Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. IV – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di a cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone e Daniele Stanzione.)


TRIBUNALE DI ROMA, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 luglio 2014 –
Mannino, Presidente – Romano, Relatore

R.G. 1857/2014 v.g.

TRIBUNALE DI ROMA, 21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese

R.G. 6846/2014 v.g.

TRIBUNALE DI ROMA, 21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese

R.G. 5244/2014 v.g.

TRIBUNALE DI ROMA, Sezione specializzata in materia di impresa, 1 luglio 2014 –
Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore

R.G. 30788/2010

TRIBUNALE DI ROMA, 17 aprile 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese

R.G. 4294/2014 v.g.

SOMMARIO:

25 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Romano, Relatore R.G. 1857/2014 v.g. - 21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 6846/2014 v.g. - 21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 5244/2014 v.g. - 1 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore R.G. 30788/2010 - 17 aprile 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 4294/2014 v.g.


25 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Romano, Relatore R.G. 1857/2014 v.g.

Società – Società cooperativa a responsabilità limitata – Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. – Ammissibilità – Clausola arbitrale – Inapplicabilità (Artt. 2409 c.c.; 2545 quinquiesdeces c.c.) Il procedimento di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione è ammissibile anche per le società cooperative a responsabilità limitata. Il suddetto procedimento non può essere oggetto di clausola arbitrale, in quanto implica lo svolgimento di attività diversa da quella giudiziale in senso proprio; ciò sia sotto il profilo strutturale, perché si conclude con provvedimenti non idonei a passare in giudicato, sia sotto il profilo funzionale, non accertando né attuando situazioni di diritto. Società – Società cooperativa a responsabilità limitata – Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. – Titolarità – Presupposti (Art. 2409 c.c.) Le condizioni che legittimano l’azione ex art. 2409 c.c. sono lo status di socio ed una determinata aliquota del capitale sociale; condizioni che devono permanere invariate fino al deposito della decisione. (ic)


21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 6846/2014 v.g.

Società – Società a responsabilità limitata – Collegio sindacale – Dimissioni dell’intero collegio – Iscrizione delle dimissioni nel registro delle imprese – Rifiuto – Impugnazione – Rigetto (Artt. 2397, 2400, 2401, 2403 c.c.) Le dimissioni dalla carica di componente del collegio sindacale, prima della scadenza del mandato, hanno effetto immediato soltanto se è possibile sostituire il dimissionario con il supplente. In caso contrario, ovvero a fronte delle dimissioni dell’intero collegio, si applica il criterio della prorogatio e i dimissionari rimangono in carica fino alla nomina da parte del­l’assemblea del nuovo organo di controllo. Quanto sopra per evitare il mancato controllo e la vigilanza sulla gestione societaria. (ic)


21 luglio 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 5244/2014 v.g.

Società – Società in nome collettivo – Liquidazione – Iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese – Rifiuto – Impugnazione – Prova contraria – Rigetto (Artt. 2495, 2312 c.c.) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2495 c.c. la cancellazione di una società dal registro delle imprese provoca la sua immediata estinzione, a prescindere dalla pendenza di rapporti non ancora definiti. L’iscrizione della cancellazione ha valore di pubblicità dichiarativa, con la conseguenza che chi ne chiede l’annullamento deve fornire la prova contraria. Tale prova non deve, però, consistere nella mera pendenza di rapporti non definiti, bensì deve trattarsi della prova di un fatto dinamico che dimostri che la società, dopo la cancellazione, abbia seguitato di fatto ad operare, ponendo in essere attività commerciali o economiche. Per le suddette ragioni non costituiscono valida prova contraria il pagamento di debiti scaduti, se effettuato per evitare azioni esecutive, né, tantomeno, l’attività processuale. (ic)


1 luglio 2014 – Mannino, Presidente – Cardinali, Relatore R.G. 30788/2010

Società – Società di persone – Applicabilità dell’art. 2284 c.c. anche in ipotesi di venir meno della pluralità dei soci – Ammissibilità (Artt. 2272 e 2284 c.c.) In linea con l’orientamento della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza consolidata, può ritenersi applicabile l’art. 2284 c.c. anche nell’ipotesi di società costituita da due soli soci e quindi anche nell’ipotesi in cui la morte di uno dei soci abbia determinato il venir meno della pluralità dei soci. Invero, coordinando la richiamata norma con l’art. 2272 c.c., in tema di scioglimento della società, deve rilevarsi che, nell’ipotesi di morte di uno dei due soci, la società sopravvive naturalmente nei sei mesi successivi al decesso del socio, mesi durante i quali può essere ricostituita la pluralità dei soci su iniziativa dell’unico socio superstite: la società pertanto si scioglie, con effetto ex nunc, solo quando entro tale termine semestrale non sia stata ricostituita la pluralità dei soci, con l’ingresso, su iniziativa e proposta del socio superstite, degli eredi dell’altro socio deceduto o anche di terzi, ovvero qualora il socio superstite non abbia deciso di mettere in liquidazione volontaria la società, prima della scadenza del termine stesso, così anticipando lo scioglimento ex lege. Società – Società di persone – Applicabilità dell’art. 2284 c.c. anche in ipotesi di venir meno della pluralità dei soci – Riserva di ogni iniziativa in favore del solo socio superstite (Artt. 2272 e 2284 c.c.) Nell’ipotesi di società costituita da due soli soci di cui uno sia defunto, gli eredi del socio deceduto non hanno il potere di chiedere lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione né, di converso, possono imporre la continuazione della società all’unico socio superstite. Invero qualsiasi decisione, tanto per lo scioglimento della società quanto per la sua eventuale continuazione, spetta unicamente al socio superstite, mentre agli eredi può essere riconosciuta unicamente la facoltà di aderire alla proposta di continuazione della società loro formulata dal socio superstite. Conseguentemente, la morte di uno dei due soci non determina l’automatico [continua ..]


17 aprile 2014 – Romano, Giudice del Registro delle Imprese R.G. 4294/2014 v.g.