TRIBUNALE DI PALERMO, 12 agosto 2015
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 7976 – 1/2015
TRIBUNALE DI PALERMO, 1 aprile 2016
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 2231 – 1/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 12 aprile 2016 (ord.)
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Monfredi, Giudice
R.G. 2079 – 1/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 20 maggio 2016 (ord.)
Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa
Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Relatore
R.G. 2491/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 10 agosto 2016 (ord.)
Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Istruttore
R.G. 12943/2016
TRIBUNALE DI PALERMO, 24 maggio 2017 (ord.)
Ajello, Presidente – Spiga, Giudice Istruttore
R.G. 14108-1/2016
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12 agosto 2015 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 7976 – 1/2015 - 1 aprile 2016 Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2231 – 1/2016 - 12 aprile 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Monfredi, Giudice R.G. 2079 – 1/2016 - 20 maggio 2016 (ord.) Sezione V civile – Specializzata in Materia di Impresa Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Relatore R.G. 2491/2016 - 10 agosto 2016 (ord.) Ajello, Presidente – Monfredi, Giudice Istruttore R.G. 12943/2016 - 24 maggio 2017 (ord.) Ajello, Presidente – Spiga, Giudice Istruttore R.G. 14108-1/2016
Società – Società a responsabilità limitata – Scioglimento e liquidazione – Divieto di nuove operazioni – Fallimento – Responsabilità illimitata degli amministratori – Azione ex art. 146 legge fall. – Onere della prova (Artt. 146 legge fall., 2449 vecchio testo e 2476 c.c.) Compete al curatore che promuove l’azione ex art. 146 legge fall. l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2932 c.c. – e il nesso di causalità tra queste ed il danno derivatone, determinato nel suo ammontare attraverso la verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società di volta in volta poste in essere dai convenuti – mentre incombe sugli amministratori convenuti in giudizio l’onere di dimostrare la non imputabilità a loro del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. L’art. 2449 c.c. testo previgente stabilisce che gli amministratori che contravvengono al divieto di nuove operazioni, assumono responsabilità illimitata e solidale degli affari intrapresi; tuttavia il curatore, allorché esperisce l’azione di responsabilità legge fall. ex art. 146, non può far valere la responsabilità diretta degli amministratori per le nuove operazioni verso i creditori sociali, ma soltanto la violazione dell’obbligo su di essi gravante per legge nella misura in cui esso si è tradotto in un danno per la società o per i creditori. Società – Società a responsabilità limitata – Scioglimento e liquidazione – Poteri di gestione degli amministratori – Divieto di nuove operazioni – Definizione (Artt. 2449 vecchio testo, 2486 c.c.) In tema di responsabilità degli amministratori, si deve ritenere che la previsione dell’attuale articolo 2486 codice civile, il quale dispone che gli amministratori “conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”, abbia lo scopo di esplicitare un principio [continua ..]
Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera assembleare – Legittimazione – Qualità di socio (Artt. 2479-ter, 2482-ter, 2378, 3° comma, c.c.) Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo agli impugnanti, perché privi oramai della qualità di soci per loro scelta. Come infatti la S.C. ha avuto modo di affermare da tempo “l’azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall’art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l’azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell’attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, 1° comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (cfr. Cass. sez. I civ. n. 26842/08). Società a responsabilità limitata – Riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge – Delibera assembleare di aumento – Completamento del procedimento di esecuzione della delibera – Tutela cautelare – Presupposti – Ammissibilità (Artt. 2479-ter, 2482-ter, 2378, 3° comma, c.c.) Non può ritenersi ostativo, all’ipotetico accoglimento della domanda di sospensione cautelare, il completamento del procedimento di esecuzione della delibera impugnata. Se è vero infatti che l’art. 2378, 3° comma, c.c. disciplina il procedimento cautelare diretto a ottenere la “sospensione dell’esecuzione” delle delibere (o decisioni) – procedimento a cognizione sommaria nel quale il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del fumus boniu juris e del periculum in mora, procedendo, con riferimento a tale ultimo profilo, a una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente [continua ..]
