<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sez. IV – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Rocco Antonini, Luca Della Tommasina, Edoardo d’Ippolito, Marco Ferrari, Marcello Giuliano)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

4 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore

R.G. n. 68304/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

10 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore

R.G. n. 64101/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

20 aprile 2017 – Perozziello, Presidente  Vannicelli, Relatore

R.G. 45492/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

20 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore

R.G. V.G. 3649/2017

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

17 maggio 2017 – Riva Crugnola, Giudice Monocratico

R.G. n. 16596/2017 – Ordinanza

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

11 maggio 2017 – Perozziello, Presidente relatore

R.G. n. 14555/2016

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

8 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore

R.G. n. 68081/2013

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

19 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore

R.G. n. 4225/2015

TRIBUNALE DI MILANO (Sezione Specializzata in Materia di Impresa B)

29 giugno 2017 – Perozziello, Presidente relatore

R.G. n. 35474/2015

SOMMARIO:

4 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 68304/2015 - 10 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 64101/2016 - 20 aprile 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. 45492/2015 - 20 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. V.G. 3649/2017 - 17 maggio 2017 – Riva Crugnola, Giudice Monocratico R.G. n. 16596/2017 – Ordinanza - 11 maggio 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. n. 14555/2016 - 8 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 68081/2013 - 19 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 4225/2015 - 29 giugno 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. n. 35474/2015


4 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 68304/2015

Società di capitali – S.r.l. – Delibera assembleare – Nullità della delibera assembleare – Omessa convocazione dell’assemblea – Onere probatorio – Ammissibilità prova testimoniale (Artt. 2497-ter, 2702, 2721 c.c.) Sono impugnabili, ai sensi di legge, le decisioni dei soci di s.r.l. “prese in assoluta mancanza di informazione”. In via sistematica, tale ipotesi va riferita, quanto alle decisioni dei soci di s.r.l. assunte in sede assembleare, al procedimento di convocazione in senso proprio e costituisce il medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. ex art. 2379 c.c. La natura contrattuale del rapporto tra socio e società, in conformità ai principi in materia di responsabilità di cui all’art. 1218 c.c., consente di ritenere che – anche in tema di regolarità della convocazione – ove il socio (creditore) alleghi l’ina­dempimento, sia la società (debitore) a dover provare l’esatto adempimento. L’assenza del socio alla riunione assembleare può essere validamente dimostrata a mezzo di prova testimoniale, quindi senza onere di proposizione di querela di falso, non vertendosi nel perimetro di efficacia della scrittura privata considerato dall’art. 2702 c.c. (ra)


10 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 64101/2016

Società di capitali – Estinzione della società – Registro delle imprese – Cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese – Responsabilità verso i creditori sociali (Artt. 2490, 2492, 2495 c.c.) Anche la cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di una società, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, comporta il trasferimento dei diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. (ra)


20 aprile 2017 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore R.G. 45492/2015

Società di capitali – Società per azioni – Azioni con prestazioni accessorie – Riscatto – Deliberazione del consiglio di amministrazione lesiva di diritti degli azionisti (Artt. 2345, 2388, comma 4, 2437-sexies c.c.) I presupposti del riscatto di azioni ordinarie o speciali debbono essere predeterminati e conoscibili ex ante da chi si trovi potenzialmente assoggettato all’altrui potestas redemptionis. Se lo statuto, nel prevedere il potere della società di riscattare le azioni, rinvia in proposito ad atti o determinazioni degli organi sociali, in tanto l’esercizio del potere sarà valido ed efficace in quanto ad essere predeterminati e conoscibili siano i criteri cui tali organi debbano attenersi a tal fine e il procedimento logico ed economico delle determinazioni che ne siano risultate. E ciò, specialmente allorché il riscatto si connoti di un significato sanzionatorio, come nell’ipotesi in cui sia deliberato dal consiglio di amministrazione a causa del mancato raggiungimento di determinati standards di risultato nello svolgimento di prestazioni accessorie. La deliberazione di riscatto di azioni con prestazioni accessorie, adottata dal consiglio di amministrazione in difetto di sufficiente predeterminazione (e di conoscibilità) dei criteri per la valutazione della gravità dell’inadempimento dell’azio­nista, è impugnabile dall’azionista riscattato e di conseguenza annullabile perché lesiva di un suo diritto ai sensi dell’art. 2388, comma 4, c.c. (ldt)


