Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Statuto di “Associazione di soci” di società cooperativa quotata


SOMMARIO:

Costituzione e sede - Scopi, Durata E Struttura - Classi e Categorie di Associati - Degli Associati - Del Patrimonio E Delle Entrate Dell’associazione - Struttura dell’associazione - Organi dell’associazione - Esercizi Sociali – Bilancio – Libri Dell’associazione - Varie - Disposizioni Transitorie - Salvaguardia e garanzia cooperativa – Conflitto di interessi e/o attribuzioni


Costituzione e sede

Art. 1 – Costituzione 1.1. È costituita l’Associazione […], o in forma abbreviata […], regolata dalle norme del presente statuto. 1.2. L’Associazione è democratica apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro. 1.3. L’Associazione […] riunisce le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti iscritti al libro soci della cooperativa Banca Popolare di Milano che intendano operare attivamente per favorire lo sviluppo della c.d. “democrazia societaria” secondo quanto espresso dall’art. 3 (Scopi) del presente statuto. 1.4. L’Associazione […] è formata da soci della cooperativa Banca Popolare di Milano lavoratori/dipendenti ed è aperta ai soci non lavoratori/dipendenti-clienti della stessa, in ragione della natura, dell’oggetto e dello scopo di detta Società. 1.5. L’Associazione ha carattere volontario. 1.6. L’Associazione […] si ispira per la sua organizzazione e funzionamento ai principi di democrazia e trasparenza. Art. 2 – Sede 2.1. L’Associazione […] ha sede in [...]. 2.2. In considerazione della struttura complessa dell’Associazione, potranno essere istituite sedi secondarie-territoriali in Italia ed all’estero. 2.3. L’istituzione di articolazioni territoriali viene disciplinata dall’art. 5 (Struttura) del presente statuto.


Scopi, Durata E Struttura

Art. 3 – Scopi 3.1. L’Associazione […] ha lo scopo di tutelare l’interesse di tutti gli associati fondato: (a) sul mantenimento e sviluppo della forma societaria cooperativistica della Banca Popolare di Milano, (b) sulla partecipazione al capitale sociale della medesima Banca da parte delle diverse categorie di iscritti rappresentate dall’art. 6 (Classi e categorie di associati) del presente statuto e (c) sulla centralità del momento assembleare, con l’intervento dei singoli soci-associati realizzato secondo le prescrizioni di legge e di statuto (anche mediante mezzi di telecomunicazione o per delega). 3.2. L’Associazione […], in forza dell’oggetto e dello scopo sociale della cooperativa Banca Popolare di Milano che si traducono nell’operatività dell’Istituto, dalla sua fondazione alla gestione, adotta principi di full disclosure per affermare le peculiarità del modello che esprime la c.d. “democrazia economica e societaria”. 3.3. In ragione di quanto indicato dagli artt. 3.1 e 3.2 (Scopi) l’Associazione ha il compito di: a) approfondire lo studio del modello di banca popolare in forma cooperativa con riferimento alla legislazione nazionale, europea e mondiale; b) diffondere la cultura cooperativistica; c) favorire tutte le iniziative volte a mantenere e rafforzare gli istituti giuridici che nel­l’attuale quadro legislativo caratterizzano le Banche Popolari Cooperative Italiane quali il voto capitario, la partecipazione diretta del socio, i tetti alla partecipazione azionaria ed il gradimento; d) affermare l’intuitus personae proprio dei soci cooperatori attraverso un maggior coinvolgimento degli associati ovvero un’informazione periodica degli stessi, contro l’assenteismo dell’azionariato anonimo. E, in ragione di ciò, considerare favorevolmente il fenomeno della c.d. “raccolta delle deleghe” sulle basi dei principi espressi dalla disciplina delle banche popolari cooperative, onde rendere detto fenomeno il più possibile concentrato/ridotto ed informato/responsabile; e) stimolare gli organi aziendali competenti affinché venga valorizzato il legame con le economie locali, le imprese, le famiglie e le istituzioni dei territori di insediamento della Banca Popolare di Milano e delle società del gruppo; f) incentivare il possesso azionario degli associati [continua ..]