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Delibera avente efficacia dichiarativa – Sospensione – Ammissibilità (Artt. 2378, 2378, 3° comma, 2479, 2° comma, 2479-ter, c.c.) Il termine “esecuzione” utilizzato dal legislatore all’art. 2378, 3° comma, c.c. non fa riferimento soltanto alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma ad una più ampia condizione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione in senso stretto rappresenta un momento puramente eventuale. Di conseguenza, anche una delibera assembleare tecnicamente priva di esecuzione, cioè idonea, siccome avente mera efficacia dichiarativa, a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, come quella di approvazione del bilancio, può essere oggetto di sospensione in via cautelare. Ritenere che, in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari, il giudice ordinario non possa sospendere in via cautelare l’efficacia delle delibere c.d. autoesecutive, aventi ad oggetto diritti indisponibili, significherebbe restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare e riconoscere al giudice un potere decisorio inferiore rispetto a quello degli arbitri, ai quali l’art. 35, 5° comma, d.lgs. n. 5/20003 (ancora in vigore per la parte relativa all’arbitrato) attribuisce, proprio in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari, il “potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera” e non della semplice esecuzione della delibera stessa, come invece prevede testualmente l’art. 2378, 3° comma, c.c. Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione delibera assembleare – Legittimazione – Qualità di socio (Artt. 2377, 2378, 2378, 3° comma, 2479-ter; 100 c.p.c.) Sebbene il venir meno della qualità di socio in capo a colui che ha impugnato, ai sensi dell’art. 2378 c.c., una delibera assembleare comporti inevitabilmente il venir meno anche della sua legittimazione e del suo interesse ad agire, tale situazione non può dirsi sussistere quando la qualità di socio venga perduta proprio a causa degli effetti prodotti [continua ..]
Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Conflitto di interessi – Presupposti (Artt. 2373, 2479-ter, 2° comma, c.c.) Una delibera assembleare di s.r.l. non può ritenersi viziata sotto il profilo del conflitto di interessi di cui all’art. 2479 ter, 2° comma, c.c. qualora dalla sua esecuzione non possa derivare un danno, neppure potenziale, per la società. Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Conflitto di interessi – Presupposti (Artt. 2373, 2479- ter c.c.) La delibera di s.r.l. con cui il compenso spettante ai soci che prestano la propria opera professionale in società viene ancorato al fatturato anziché ai parametri previsti dal CCNL di settore, in tal modo attribuendo valore preminente all’attività di coordinamento compiuta piuttosto che alla quantità e qualità di lavoro prestato, non è viziata da conflitto di interesse, poiché non potenzialmente dannosa per la società, atteso che in periodi di andamento negativo ed eventuale diminuzione del fatturato tali compensi subirebbero un altrettanto notevole decremento. Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Abuso di maggioranza – Principi di correttezza e buona fede (Artt. 2479-ter, 1175, 1375 c.c.) Conformemente all’orientamento espresso da Cass., Sez. I civ., 20 gennaio 2011, n. 1361 (Mass. uff.), una delibera assembleare può essere invalidata, ex art. 2479 ter cod. civ., per abuso di maggioranza, “quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto”. Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Abuso di maggioranza – Principi di [continua ..]
Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di controllo dei soci non partecipanti all’amministrazione (Artt. 2462, 2476, 2° comma, c.c.) Il diritto di controllo dei soci non amministratori previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. in virtù della nuova disciplina della s.r.l. fondata sulla contrattualizzazione dei rapporti sociali e sulla centralità della posizione del socio, da un lato, impone di non limitare la categoria dei documenti accessibili al socio richiedente ai soli libri sociali obbligatori, dall’altro, comprende il diritto dello stesso di estrarre copia di tutta la documentazione relativa all’amministrazione, nell’ottica della piena efficacia del diritto di controllo, conformemente all’ampliamento dell’originaria portata di detto diritto previsto dall’art. 2489 c.c. ante riforma. Il diritto di controllo deve essere esercitato secondo i canoni di buona fede e correttezza, integrando in caso contrario gli estremi dell’abuso del diritto del socio ai danni della società. Società – Competenza per materia delle sezioni specializzate – Competenza territoriale delle sezioni specializzate – Criteri generali di ripartizione della competenza territoriale (Artt. 3, comma 2, lett. a); 4, 1° comma, d.lgs. n. 168/2003, 18 e ss. c.p.c.) Riconosciuta la competenza per materia delle sezioni specializzate in presenza di controversie vertenti su rapporti societari, per quanto attiene alla competenza territoriale, nella disciplina istitutiva delle sezioni specializzate di cui al d.lgs. n. 168/2003 non si rinviene un criterio generale di riparto fondato sul luogo in cui la società ha la sede legale. Per tale motivo l’individuazione della sezione specializzata territorialmente competente dovrà essere operata alla luce dei criteri generali di ripartizione previsti dal codice di procedura civile, ivi incluso quello dell’art. 20 c.p.c. secondo il quale per le cause relative a diritti di obbligazione “è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”. (vbatt.)