Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Trasformazione a maggioranza di società di persone ex art. 2500-ter c.c. (nota a Trib. Matera, 23 marzo 2011) (di Giuditta Lagonigro)


TRIBUNALE DI MATERA, 23 marzo 2011 – Attimonelli Petraglione Presidente – Ferrara Relatore

Trasformazione a maggioranza ex art. 2500-ter c.c. di una snc in srl costituita ante D.lgs. 6/2003 – contratto di società – efficacia retroattiva art. 11 delle preleggi.

(Artt. 2500-ter e art. 2252 c.c.; art. 223-bis disp. att. c.c.)

Salva diversa disposizione contenuta nel contratto di società, è possibile la trasformazione a maggioranza ex art. 2500 ter c.c. della snc in srl e non secondo il principio dell’unanimità così come era stabilito per le modifiche del contratto di società di persone ex art. 2252 .c.c.anche se trattasi di società costituita ante D.Lgs. 6/2003 (1).

 

(omissis)

 

Decidendo sul ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da M.D snc, D.T., D.G., P.A.M., D.E., avverso l’or­dinanza del Tribunale di Matera resa in data 17.12.2010 dal Giudice unico nella causa iscritta al n.r.g. 1821/2010; sentite le partì; esaminati gli atti,

OSSERVA

Parte reclamante impugna l’ordinanza emessa dal Giudice Unico con la quale, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da D. (odierno reclamato), ha inibito ai soci della M.D. snc ed al Conservatore del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’Industria, l’Agricoltura e l’Artigianato di Matera di procedere alla trascrizione dell’atto pubblico – per Notaio Di Sabato – del 4.11.2010 di trasformazione della M.D. s.n.c. in M.D. S.r.l. ritenendo non applicabile al caso di specie la nuova disciplina introdotta con l’art. 2500-ter c.c. trattandosi di società costituita prima della entrata in vigore della riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003 entrato in vigore in data 1° gennaio 2004).

Parte reclamante invoca la riforma del provvedimento deducendo la applicabilità al caso di specie dell’art. 2500-ter c.c.

Parte reclamata D. Tommaso nel costituirsi ha invocato la conferma del provvedimento cautelare.

Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento per le ragioni di seguito enucleate.

Nel caso di specie si pone all’attenzione del Collegio la problematica relativa alla regola della trasformabilità delle società di persone in base al metodo maggioritario – introdotta con l’art. 2500-ter c.c. dal d.lgs. 6/2003 – possa essere ritenuta applicabile anche alle società costituitesi prima del 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Nel prendere atto che non vi è uniformità di vedute sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all’orientamento favorevole alla applicazione dell’art. 2500-ter c.c. senza limiti temporali sulla scorta delle seguenti motivazioni.

L’art. 2500-ter c.c. primo comma così recita: «Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consensodella maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso».

La disposizione di cui al primo comma dell’art 2500-ter c.c. ha sostanzialmente invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c. in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali.

Nel caso in esame il contratto sociale stipulato in data 28.02.1984 non regolamenta espressamente la fattispecie della trasformazione della società, ma l’art. 14° così recita: «per quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle norme del codice civile che regolano le società in nome collettivo ed a tutte le stare leggi vigenti in materia».

Attraverso l’interpretazione letterale della predetta norma, nonché mediante una lettura sistematica della stessa in relazione all’intero regolamento contrattuale, emerge che il contratto sociale stipulato anteriormente all’entrata in vigore della novella nulla prevede espressamente in tema di trasformazione sodale ma si limita a rinviare, per quanto non specificamente regolato, alla norma di legge.

Una simile clausola di rinvio, formale e generica, si configura, infatti, quale mera clausola di stile, che non consente di ritenere che le parti abbiano inteso fare espressamente riferimento alla regola della unanimità di cui all’art. 2252 c.c. il quale, peraltro, consentiva alle parti la possibilità di derogare alla sacralità della regola unanimistica mediante diversa convenzione.

L’interpretazione della volontà delle parti, trasfusa nel regolamento contrattuale del 1984, porta a concludere in quest’ultimo senso: la mancanza di una previsione specifica in relazione ad una fattispecie così importante come quella che attiene alla trasformazione della ragione sodale induce a ritenere che i soci si siano disinteressati non optando né per la regola della unanimità né per quella della maggioranza, ma per il regime legale suppletivo.

Ulteriori argomenti militano in tal senso.

In primo luogo una considerazione di carattere logico che deriva dalla natura stessa del contratto sodale.