Classi e Categorie di Associati

Art. 6 – Classi e categorie di associati 6.1.1. Gli associati si distinguono nelle seguenti classi: a) associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’As­so­cia­zione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo; b) associati ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo; c) associati sostenitori: sono coloro che partecipano all’Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari. d) associati benemeriti: sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nel perseguimento delle finalità associative in ragione del loro impegno a sostegno della causa cooperativa. A detta classe possono appartenere solo soci aderenti all’Associazione già individuati alle lett. a), b) o c) del presente 6.1.1 (Classi e categorie di associati). 6.1.2. La divisione degli associati nelle suddette classi non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun associato ha dovere di contribuire e diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione stessa. 6.2.1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: a) associati soci lavoratori – dipendenti della cooperativa Banca Popolare di Milano; b) associati soci lavoratori – dipendenti delle società del Gruppo Banca Popolare di Milano, società cooperativa; c) associati soci ex dipendenti – lavoratori in quiescenza o esodati, clienti banca della cooperativa Banca Popolare di Milano; d) associati soci non dipendenti – clienti banca del Gruppo Banca Popolare di Milano, società cooperativa. 6.2.2. La vita associativa prevede la formazione di gruppi di opinione di cui all’art. 13 (Gruppi di opinione) del presente statuto in rappresentanza per 5/10 di associati soci lavoratori – dipendenti della cooperativa BPM, per 1/10 di associati soci lavoratori – dipendenti delle società del Gruppo cooperativa BPM, per 2/10 di associati soci ex dipendenti – lavoratori in quiescenza o esodati, [continua ..]


Degli Associati

Art. 7 – Ammissione degli associati 7.1. All’Associazione aderiscono gli associati che sono: a) soci lavoratori – dipendenti della cooperativa Banca Popolare di Milano che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: i) abbiano maturato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio effettivo in Banca Popolare di Milano; ii) siano soci della Banca Popolare di Milano da almeno 3 (tre) mesi; iii) siano convinti di voler investire stabilmente sulla cooperativa Banca Popolare di Milano; iv) abbiano versato le quote associative previste. b) soci lavoratori – dipendenti delle società del gruppo cooperativa BPM che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: i) abbiano maturato almeno 18 (diciotto) mesi di servizio effettivo nelle società del Gruppo Banca Popolare di Milano; ii) siano soci della Banca Popolare di Milano da almeno 3 (tre) mesi; iii) siano convinti di voler investire stabilmente sulla cooperativa Banca Popolare di Milano; iv) abbiano versato le quote associative previste. c) associati soci ex dipendenti – lavoratori in quiescenza o esodati, clienti banca della cooperativa Banca Popolare di Milano che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: i) siano clienti banca del Gruppo Banca Popolare di Milano da almeno 18 (diciotto) mesi; ii) siano soci della Banca Popolare di Milano da almeno 3 (tre) mesi; iii) siano convinti di voler investire stabilmente sulla cooperativa Banca Popolare di Milano; iv) abbiano versato le quote associative previste. d) soci non dipendenti – clienti banca del Gruppo Banca popolare di Milano che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: i) siano clienti (persone fisiche, persone giuridiche o enti) banca del Gruppo Banca Popolare di Milano da almeno 18 (diciotto) mesi; ii) siano soci della Banca Popolare di Milano da almeno 3 (tre) mesi; iii) siano convinti di voler investire stabilmente sulla cooperativa Banca Popolare di Milano; iv) abbiano versato le quote associative previste. 7.2. Chiunque desideri essere ammesso all’Associazione deve farne domanda scritta al consiglio direttivo. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l’As­so­ciazione si propone, e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti ad esso collegati. Il consiglio direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l’am­missione a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di [continua ..]


Del Patrimonio E Delle Entrate Dell’associazione

Art. 11 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione 11.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: a) tutti i beni mobili o immobili comunque acquisiti; b) fondi di riserva comunque costituiti; c) contributi, erogazioni, donazioni o lasciti. 11.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) quote associative o contributi speciali; b) ogni altra entrata o lascito che concorra all’incremento dell’attivo sociale.