20 aprile 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. V.G. 3649/2017

Società di capitali – S.r.l. – Soci rappresentanti un terzo del capitale sociale – Potere di sottoporre argomenti all’assemblea – Potere di convocazione dell’assemblea (Artt. 2479, comma 1, 2479-bis c.c.) Nel potere dei soci di s.r.l. rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre argomenti di discussione all’assemblea – potere loro attribuito inderogabilmente dall’art. 2479, comma 1, c.c. – rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti, sebbene lo statuto regoli la convocazione dell’assemblea investendo della relativa competenza l’organo gestorio.(ldt)


17 maggio 2017 – Riva Crugnola, Giudice Monocratico R.G. n. 16596/2017 – Ordinanza

Società di capitali – Abuso di dipendenza economica – Procedimenti cautelari – Contratti diversi dalla subfornitura – Applicabilità (Art. 700 c.p.c.; art. 9 l. n. 192/1998) L’art. 9 l. 18 giugno 1998 n. 192 in tema di abuso di dipendenza economica si applica a tutti i rapporti di collaborazione tra imprese, nelle fasi della produzione e/o della distribuzione. L’imprenditore debole può essere tutelato anche attraverso lo strumento del procedimento cautelare.   Società di capitali – Abuso di dipendenza economica – Sintomi della dipendenza economica (Art. 9 l. n. 192/1998) L’impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti da parte del soggetto che ha subito l’abuso riveste un ruolo centrale nella valutazione della dipendenza economica. Il principale sintomo della dipendenza economica è rappresentato dall’esecuzione da parte dell’imprenditore debole di una serie di investimenti specifici nell’ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti con l’imprenditore forte. In tal modo l’imprenditore debole è esposto al ricatto dell’imprenditore forte, giacché la minaccia di interruzione del rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique (ed).


11 maggio 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. n. 14555/2016

Società di capitali – S.r.l. – Esclusione del socio – Causa non prevista dall’atto costitutivo – Inammissibilità (Art. 2473-bis c.c.) L’esclusione del socio di s.r.l. può essere deliberata solo nelle specifiche ipotesi previste dall’atto costitutivo. Deve in ogni caso escludersi la legittimità del­l’e­sclu­sione del socio volta a sanzionare l’esercizio di diritti fondamentali dello stesso.   Società di capitali – S.r.l. – Deliberazione assembleare – Invalidità – Successiva ratifica – Invalidità – Abuso del socio di maggioranza (Artt. 2479, 2479-ter c.c.) La deliberazione di “ratifica” di una deliberazione assembleare dichiarata invalida in giudizio è affetta dagli stessi vizi della deliberazione annullata e, pertanto, deve essere anch’essa annullata. Tale condotta costituisce un abuso da parte del socio di maggioranza nel­l’e­ser­cizio dei propri poteri (ed).


8 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 68081/2013

Società di capitali – Patti parasociali – Patti parasociali a favore di terzo – Efficacia – Legittimazione processuale (Art. 1411 c.c.) Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria – che con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di voler profittare del contratto –, sia dai soci stipulanti, pur nell’ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti. Pertanto, la legittimazione dello stipulante riguarda la pretesa di comportamento adempiente in favore del terzo e non già in proprio favore. (mf)


19 giugno 2017 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. n. 4225/2015

Società di capitali – S.r.l. – Delibera assembleare – Richiesta finanziamento soci – Non vincolatività della deliberazione – Necessità di espressa adesione negoziale (Artt. 1326, 1331, 2441, 2467 c.c.) La deliberazione assembleare avente ad oggetto l’approvazione della richiesta di finanziamento da parte dei soci, anche ove la stessa sia adottata con il voto unanime degli aventi diritto, non è di per sé idonea a creare l’obbligo giuridico in capo al socio di procedere al finanziamento stesso indipendentemente dal voto favorevole espresso in sede assembleare. La delibera assume un valore di mero atto programmatico assimilabile ad una proposta contrattuale che deve essere necessariamente accettata dal socio in veste di mutuante. Ciò in conformità con il noto principio per cui una deliberazione sociale non può di per sé stessa obbligare i soci all’assunzione di ulteriori conferimenti, versamenti e o apporti in favore della società stessa. Tale risultato interpretativo viene giustificato anche alla luce di ciò che avviene nell’ambito di una delibera di aumento di capitale sociale. Il voto del socio non è di per sé idoneo a vincolare quest’ultimo rispetto all’obbligo di conferimento nascente solo a seguito di una successiva manifestazione di volontà consistente nella sottoscrizione delle azioni al medesimo offerte. (mg)


29 giugno 2017 – Perozziello, Presidente relatore R.G. n. 35474/2015