Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Trasferimento di sede e determinazione del COMI (nota a Corte di Giustizia, I Sezione, 20 ottobre 2011, causa C-396/09) (di Antonio Leandro)


CORTE DI GIUSTIZIA, I Sezione, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 – Tizzano Presidente – Berger Relatore – Kokott Avvocato generale – Interedil S.r.l. in liquidazione (avv. Troianiello) c. Fallimento Interedil S.r.l. (avv. Labanca) e Intesa Gestione Crediti S.p.a. (avv. Costantino)

Valutazioni dell’organo giudiziario superiore – Difformità dal diritto dell’Unione europea – Procedure di insolvenza a carattere transfrontaliero – Centro degli interessi principali del debitore (COMI) – Nozione autonoma

(Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 3)

 È incompatibile con il diritto dell’Unione europea la previsione di una norma nazionale secondo cui il giudice di grado inferiore deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice di grado superiore qualora tali valutazioni siano difformi dal diritto dell’Unione europea come interpretato dalla Corte.

Appartiene al diritto dell’Unione europea la nozione di centro degli interessi principali del debitore (COMI) utilizzata dal regolamento (CE) n. 1346/2000 (1).

 Società – COMI – Presunzione a favore della sede statutaria – Superamento

(Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 3, par. 1)

 In caso di società debitrice, la presunzione di cui all’art. 3, par. 1 del regolamento può essere superata allorché il centro effettivo di direzione, controllo e gestione degli interessi della stessa società si trovi in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria (2).

 Trasferimento di sede – Momento determinante la giurisdizione fallimentare

(Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 3, par. 1)

 La data con riferimento alla quale determinare il COMI è quella della proposizione della domanda di apertura della procedura di insolvenza. Il trasferimento della sede statutaria avvenuto prima di essa fa sì che la giurisdizione spetti, salvo il superamento della presunzione di cui all’art. 3, par. 1, allo Stato della nuova sede (3).

 Cessazione delle attività – Individuazione del COMI

(Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 3, par. 1)

 Se la cessazione delle attività non preclude, in base al diritto nazionale, l’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di una società occorre tener conto dell’ultimo COMI di questa al momento di cessazione delle attività (4).

Dipendenza – Nozione – Requisiti

(Regolamento (CE) n. 1346/2000, art. 3, par. 2)

 La «dipendenza» del debitore ai sensi dell’art. 3, par. 2 del regolamento deve sempre caratterizzarsi per un minimo di organizzazione nonché da una stabilità idonea all’esercizio dell’attività di impresa in uno Stato membro diverso da quello del COMI (5).

 

Corte Giustizia

Sezione I

Nel procedimento C‑396/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bari con decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2009, nella causa

Interedil S.r.l., in liquidazione,

CONTRO

 Fallimento Interedil S.r.l.,

Intesa Gestione Crediti S.p.a.,

LA CORTE

PRIMA SEZIONE

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’u­dienza del 13 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Interedil Srl, in liquidazione, dall’avv. P. Troianiello;

– per il Fallimento Interedil Srl, dall’avv. G. Labanca;

– per l’Intesa Gestione Crediti SpA, dall’avv. G. Costantino;

– per la Commissione europea, dal sig. N. Bambara e dalla sig.ra S. Petrova, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2011,

pronunciato la seguente

SENTENZA

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul­l’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Interedil Srl, in liquidazione (in prosieguo: l’«Interedil»), al Fallimento Interedil Srl e al­l’Intesa Gestione Crediti SpA (in prosieguo: l’«Intesa»), nei cui diritti è subentrato l’Italfondario SpA, in merito ad una azione di dichiarazione di fallimento promossa dal­l’Intesa nei confronti dell’Interedil.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 Il regolamento è stato adottato sulla scorta, segnatamente, degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE.

4 L’art. 2 del regolamento, dedicato alle definizioni, precisa quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;

(...)

  1. h) “Dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni».

5 L’elenco di cui all’allegato A del regolamento menziona in particolare, per quanto riguarda l’Italia, la procedura di «fallimento».

6 L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza internazionale, dispone quanto segue:

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

  1. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

(...)».

7 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento precisa che per «centro degli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».

Il diritto nazionale

8 L’art. 382 del codice di procedura civile italiano, relativo alla risoluzione delle questioni di giurisdizione da parte della Corte suprema di Cassazione, così recita:

«La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (...)».

9 Dall’ordinanza di rinvio si evince che, secondo una giurisprudenza consolidata, la statuizione resa dalla Corte suprema di Cassazione, in base a tale disposizione, è definitiva e vincolante per il giudice investito del merito della causa.