Struttura dell’associazione

Art. 12 – Organi dell’Associazione 12.1. L’associazione […], formata al suo interno da quattro categorie di associati di cui all’art. 6 (Classi e categorie di associati) del presente statuto, è composta al suo interno dai seguenti organi: a) l’assemblea degli associati (ex 15-19 del presente statuto); b) il consiglio direttivo (ex 20 e 21 del presente statuto); c) il presidente (ex 18, 22 e 23 del presente statuto); d) i vicepresidenti (ex 24 e 23 del presente statuto); e) l’ufficio di presidenza (ex 25 del presente statuto); f) il segretario – del consiglio direttivo – (ex 26 del presente statuto); g) il tesoriere (ex 27 del presente statuto); h) il comitato di controllo e garanzia (ex 28 del presente statuto). Oltre ai citati organi sociali dell’Associazione [...] svolgono un ruolo fondamentale i gruppi di opinione (ex artt. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 13, 14, 28, 31, 40 e 41 del presente statuto), enti collegati con l’Associazione, a cui gli associati debbono iscriversi secondo le modalità ed i tempi di cui agli artt. 6 (Classi e categorie di associati) e 41 (Norma finale di coordinamento tra statuto dell’associazione […] e statuti dei gruppi di opinione) del presente statuto. 12.2. Gli incarichi inerenti il consiglio direttivo – organo interno dell’Associazione […] – ed il comitato direttivo – organo interno di ciascun gruppo di opinione – non sono cumulabili. Ciò per evitare conflitti di attribuzione e/o di competenze e/o potenziali conflitti di interessi. 12.3. Il divieto di cumulo di incarichi tra consiglio direttivo – organo interno dell’As­so­ciazione […] – e comitato direttivo – organo interno di ciascun gruppo di opinione – si pone a fondamento della full disclosure verso i terzi (associati, soci, vigilanza, mercato) in conformità con quanto disposto dal Regolamento elettorale. Art. 13 – Gruppi di opinione 13.1. Al momento della costituzione dell’Associazione […] con atti separati, ma formalmente e sostanzialmente nonché geneticamente e funzionalmente collegati, si costituiscono 2 (due) gruppi di opinione interni all’Associazione. 13.2. I gruppi di opinione, enti a struttura associativa dotati di autonome regole strettamente collegate al presente statuto, sviluppano la dialettica interna all’Associazione. [continua ..]


Organi dell’associazione

Art. 15 – Assemblea degli associati 15.1. L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno. 15.2. L’assemblea ordinaria degli associati approva il bilancio annuale. 15.3. L’assemblea degli associati è, comunque, convocata ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due gruppi di opinione – di cui almeno uno risulti coevo alla costituzione dell’Associazione […] – ciascuno con la maggioranza dei 6/10 del proprio organo di rappresentanza interno (i.e. comitato direttivo) – o da almeno il 15% degli associati. Art. 16 – Convocazione dell’assemblea 16.1. L’assemblea degli associati è convocata a mezzo di lettera semplice inviata per fax o e-mail a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea. 16.2. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. 16.3. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. 16.4. È possibile tenere l’assemblea mediante teleconferenza, videoconferenza e altri mezzi di telecomunicazione, purché sia convocata in sedi/luoghi all’uopo adibiti e per detto scopo certificati dal consiglio direttivo chiamato a deliberare sul punto con una maggioranza degli 8/10 dei propri componenti. 16.5. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 16.4 (Convocazione dell’assemblea) l’assemblea può essere convocata in luoghi e in giorni diversi purché con i medesimi ordini del giorno. Ciascun associato-convocato non può partecipare a più di una riunione. L’esito delle votazioni avverrà cumulando i risultati dei singoli argomenti all’ordine del giorno trattati in assemblea. Relazioni, interventi ed esiti assembleari confluiranno in un unico verbale. 16.6 Il presidente del consiglio direttivo provvede alle formalità per la regolare convocazione di tutti gli associati in tutti i casi individuati dall’art. 15 (Assemblea degli associati) del presente statuto. Art. 17 – Intervento, voto e quorum assembleari 17.1. Possono [continua ..]


