TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa A), 5 febbraio 2014 – Zana, Giudice monocratico
R.G. 48156/2010
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 4 luglio 2014
Perozziello, Presidente – Galioto, Giud. estensore.
R.G. 4123/2014 (vol.giur.)
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 8 agosto 2014
Riva Crugnola, Presidente relatore.
R.G. 56191/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 2 settembre 2014 (ord.) – Galioto, Giudice monocratico
R.G. 54480/2013-1
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 2 settembre 2014 (ord.)
Vannicelli, Giudice monocratico
R.G. 33655/2014-1
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 24 settembre 2014 (ord.)
– Vannicelli, Giudice monocratico
R.G. 35040/2014
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 26 settembre 2014 (ord.)
Riva Crugnola, Presidente relatore
R.G. 7209/2012
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 26 novembre 2014
Riva Crugnola, Presidente relatore
R.G. 12015/2013
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 28 novembre 2014 Mambriani, Giudice unico
R.G. 35766/2014
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5 febbraio 2014 – Zana, Giudice monocratico R.G. 48156/2010 - 4 luglio 2014 Perozziello, Presidente – Galioto, Giud. estensore. R.G. 4123/2014 (vol.giur.) - 8 agosto 2014 Riva Crugnola, Presidente relatore. R.G. 56191/2012 - 2 settembre 2014 (ord.) – Galioto, Giudice monocratico R.G. 54480/2013-1 - 2 settembre 2014 (ord.) Vannicelli, Giudice monocratico R.G. 33655/2014-1 - 24 settembre 2014 (ord.) – Vannicelli, Giudice monocratico R.G. 35040/2014 - 26 settembre 2014 (ord.) Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 7209/2012 - 26 novembre 2014 Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 12015/2013 - 28 novembre 2014 Mambriani, Giudice unico R.G. 35766/2014
Cessione di ramo di azienda – Minor valore dell’avviamento – Insussistenza di un vizio della cosa venduta – Conseguenze (Artt. 1490, 1492 e 1497 c.c.) Dal momento che l’avviamento può essere qualificato soltanto come una qualità immateriale del ramo di azienda oggetto di cessione, il suo minor valore non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui all’art. 1490 c.c. e non consente quindi l’esercizio dell’azione di riduzione del prezzo. Peraltro, in difetto di una specifica garanzia del venditore sul valore dell’avviamento, il riferimento contenuto nel contratto di compravendita a tale valore come componente del corrispettivo pattuito deve intendersi unicamente come criterio di determinazione del prezzo ma non come fonte di autonoma responsabilità risarcitoria del venditore né presupposto per l’esercizio dell’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo da parte dell’acquirente. (mb)
Società a responsabilità limitata – Trasferimento quote – Iscrizione a Registro Imprese di domanda giudiziale con cui si chiede il trasferimento della quota – Effetto prenotativo (Artt. 1155, 2192, 2470, 2643 e 2652 c.c.) La domanda introduttiva del giudizio volto ad ottenere una sentenza che produca, o accerti, il trasferimento di una quota di s.r.l. può essere iscritta nel Registro delle Imprese nonostante tale possibilità non sia espressamente prevista dall’art. 2470, 3° comma, c.c.; ciò in quanto tale norma – che prevede l’anteriorità dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale criterio di preferenza tra più acquirenti in buona fede della quota – ha la medesima ratio del sistema di pubblicità immobiliare ex artt. 2643 e seguenti c.c. (nel quale è espressamente contemplata la possibilità di iscrivere non solo il titolo di acquisto ma anche la domanda giudiziale prodromica con effetto prenotativo sull’opponibilità) e, pertanto, sarebbe assolutamente irragionevole assoggettare i due sistemi a regimi ingiustificatamente differenti. (mb)
Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare – Vizio di assenza assoluta di informazione consistente nella completa mancanza di convocazione – Termine di decadenza triennale per l’impugnazione (artt. 2479 bis e 2479 ter c.c.) Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l. il vizio di assenza assoluta di informazione – che può essere dedotto nel termine di decadenza triennale previsto dall’art. 2479 ter, 3° comma, c.c. – va riferito al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a., consistente nella completa mancanza di convocazione. Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare – Vizi relativi ad altre carenze informative – Termine di decadenza di 90 giorni per l’impugnazione (artt. 2479 bis e 2479 ter c.c.) Ogni altro vizio relativo a carenze informative, di per sé non riguardanti il procedimento di convocazione assembleare, deve essere ricondotto alla categoria dei vizi di c.d. annullabilità, in relazione ai quali si applica il termine di impugnazione breve di 90 giorni previsto dal primo comma dell’art. 2479 ter c.c. (mb)