Il contratto sociale, per dottrina e giurisprudenza costante, ha natura contratto plurilaterale con rilevanza esterna, consensuale, con comunione di scopo e di durata.

Tale ultimo aspetto rappresenta una caratteristica peculiare del contratto sociale atteso che la società è destinata a durare nel tempo.

La vita della società sarà disciplinata per quanto stabilito dai soci dal regolamento pattizio mentre per quanto non stabilito espressamente dalle regole suppletive.

È evidente che per regole suppletive si intendono quelle vigenti nel momento storico in cui si pone il problema della loro applicazione in relazione alla fattispecie concreta.

Nel caso in esame il generico richiamo alla disciplina legale depone nel senso di ritenere applicabile come regola di fonte pattizia quella prevista dall’art. 2500-ter c.c. che, dunque, è destinata a trovare ancora oggi attuazione “inter partes” essendo questa la regola vigente nel momento storico in cui è stata adottata la delibera di trasformazione della ragione sociale della società.

Sulla scorta delle seguenti argomentazioni ad avviso del Tribunale la delibera di trasformazione sociale è stata correttamente adottata.

Peraltro, in tal modo argomentando non si pone in modo alcuno il problema relativo alla violazione del principio della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi, anche sottoposto all’attenzione del Giudicante. L’in­ter­pretazione favorevole alla applicazione dell’art. 2500-ter c.c. anche al caso di specie consente di ritenere l’art. 11 rispettato sia nella forma che nella sostanza in quanto viene fatta applicazione della novella ad una ipotesi di trasformazione sociale deliberata dopo l’entrata in vigore della riforma ed in assenza di un regola pattizia vincolante.

Ad ulteriore conforto della tesi in questa sede sostenuta, basta ricordare quali sono stati i principi ispiratori della riforma, ben enucleati nell’art. 7 della legge delega n. 366/2001 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario).

L’art. 7 che cosi recita: (Trasformazione, fusione, scissione):

«1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee; e) disciplinare i criteri di formazione del pruno bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;

d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’articolo 2358 del codice civile;

e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali».

Risulta chiaro che l’interpretazione fornita dal Tribunale in questa sede è in linea con la volontà del Legislatore di favorire la semplificazione delle procedure di trasformazione. L’applicazione della regola maggioritaria senza limiti temporali, costituisce un incentivo ad aumentare la competitività dell’impresa che potrà cambiare la propria ragione sociale, più adeguata per la posizione di mercato conseguita negli anni, trasformandosi da società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza dei soci. Questa conclusione impedisce che il dissenso manifestato da uno soltanto dei soci, peraltro titolare di una quota modesta del capitale sociale, possa precludere la trasformazione della società che invece, il Legislatore, proprio con la riforma, vuole incentivare.

Queste considerazioni comportano l’accoglimento del reclamo e per l’effetto la revoca dell’ordinanza oggetto di impugnativa, del decreto emesso inaudita altera parte in data 11.11.2010 e, quindi, dell’ordine di inibizione rivolto ai soci di procedere presso la Conservatoria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’Industria, l’Agricoltura l’Artigianato di Matera, alla trascrizione dell’atto pubblico – per Notaio Di Sabato – del 4.11.2010 di trasformazione della M.D. s.n.c. in M.D. s.r.l. Pertanto i soci della M.D. snc potranno procedere, presso la Conservatoria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’Industria, l’Agricoltura l’Arti­gianato di Matera, alla trascrizione dell’atto pubblico – per Notaio Di Sabato – del 4.11.2010 di trasformazione della M.D. s.n.c. in M.D. S.r.l.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, così provvede:

1) Accoglie il reclamo, revocando l’ordinanza del 17.12.2010 depositata il 20.12.2010 con gli effetti di cui in parte motiva.

2) Spese compensate

3) Così deciso nella camera di consiglio del 23.03.2011.

(omissis)

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - 4. Il commento: il principio del­l’una­ni­mità nel contratto di società di persone - 5. (Segue) …. natura del contratto di società e applicazione del principio maggioritario nella trasformazione della snc in srl - NOTE