 

Causa principale e questioni pregiudiziali

10 L’Interedil è stata costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede statutaria in Monopoli. Il 18 luglio 2001 essa ha trasferito la propria sede statutaria a Londra (Regno Unito) e in pari data è stata cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano. A seguito del trasferimento della sua sede l’In­te­re­dil è stata iscritta nel registro delle società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign Company», società estera).

11 Secondo le dichiarazioni dell’Interedil, come riportate nella decisione di rinvio, tale società ha posto in essere, contestualmente al trasferimento della propria sede, talune transazioni consistenti nella sua acquisizione da parte del gruppo britannico Canopus, oltre che nella negoziazione e nella conclusione di contratti di cessione d’azienda. Secondo l’Interedil, alcuni mesi dopo il trasferimento della sua sede statutaria la proprietà degli immobili da essa detenuti a Taranto è stata trasferita alla Windowmist Limited in quanto componenti dell’azienda trasferita. L’Interedil ha inoltre affermato di essere stata cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio 2002.

12 Il 28 ottobre 2003 l’Intesa ha chiesto al Tribunale di Bari di avviare una procedura di fallimento del­l’In­teredil.

13 L’Interedil ha contestato la giurisdizione del citato giudice, poiché, a seguito del trasferimento della sua sede statutaria nel Regno Unito, solo i giudici di que­st’ul­timo Stato membro erano competenti ad aprire una procedura d’insolvenza. Il 13 dicembre 2003 l’Interedil ha chiesto una statuizione preliminare della Corte suprema di Cassazione in merito alla questione di giurisdizione.

14 Il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari, avendo ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dei giudici italiani e avendo ritenuto accertato lo stato d’insolvenza dell’impresa in questione, ha dichiarato il fallimento dell’Interedil senza attendere la decisione della Corte suprema di Cassazione.

15 Il 18 giugno 2004 l’Interedil ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza dichiarativa di fallimento dinanzi al giudice del rinvio.

16 Il 20 maggio 2005 la Corte suprema di Cassazione ha statuito con ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione, di cui era stata investita, dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani. Essa ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui il centro degli interessi principali corrisponde al luogo in cui si trova la sede statutaria, poteva essere superata in ragione di varie circostanze, vale a dire la presenza, in Italia, di beni immobili appartenenti all’Interedil, l’esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, nonché l’omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento della sede statutaria.

17 Nutrendo dubbi quanto alla fondatezza di tale valutazione della Corte suprema di Cassazione alla luce dei criteri enucleati dalla Corte nella sua sentenza 2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC (Racc. pag. I‑3813), il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (...) debba essere interpretata alla stregua dell’ordinamento comunitario, oppure dell’ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il “centro degli interessi principali”.

2) Se la presunzione prevista dall’art. 3, n. 1, del regolamento (...) secondo cui “per le società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, sia superabile sulla base dell’accertamento di un’effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statutaria.

3) Se l’esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con altra società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall’art. 3 del regolamento (...) a favore della “sede statutaria” della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (...).

4) Se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte [suprema] di Cassazione con la richiamata ordinanza (...) si basi su un’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (...) difforme da quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, osti all’applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civile italiano in base al quale la Corte [suprema] di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante».

 

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

18-21 Omissis

 

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

22-33 Omissis

 

Sulla quarta questione

34 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale in forza della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte da tale giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

35 La Corte ha già stabilito che l’esistenza di una norma di procedura nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑173/09, Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).

36 Risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’in­ter­pre­tazione o la validità degli atti delle istituzioni del­l’Unio­ne in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 29).

37 Ne consegue che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’art. 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, per la definizione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 30).

38 Si deve a tal proposito sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’oc­cor­renza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura di cui trattasi nella causa principale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenza Elchinov, cit., punto 31).

39 Alla luce di quanto precede la quarta questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

40 Per le stesse ragioni si deve respingere l’eccezione di irricevibilità formulata dai convenuti nella causa principale sulla base di una presunta assenza di giudizio.

 

Sulla prima parte della prima questione

41 Con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, debba essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione o al diritto nazionale.

42 Secondo una costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nel­l’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., in particolare, sentenza 29 ottobre 2009, causa C‑174/08, NCC Construction Danmark, Racc. pag. I‑10567, punto 24 e giurisprudenza citata).

43 Per quanto concerne più precisamente la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore di cui al­l’art. 3, n. 1, del regolamento, la Corte ha stabilito, al punto 31 della sua citata sentenza Eurofood IFSC, che si tratta di una nozione propria al regolamento la quale, pertanto, presenta un significato autonomo e deve quindi essere interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali.