Società a responsabilità limitata – Amministratori – Responsabilità – Danno – Criteri – Differenza dei netti patrimoniali – Ammissibilità (art. 2476 c.c.) Ai fini della quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell’attività di rischio nonostante la perdita integrale del capitale, è legittima – nel caso di impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria ad individuare le conseguenze dannose riconducibili alle operazioni non coerenti con il fine conservativo – l’utilizzazione del criterio presuntivo e sintetico della differenza dei netti patrimoniali, che ben può sorreggere una valutazione equitativa del danno. Società a responsabilità limitata – Bilancio – Capitalizzazione dei costi – Criteri – Criteri tributari – Inammissibilità (art. 2426 c.c.) A differenza del regime antecedente alla riforma del diritto societario, il criterio da seguire in materia di capitalizzazione dei costi di manutenzione è solo quello dettato dall’art. 2426, 1° comma, n. 5) c.c., senza la possibilità di adottare i criteri previsti dalle norme tributarie, valide solo per il calcolo delle imposte. Società a responsabilità limitata – Amministratori – Sequestro – Criteri – Periculum (artt. 669 bis e 671 c.p.c.) La redazione dei bilanci secondo criteri idonei ad occultare la perdita del capitale sociale ai terzi vale, già di per sé, ad integrare il profilo soggettivo del periculum, necessario per la concessione della tutela cautelare, poiché non permette di sperare che il convenuto si asterrà in futuro dal compiere atti di dispersione patrimoniale in pregiudizio delle aspettative risarcitorie dei terzi, e impone, per converso, la previsione di condotte di dispersione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2470 c.c. (mm)
Deliberazione di fissazione del compenso dell’amministratore – Impugnabilità – Limiti del sindacato giurisdizionale (artt. 2385, 2379 e 1375 c.c.) Il giudice non può sindacare nel merito la misura del compenso spettante all’amministratore, trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere nel momento in cui designano il soggetto al quale consegnano la gestione del proprio investimento. Resta salva la possibilità di impugnare la deliberazione di fissazione del compenso, laddove tale compenso si palesi manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, perché finalizzato al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci. Nel valutare la ragionevolezza del compenso stabilito a favore dell’amministratore, il giudice deve considerare anzitutto la natura e l’ampiezza dei compiti propri del gestore, con riguardo al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di analoghe dimensioni, e solo complementarmente la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società. (av)
Società di persone – Società in accomandita semplice – Esclusione di un socio – Formalità per la decisione (artt. 2287 e 2318 c.c.) Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. in forza del rinvio dell’art. 2318 c.c., l’esclusione di un socio di una società di persone non richiede la convocazione dell’assemblea dei soci e l’espressione della volontà in sede assembleare, essendo sufficiente che essa sia decisa dalla maggioranza dei soci – a prescindere dalle modalità di espressione di tale volontà – e che essa sia comunicata al socio escluso. (mm)
Società per azioni – Acquisto di azioni a prezzo superiore rispetto al valore reale – Informazioni sociali non veritiere – Responsabilità degli amministratori e dei sindaci ex art. 2395 c.c. (art. 2395 c.c.) Al fine di poter ottenere il risarcimento del c.d. danno da investimento disinformato, l’acquirente di partecipazioni sociali (così come il sottoscrittore di aumento di capitale sociale) può promuovere azione risarcitoria ex art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni egli abbia acquistato (o il cui aumento di capitale abbia sottoscritto), quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili e come tali influenzanti in senso decettivo (quanto al valore delle partecipazioni) la decisione di acquistare la partecipazione (o di sottoscrivere l’aumento), poi risultata di entità non corrispondente alle risultanze contabili, con conseguente danno pari al prezzo sborsato per una partecipazione di minore (o di nessun) valore. (av)
Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore – Sospensione del termine di prescrizione – Applicazione (artt. 2476 e 2741 c.c.) La sospensione del decorso del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di persone giuridiche ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. trova applicazione anche per l’ipotesi di azione esercitata nei confronti degli amministratori dal singolo socio di s.r.l. quale legittimato straordinario ex art. 81 c.p.c. Società a responsabilità limitata – Amministratore di diritto – Amministratore di fatto – Irrilevanza (art. 2476 c.c.) L’amministratore di diritto non può invocare quale scusante la circostanza che le condotte a lui addebitate siano in realtà riconducibili alle scelte del socio, quale gestore di fatto, poiché infatti l’amministratore deve rispondere di ogni vicenda di negligente gestione, avendo l’obbligo di vigilare anche sull’altrui ingerenza nelle vicende contabili e gestionali. (pfm)