principi di correttezza e buona fede nel­l’attuazione del contratto sociale – Eccesso e abuso di potere

(Artt. 2479, 2373, 1375 c.c.)

Sulla base della lettura combinata degli artt. 2247 e 2373 c.c. alla luce dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, la figura dell’abuso o eccesso di potere della maggioranza ai danni della minoranza quale motivo di annullabilità di una delibera assembleare va alternativamente ravvisata nell’assenza in que­st’ultima del perseguimento di un interesse sociale o nella ricorrenza di un’at­tività fraudolenta dei soci di maggioranza lesiva dei diritti dei soci di minoranza (vb).

Società – Società a responsabilità limitata – Decisione modificativa dello statuto – Abbassamento del quorum deliberativo – Abuso della maggioranza ai dan­ni della minoranza – Sussistenza

(Artt. 2479, 2480, 2373, 1375 c.c.)

Le clausole statutarie di s.r.l. che fissano quorum deliberativi rafforzati per le decisioni modificative dell’atto costitutivo, dell’oggetto sociale e dei diritti dei soci non possono essere validamente modificate a maggioranza con abbassamento degli stessi quorum, neppure se di assemblea in seconda convocazione ove prevista dallo statuto, integrando tale modifica una fattispecie in sé di abuso di potere con finalità lesive dei diritti e delle prerogative dei soci di minoranza. Le esigenze di facilità deliberativa, sottese all’obiettivo di snellimento del meccanismo deliberativo assembleare, non possono giustificare delibere modificative a maggioranza dello statuto e dei diritti dei soci (vb).