44 La prima parte della prima questione deve essere pertanto risolta affermando che la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.

 

Sulla seconda parte della prima questione, sulla seconda questione e sulla prima parte della terza questione

45 Con la seconda parte della prima questione, la seconda questione e la prima parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretato l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento al fine di determinare il centro degli interessi principali di una società debitrice.

46 Tenuto conto del fatto che, stando alle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, l’Interedil ha trasferito la propria sede statutaria dall’Italia verso il Regno Unito nel corso del 2001, per poi essere cancellata dal registro delle società di quest’ultimo Stato membro nel corso del 2002, per fornire una risposta completa al giudice del rinvio si dovrà altresì precisare la data rilevante per stabilire il centro degli interessi principali del debitore al fine di individuare il giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale.

I criteri rilevanti per la determinazione del centro degli interessi principali del debitore

47 Benché il regolamento non fornisca alcuna definizione della nozione di centro degli interessi principali del debitore, la portata di quest’ultima nozione è tuttavia chiarita, come rilevato dalla Corte al punto 32 della citata sentenza Eurofood IFSC, dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, ai sensi del quale «per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».

48 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, alla base della presunzione introdotta in favore della sede statutaria dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento e del riferimento effettuato, nel testo del suo tredicesimo ‘considerando’, al luogo della gestione degli interessi vi è la volontà del legislatore del­l’U­nio­ne di privilegiare il luogo dell’am­mi­nistrazione principale della società quale criterio di competenza.

49 Con riferimento al medesimo ‘considerando’, la Corte ha peraltro precisato, al punto 33 della citata sentenza Eurofood IFSC, che il centro degli interessi principali del debitore deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’in­dividuazione del giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. Si deve ritenere che tale esigenza di obiettività e tale riconoscibilità risultino soddisfatte qualora gli elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pubblicità o, quanto meno, siano stati circondati da una trasparenza sufficiente a far sì che i terzi – vale a dire, segnatamente, i creditori della società stessa – ne abbiano potuto avere conoscenza.

50 Ne consegue che, laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la presunzione introdotta dal­l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo cui il centro degli interessi principali della società si trova in tale luogo. In un’ipotesi siffatta, come rilevato dal­l’av­vocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, è esclusa ogni diversa ubicazione degli interessi principali della società debitrice.

51 Un superamento della presunzione introdotta dal­l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento è tuttavia possibile quando, dal punto di vista dei terzi, il luogo dell’am­ministrazione principale di una società non si trova presso la sede statutaria. Come stabilito dalla Corte al punto 34 della citata sentenza Eurofood IFSC, la presunzione semplice prevista dal legislatore dell’Unione a favore della sede statutaria di tale società può essere superata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei terzi consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si presume corrispondere alla collocazione presso detta sede statutaria.

52 Tra gli elementi da prendersi in considerazione vi sono, segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitrice esercita un’attività economica e quelli in cui detiene beni, a condizione che tali luoghi siano visibili ai terzi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la valutazione richiesta in merito a tali elementi dev’essere svolta globalmente, tenendo conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione.

53 In tale contesto, la localizzazione in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di beni immobili appartenenti alla società debitrice, con riferimento ai quali quest’ultima abbia concluso contratti di affitto, nonché l’esistenza, in questo stesso Stato membro, di un contratto stipulato con un istituto finanziario, circostanze queste richiamate dal giudice del rinvio, possono essere considerate elementi obiettivi e, tenuto conto della pubblicità che esse possono presentare, elementi riconoscibili dai terzi. Rimane il fatto che la presenza di attivi sociali nonché l’esi­stenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare la presunzione introdotta dal legislatore dell’Unione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.

La data rilevante ai fini della localizzazione del centro degli interessi principali del debitore

54 Occorre preliminarmente rilevare che il regolamento non contiene disposizioni esplicite riguardanti la peculiare ipotesi di un trasferimento del centro degli interessi del debitore. Dati i termini generali in cui è redatto l’art. 3, n. 1, del regolamento, si deve pertanto ritenere che sia l’ul­ti­mo luogo in cui si trova il centro stesso a dover essere considerato rilevante per determinare il giudice competente ad aprire una procedura di insolvenza principale.