Esercizi Sociali – Bilancio – Libri Dell’associazione

Art. 32 – Esercizi sociali – Bilancio 32.1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 32.2. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio annuale consuntivo e preventivo che viene immediatamente messo a disposizione degli associati ai quali viene data apposita comunicazione. 32.3. L’assemblea degli associati procede all’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e non prima che siano decorsi 20 giorni dalla suddetta comunicazione agli associati. 32.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.   Art. 33 – Libri dell’Associazione 33.1. L’associazione […], in aderenza ai principi di trasparenza propri dell’associazionismo popolare tiene: a) libro verbali assemblee associati – custodito dal segretario del consiglio direttivo secondo quanto disposto dagli 18.5 (Presidenza dell’assemblea) e 26.3, lett. c) (Segretario del consiglio direttivo); b) libro verbali consiglio direttivo – a cura del segretario del consiglio direttivo; c) libro giornale – a cura del segretario del consiglio direttivo; d) libro/registro degli associati. 33.2. La struttura complessa dell’Associazione – dotata di organi interni che fanno da raccordo con i Gruppi di opinione da cui trae linfa la dialettica associativa – consente, anche in forza della tenuta dei libri associativi, un ordinato processo informativo utile alle competenti Autorità di vigilanza e controllo. 33.3. L’Associazione […] si impegna ad ogni eventuale successivo adeguamento alle disposizioni di legge che dovessero richiedere la tenuta di altri libri e/o comunicazioni al fine della sana, prudente e corretta gestione e operatività associativa.


Varie

Art. 34 – Referendum 34.1. Il consiglio direttivo con autonoma iniziativa, in attuazione di una delibera votata da almeno i 7/10 dei propri membri, può promuovere referendum consultivi e abrogativi tra gli associati in ordine a temi di interesse generale. 34.2. I referendum devono altresì essere indetti se richiesti da almeno il 15 % degli associati in conformità con quanto espresso dall’art. 15.3 (Assemblea degli associati) del presente statuto. 34.3. Almeno due gruppi di opinione – di cui almeno uno risulti costituente e fondatore l’As­sociazione […] – ciascuno con la maggioranza dei 6/10 del proprio organo di rappresentanza interno (i.e. comitato direttivo) – possono promuovere congiuntamente referendum consultivi ed abrogativi tra gli associati in ordine a temi di interesse generale in conformità con quanto espresso dall’art. 15.3 (Assemblea degli associati) del presente statuto. 34.4. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del mandato degli organi associativi. Art. 35 – Modifiche allo Statuto associativo 35.1. Le proposte di modifica allo statuto presentate dal consiglio direttivo devono essere sottoposte a referendum degli associati. 35.2. Le proposte di modifica sono approvate se partecipa alla votazione dell’assemblea degli associati la maggioranza degli aventi diritto al voto e se viene raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi. Art. 36 – Scioglimento 36.1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione […] occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dell’assemblea straordinaria degli associati. 36.2. In caso di scioglimento dell’Associazione […] il suo patrimonio verrà devoluto ad associazioni o enti con finalità analoga o di pubblica utilità secondo le indicazioni dei 2/3 del­l’assemblea straordinaria degli associati. Art. 37 – Liquidazione L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’Associazione […] provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti tra persone estranee alla stessa. Art. 38 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, alla normativa secondaria, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.


Disposizioni Transitorie

Art. 39 – Disposizioni transitorie – Fase costitutiva dell’Associazione 39.1. Il comitato promotore è costituito dagli esponenti di due gruppi di opinione formati secondo quanto disposto dall’art. 6.2.2 (Classi e categorie di associati). 39.2. Il comitato promotore per ogni singolo gruppi di opinione è formato da dieci rappresentanti. 39.3. Al momento dell’insediamento il comitato promotore assume i compiti del consiglio direttivo dell’Associazione sotto la direzione del presidente dell’Associazione [...] nominato nell’atto costitutivo e nomina il vicepresidente. Nella fase transitoria le cariche di presidente/vicepresidente dell’Associazione [...] e di presidente di singoli gruppi di opinione possono anche coincidere. 39.4. Il comitato promotore provvede all’indizione delle elezioni per la costituzione del consiglio direttivo una volta che ne venga fatta richiesta congiunta dai gruppi di opinione in essere e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data della costituzione dell’Associazione […].


Salvaguardia e garanzia cooperativa – Conflitto di interessi e/o attribuzioni