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Nelle banche popolari cooperative quotate vive la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) ed al d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) che afferma principi e valori propri della c.d. “democrazia societaria”, ovvero di una mutualità non prevalente ed esterna. Il principio capitario, primo fondamentale strumento che definisce il rapporto “persona-azione”, il limite al possesso azionario ed il c.d. gradimento che tempera il principio della “porta aperta” costituiscono le regole organizzativo-strutturali finalizzate all’attuazione della netta separazione tra status di azionista e di socio. Se in dette realtà il capitale non spiega alcuna funzione di comando, viene a risentirne lo stesso concetto di controllo come inteso in termini definitori dagli artt. 2359 c.c., 23 t.u.b. e 93 t.u.f., tutti orientati secondo la relazione “azione-voto” concepita in termini proporzionali. Nelle società cooperative quotate (implicitamente comprensive delle banche popolari), infatti, il c.d. “socio di riferimento” (ex art.144-ter, lett. e, reg. emittenti n. 11971/1999) non può essere conosciuto ex ante ma solo ex post rispetto al momento assembleare, nel quale, tra l’altro, i soci, relativamente alla nomina della governance, sono chiamati a pronunciarsi con voto segreto. E ciò, chiaramente, a garanzia della c.d. libertà del voto del socio cooperatore. La specialità della normativa sulle cooperative quotate si spiega anche in relazione alle quote di partecipazione per la presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di amministrazione laddove l’art. 144-quater, 3° comma, reg. emittenti prevede lo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto. Considerata la centralità del momento assembleare proprio del modello espresso dalle società cooperative, le associazioni di soci cooperatori rappresentano un “soggetto qualificato” da tenere distinto rispetto agli istituti dei patti parasociali (ex artt. 122-123 t.u.f.) e delle associazioni di azionisti (ex art. 141 t.u.f) con la loro normativa. Posto che dette figure vengono inquadrate dal legislatore del 1998 esclusivamente rispetto alle società di capitali, prevedendo nel tempo costanti deroghe rispetto alle società cooperative, principalmente individuate negli artt.83-undecies, 3° comma, 83-duodecies, 5° [continua ..]