55 Questa interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte. Essa ha infatti stabilito che, nell’ipotesi di un trasferimento del centro degli interessi principali del debitore successivamente alla proposizione di una doman­da di apertura di una procedura d’insolvenza, ma anteriormente all’apertura della procedura medesima, i giudici dello Stato membro nel cui territorio era situato il centro degli interessi principali al momento della proposizione della do­manda restano competenti a statuire sulla medesima (sentenza 17 gennaio 2006, causa C‑1/04, Staubitz-Schrei­ber, Racc. pag. I‑701, punto 29). Se ne deve dedurre che, in linea di principio, è la localizzazione del centro degli interessi principali del debitore alla data di proposizione della domanda di apertura di una procedura d’in­sol­venza a rilevare per l’individuazione della giurisdizione competente.

56 Nel caso – come quello di cui alla causa principale – di un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è pertanto presso la nuova sede statutaria che, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, si presume si trovi il centro degli interessi principali del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova sede che, in linea di principio, divengono competenti ad aprire una procedura di insolvenza principale, a meno che la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il cambiamento di sede statutaria.

57 Le stesse regole devono trovare applicazione nel­l’e­ven­tualità in cui, alla data della proposizione della domanda di avvio della procedura di insolvenza, la società debitrice sia stata cancellata dal registro delle società e, come sostiene l’Interedil nelle sue osservazioni, abbia cessato ogni attività.

58 Infatti, come emerge dai punti 47‑51 di questa sentenza, la nozione di centro degli interessi principali riflette l’intento di stabilire un collegamento con il luogo con il quale la società presenta i più stretti rapporti, in termini obiettivi e in maniera visibile dai terzi. È quindi logico privilegiare, in una tale ipotesi, il luogo dell’ultimo centro degli interessi principali al momento della cancellazione della società debitrice e della cessazione di ogni attività da parte della stessa.

59 La seconda parte della prima questione, la seconda questione e la prima parte della terza questione devono pertanto essere risolte affermando che, per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento deve essere interpretato nei termini seguenti:

– il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo del­l’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;

– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.

 

Sulla seconda parte della terza questione

60 Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento.

61 Si deve rammentare in proposito che l’art. 2, lett. h), del regolamento definisce la nozione di dipendenza come relativa a qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore eserciti in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni.

62 Il fatto che tale definizione colleghi l’esercizio di un’attività economica alla presenza di risorse umane dimostra che sono necessarie un minimo di organizzazione e una certa stabilità. Ne consegue che, a contrario, la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non soddisfa, in linea di principio, i requisiti necessari ai fini della qualificazione come «dipendenza».

63 Dal momento che, in conformità all’art. 3, n. 2, del regolamento, la presenza di una dipendenza nel territorio di uno Stato membro conferisce ai giudici di tale Stato membro la competenza ad aprire una procedura secondaria di insolvenza nei confronti del debitore, occorre ritenere che, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità quanto all’individuazione dei giudici competenti, l’esi­sten­za di una dipendenza deve essere valutata, al pari della localizzazione del centro degli interessi principali, sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.

64 La seconda parte della terza questione deve essere quindi risolta affermando che la nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.

 

Sulle spese

65 Omissis

 

P.Q.M.

 

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

2) La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.

3) Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:

– il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo del­l’am­ministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo del­l’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;

– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.

4) La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.

SOMMARIO:

1.  Il caso - 2.  Precedenti giurisprudenziali - 3.  Commento - NOTE


1.  Il caso

Quali sono le conseguenze in punto di giurisdizione fallimentare quando la società debitrice trasferisce la propria sede statutaria prima della domanda di fallimento? Una risposta giunge dalla Corte di giustizia del­l’Unione europea a proposito di un caso sottoposto alla disciplina del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza [1] (d’ora in avanti, «regolamento n. 1346»). Per cogliere gli aspetti salienti della pronuncia della Corte conviene premettere i tratti principali della predetta disciplina. Il regolamento è applicabile, ratione personae, nei confronti dei debitori aventi il centro degli interessi principali (noto con l’acronimo inglese COMI) in uno Stato membro (non si applica alla Danimarca e non riguarda i debitori che esercitano le attività d’impresa elencate nell’art. 1, par. 2 [2]). Il COMI funge, ai sensi dell’art. 3, par. 1, anche da titolo di giurisdizione per l’apertura della procedura principale di insolvenza, la quale ha carattere in linea di principio universale in quanto produce effetti in tutto il territorio dell’Unione. Il COMI va inteso come il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi [3]. Con riguardo alle società (e alle persone giuridiche in generale), l’art. 3, par. 1 fissa una presunzione secondo cui il COMI coincide con il luogo in cui si trova la sede statutaria. Il regolamento n. 1346 contempla la possibilità di aprire nei confronti del medesimo debitore anche una procedura secondaria contraddistinta dal carattere territoriale poiché produce effetti, in via di principio, nel solo territorio dello Stato in cui essa è aperta, nonché sui soli beni localizzati in tale Stato [4]. Siffatta procedura può essere aperta, ai sensi dell’art. 3, par. 2, nello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, per tale intendendosi «qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni» (art. 2, lett. h)). Le procedure e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di apertura in base a una regola enunciata dagli artt. 4 e 28 che conosce varie eccezioni all’interno del regolamento [5]. Ora, il caso sottoposto [continua ..]