1. Il caso

Nel caso di specie si pone all’attenzione dei giudici di materani la problematica relativa alla regola della trasformabilità delle società di persone in base al metodo maggioritario – introdotta con l’art. 2500-ter c.c. dal d.lgs. n. 6/2003 – possa essere ritenuta applicabile anche alle società costituitesi prima del 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario. Nel prendere atto che non vi è uniformità di vedute sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all’o­rien­tamento favorevole alla applicazione del­l’art. 2500-ter c.c. senza limiti temporali sulla scorta delle seguenti motivazioni: la disposizione di cui al primo comma dell’art 2500-ter c.c. ha sostanzialmente invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c. in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali. Attraverso l’interpretazione letterale della predetta norma, nonché mediante una lettura sistematica della stessa in relazione all’in­tero regolamento contrattuale, emerge che il contratto sociale stipulato anteriormente all’entrata in vigore della novella nulla prevede espressamente in tema di trasformazione sodale ma si limita a rinviare, per quanto non specificamente regolato, alla norma di legge. Nel caso in esame il generico richiamo alla disciplina legale depone nel senso di ritenere applicabile come regola di fonte pattizia quella prevista dall’art. 2500-ter c.c. che, dunque, è destinata a trovare ancora oggi attuazione “inter partes” essendo questa la regola vigente nel momento storico in cui è stata adottata la delibera di trasformazione della ragione sociale della società. Sulla scorta delle seguenti argomentazioni ad avviso del Tribunale la delibera di trasformazione sociale è stata correttamente adottata.


2. La normativa di riferimento

La sentenza affronta un problema per alcuni versi ancora aperto in dottrina [1] e in giurisprudenza [2] circa la possibilità di procedere a trasformazione di una società in nome collettivo in Srl, mediante decisione da adottarsi secondo il consenso della maggioranza anziché all’unanimità posto che si tratta di società costituitasi in data 28 febbraio 1984, principio introdotto con l’art. 2500-ter c.c. dal d.lgs. n. 6/2003 che prescrive «Trasformazione di società di persone. – Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso, 1° comma». L’art. 7, comma 1, lett. e) della legge di delega n. 366/2001, per la riforma del diritto delle società di capitali e cooperative, ha inoltre previsto che il governo delegato alla riforma introducesse «disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali». L’art. 2500-ter c.c., (sostitutivo del previgente art. 2498 c.c.) costituisce puntuale attuazione del suddetto principio in quanto, semplificando le decisioni volte alla trasformazione, contiene una deroga alla regola legale di unanimità dei consensi fissata dal­l’art. 2252 c.c., disponendo che: «salva diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa col consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili». A partire dall’1 gennaio 2004 (giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003), la regola legale in tema di modificazioni dell’atto costitutivo di società di persone è nel senso che quest’ultimo può essere modificato solo col consenso di tutti i soci, salvo il caso di modificazione consistente nella trasformazione della società in società di capitali, per la quale è sufficiente la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. In definitiva il legislatore della riforma ha inteso favorire il passaggio dal tipo [continua ..]


3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

Sul punto vi sono orientamenti non univoci. Secondo un indirizzo giurisprudenziale [5] e dottrinale [6], l’art. 2500-ter c.c., in ossequio al principio dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi troverebbe applicazione solo per le società costituite in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma societaria, con la conseguenza che laddove fosse stata assunta la decisione di trasformazione a maggioranza, il contratto modificativo è da ritenersi nullo, e quindi assolutamente inefficace per mancanza dell’accordo delle parti del contratto costitutivo della società ex artt. 1325, n. 1, 1418, 2° comma e 1420 c.c. Viceversa laddove si volesse applicare il disposto contenuto nell’art. 2500-ter c.c. anche alle società costituite in epoca precedente alla riforma societaria, si avrebbe come effetto quello di modificare le componenti essenziali in evidente contrasto con l’in­te­resse del singolo socio a che siano mantenute inalterate le basi organizzative, sia soggettive che oggettive, originariamente convenute. Sulla base di tali argomentazioni dottrinali, si ritiene che l’applicabilità dell’art. 2500-ter c.c. alle società già costitute significherebbe attribuire a detta norma efficacia retroattiva, non consentita dal­l’art. 11 delle preleggi; non solo, ma a sostegno di tale tesi vi sarebbe il tenore letterale della norma «una diversa disposizione del contratto sociale» che impedirebbe la trasformazione a maggioranza [7]. Nelle società costituite prima della riforma, infatti, non poteva nemmeno astrattamente prevedersi tale «diversa disposizione del contratto sociale» e «cioè la necessità del consenso di tutti i soci per la trasformazione», posto che nella previgente disciplina la trasformazione, quale modifica dell’atto costitutivo, doveva avvenire con il consenso di tutti i soci fatta salva una diversa volontà (art. 2252 c.c.) [8]. Diversamente opinando [9], non si tiene conto che il disposto dell’art. 2500-ter c.c., introduce una deroga alla regola legale in tema di modificazioni dell’atto costitutivo che si sostanzia nella trasformazione del tipo sociale, pur non incidendo sul rapporto societario, ovvero sugli effetti dell’atto costitutivo della [continua ..]


