TRIBUNALE DI ROMA, 23 febbraio 2016
Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore
R.G. 13663/2015
Società – Delibera assembleare – Impugnazione – Clausola compromissoria statutaria – Deferibilità ad arbitro unico – Incompetenza Tribunale adito – Accoglimento
(Artt. 806 e ss. c.p.c.)
L’impugnativa di una delibera assembleare di società può essere devoluta alla competenza arbitrale a condizione che l’oggetto della delibera afferisca a diritti disponibili, relativi ai rapporti tra soci e società.
Sono da ritenersi indisponibili, al contrario, gli interessi protetti da norme inderogabili (ic).
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TRIBUNALE DI ROMA, 29 marzo 2016
Mannino, Presidente – Bernardo, Relatore
R.G. 5575/2012
Società – Fallimento – Azione sociale di responsabilità – Azione spettante ai creditori sociali – Curatore – Legittimazione attiva – Prove
(Artt. 146 legge fall.; 2392, 2394, 2476 c.c.)
Nella procedura fallimentare la legittimazione attiva ad esperire sia l’azione di responsabilità sociale, che quella spettante ai creditori sociali, è attribuita al curatore, trattandosi di un’unica azione dal carattere unitario e inscindibile.
Il curatore deve dimostrare la violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore e il nesso di causalità tra questa e il danno; l’amministratore deve provare che il fatto non sia a lui imputabile (ic).
TRIBUNALE DI ROMA, 6 giugno 2016
Marvasi, Presidente – Postiglione, Relatore
R.G. 7391/2016, R.G. 8805/2016, R.G. 11581/2016
Società – Rappresentazioni teatrali simili – Diritto d’autore – Antecedenza e sovrapponibilità – Tutela
(Art. 2598 c.c.)
Deve essere tutelato il diritto d’autore dell’opera realizzata per prima allorché si accerti che la seconda sia parzialmente sovrapponibile quanto a contenuti, tanto da integrare gli estremi del plagio (ic).
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TRIBUNALE DI ROMA, 13 giugno 2016
Mannino, Presidente – Romano, Relatore
R.G. 41026/2013
Società – Società di capitali – Controllo esterno – Profili caratterizzanti del controllo esterno e differenze con il controllo interno e la mera dipendenza economica – Contratti rilevanti ai fini della configurabilità del controllo esterno – Esercizio dell’attività di direzione e coordinamento
(Artt. 2359, 2497 e 2497-sexies c.c.)
La specificità del controllo esterno sta nel fatto che esso, diversamente da quello interno, non si realizza per il tramite dell’assemblea, sostanziandosi invece in una oggettiva dipendenza economica – derivante da «particolari vincoli contrattuali» – di una società rispetto ad un’altra.
Si tratta, dunque, di un condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale, indipendentemente da chi nomina e può revocare gli amministratori; a differenza del controllo interno, inoltre, quello esterno deve essere effettivo e conseguire a particolari vincoli negoziali, non essendo idonea, per unanime dottrina, la sola dipendenza economica a dare luogo ad una situazione di controllo in senso giuridico.
Inoltre, non qualsiasi contratto cui consegua un’influenza dominante è rilevante ai fini del controllo esterno bensì solo quei contratti che, in virtù delle loro peculiarità – economiche, ma soprattutto giuridiche – lascino pronosticare la dipendenza di una società verso la sua controparte contrattuale, al punto che la costituzione ed il perdurare di tali rapporti contrattuali rappresenta la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata.
Soltanto ove ricorrano i presupposti indicati, l’esercizio effettivo del controllo esterno, realizzandosi direttamente sulla società controllata e quindi sulla stessa gestione sociale, attraverso l’influenza sull’organo amministrativo, dà luogo con ogni probabilità anche alla fattispecie della direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. (attraverso la presunzione di cui all’art. 2497 sexies c.c.) (ds).
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