2.  Precedenti giurisprudenziali

Quanto alla nozione di «centro degli interessi principali», la Corte, già nel caso Eurofood, aveva stabilito, innanzitutto, e in generale, che essa ha natura autonoma e uniforme e, pertanto, indipendente dalle normative nazionali [16]. Tale nozione farebbe capo a criteri ad un tempo obiettivi e verificabili dai terzi; ciò a garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità propria del funzionamento di un criterio di giurisdizione [17]. Fu in quel caso che la Corte elevò a principio il contenuto del considerando n. 13 del regolamento ai sensi del quale – ribadiamo – il COMI è il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi [18]. Quanto, invece, all’impatto del trasferimento della sede sulla giurisdizione fallimentare, il precedente della Corte risale alla prima pronuncia pregiudiziale resa sul regolamento [19]. Si trattava, tuttavia, di un trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto tra la presentazione della domanda di apertura di una procedura di insolvenza e la decisione di apertura. Al riguardo, la Corte affermò che detto trasferimento non comporta lo spostamento della giurisdizione fallimentare [20]. Osta ad un simile effetto, innanzitutto, l’«intento di dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica» [21]; intento vanificato se il trasferimento avesse effetti sul piano della giurisdizione e del diritto applicabile alla procedura. Vi si contrappone altresì lo scopo di assicurare alla procedura «un funzionamento efficace, migliorato e accelerato, in quanto [il trasferimento] obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore [...] e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura» [22]. Inoltre, lo spostamento della sede (e, con essa, il COMI) metterebbe in discussione l’affidamento dei creditori che «hanno valutato i rischi da assumere in caso di insolvenza del debitore rispetto al luogo in cui si trovava [il COMI] al momento in cui essi stringevano rapporti con lui» [23]. Infine, il trasferimento compiuto tra la domanda e la decisione di apertura svuoterebbe di significato il potere del curatore nominato in [continua ..]


3.  Commento

La pronuncia offre, sulla base dei riferiti precedenti [25], i seguenti spunti di riflessione. 1) Essa rafforza la nozione autonoma e uniforme di «centro degli interessi principali», svincolandola dal diritto nazionale [26]. È un approccio posto a garanzia degli obiettivi di un atto dell’Unione (quale è il regolamento n. 1346) volto ad uniformare le regole applicabili nei tre settori del diritto internazionale privato in cui una procedura di insolvenza viene in considerazione (giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni). Tale approccio evita, nello specifico àmbito del regolamento n. 1346, le divergenze interpretative de­ri­vanti al funzionamento del COMI dall’ap­pli­ca­zione delle varie leggi degli Stati membri, in specie delle leggi chiamate, di volta in volta, a disciplinare la procedura a titolo di lex concursus [27]. Quanto all’individuazione del COMI, la Corte ha ribadito il principio espresso nel caso Eurofood secondo cui soltanto elementi obiettivi e verificabili da parte dei terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella corrisponden­te alla presunzione a favore della sede statutaria [28]. Senonché, a differenza del caso Eurofood, essa non si è limitata ad affermare i parametri della oggettività e della verificabilità da parte dei terzi, ma ha indicato, sulla scia delle osservazioni del giudice a quo, anche quali situazioni potrebbero rispondere ad essi [29]. In quel caso si riscontra soltanto l’indicazione di parametri interpretativi lasciati alla discrezionalità del singolo giudice: ciò che, peraltro, presenta risvol­ti problematici proprio sul piano dell’ap­pli­cazione uniforme della nozione. Infatti, alla luce della discrezionalità e della variabilità di apprezzamenti del genere, svolti a monte dell’applicazione dell’art. 3 par. 1, le conclusioni raggiunte da un giudice a proposito della localizzazione del centro degli interessi principali di un debitore (e, ancor prima, della individuazione degli stessi interessi [30]) potrebbero ri­sultare diverse da quelle di un altro giudice [31]. Inoltre, le indicazioni in positivo della Corte spiccano anche perché nel predetto [continua ..]


NOTE