4. Il commento: il principio del­l’una­ni­mità nel contratto di società di persone

Fatta questa premessa, la questione da esaminare attiene all’analisi del contratto di società ovvero se i soci hanno contrattualmente cristallizzato il principio dell’unanimità. Per il caso in cui, si è sostenuto, il contratto preveda genericamente il rinvio alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato, l’in­ter­pretazione conforme alle norme di ermeneutica contrattuale va nel senso che le norme richiamate de­vono intendersi quelle vigenti al momento in cui si pone in essere la modifica dell’atto costitutivo. Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare il contenuto precettivo, fino all’abrogazione implicita dell’art. 2500-ter c.c. in quanto è facile presumere che ogni contratto di società di persone contenga un rinvio alla disciplina all’epoca vigente, tale per cui ogni società di persone costituita prima del 1° gennaio 2004 non sarebbe trasformabile in società di capitali con una decisione assunta a maggioranza; non solo, ma avvalorando suddetta tesi si giungerebbe alla medesima conclusione anche per ogni società costituita anche dopo il 1° gennaio 2004, il cui contratto sociale contenga un rinvio alla disciplina vigente o anche all’art. 2252 c.c., con il risultato di impedire ogni qualsivoglia la trasformazione a maggioranza [18]. Per cui si tratta di accertare, come sostenuto dalla tesi maggioritaria, se l’atto costitutivo della società trasformanda (nel caso in esame la M.D. snc) contenga o meno una specifica clausola disciplinante le relative modificazioni e come tale prevalente sulla disciplina legale [19]. Nel caso in esame il contratto sociale non regolamenta espressamente la fattispecie della trasformazione, ma la clausola n. 14 così recita: «per quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle norme del codice civile che regolano le società in nome collettivo ed a tutte le altre leggi vigenti in materia». Attraverso l’interpretazione letterale della predetta norma, nonché mediante una lettura sistematica della stessa in relazione all’intero regolamento contrattuale, il Tribunale di Matera, ha ritenuto, che lo stesso contratto nulla prevede espressamente in tema di trasformazione sociale, ma si limita a rinviare per quanto non specificamente regolato alla norma di legge. Una tale clausola di [continua ..]


5. (Segue) …. natura del contratto di società e applicazione del principio maggioritario nella trasformazione della snc in srl

Un ulteriore elemento risulta essere a sostegno della suddetta tesi: la considerazione del carattere logico che deriva dalla natura del contratto sociale. Il contratto sociale, infatti per dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ha natura di contratto plurilaterale con rilevanza esterna, consensuale, con comunione di scopo e di durata [25]. Dunque traspare così la caratteristica peculiare del contratto sociale atteso che la società è destinata a perdurare nel tempo. La vita della società sarà disciplinata, per quanto stabilito dai soci, dal regolamento pattizio mentre per quanto non stabilito espressamente, dalle regole suppletive. È evidente che per regole suppletive si intendono quelle vigenti nel momento storico in cui si pone il problema della loro applicazione in relazione alla fattispecie concreta. Nel caso in esame il generico richiamo alla disciplina legale, depone, nel senso di ritenere applicabile come regola di fonte pattizia quella prevista dall’art. 2500-ter c.c. che, dunque, è destinata a trovare ancora oggi attuazione “inter partes” essendo questa la regola vigente nel momento storico in cui è stata adottata la delibera di trasformazione della ragione sociale della società. In ultima analisi, e non per la sua importanza, riveste il problema della tutela del socio dissenziente alla trasformazione. Parte della dottrina, ritiene, che il socio dissenziente potrebbe trovare vantaggio in un’eventuale azione risarcitoria come previsto dal­l’art. 2500-bis c.c.; inoltre l’art. 2500-ter, 1° com­ma, c.c., espressamente attribuisce ai soci di società di persone dissenzienti in ordine alla delibera di trasformazione in società di capitali il diritto di recesso ovvero lo ius poenitendi, cosicché il socio troverebbe «ristoro» anche nella possibilità di ottenere la liquidazione della propria partecipazione [26]. Tale partecipazione dovendo essere calcolata sulla base di valori patrimoniali correnti e tenendo conto anche delle operazioni in itinere ed in particolare dell’avviamento (così come previsto sia dall’art. 2289 c.c. e 2473 c.c.) fa sì che il valore attributo alla quota del socio uscente in virtù dell’attuale disciplina, sia notevolmente a beneficio dello stesso posto che si applicheranno criteri di massimizzazione del [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2012